Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 915 del 23/12/1986 (Pubblicata nella G. U del 30 dicembre 1986 n. 301)
Norme per richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiungimento del limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza.
Norme per richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiungimento del limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il Ministro delle finanze puo' richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento del limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto, con il consenso degli interessati e anche in eccedenza agli organici, i sottufficiali che si trovino in ausiliaria, nonche' i vicebrigadieri ed i militari di truppa della Guardia di finanza che possiedono i seguenti requisiti: a) abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, una qualifica non inferiore a "superiore alla media" e non siano stati sanzionati disciplinarmente; b) non siano rimasti assenti dal servizio, sempre nell'ultimo quinquennio, per malattia, licenza di convalescenza od aspettativa per un periodo complessivamente superiore a sei mesi; c) siano dichiarati meritevoli dal comandante di Corpo. 2. I soggetti richiamati a norma del comma 1 non possono essere mantenuti in servizio oltre il 31 dicembre 1989. 3. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata solo nei limiti della maggiore spesa autorizzata, per ciascun anno, dall'articolo 2.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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