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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana
aggiuntivo alla convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo
1939, firmato a San Marino il 26 gennaio 1984.
NOTE
Nota al titolo e all'art. 1 della legge:
La convenzione di amicizia e buon vicinato tra l'Italia e
San Marino e' stata resa esecutiva in Italia con legge 6
giugno 1939, n. 1320.