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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Ministro delle finanze puo' richiamare in servizio temporaneo
fino al raggiungimento del limite di eta' per il collocamento in
congedo assoluto, con il consenso degli interessati e anche in
eccedenza agli organici, i sottufficiali che si trovino in
ausiliaria, nonche' i vicebrigadieri ed i militari di truppa della
Guardia di finanza che possiedono i seguenti requisiti:
a) abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, una qualifica non
inferiore a "superiore alla media" e non siano stati sanzionati
disciplinarmente;
b) non siano rimasti assenti dal servizio, sempre nell'ultimo
quinquennio, per malattia, licenza di convalescenza od aspettativa
per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
c) siano dichiarati meritevoli dal comandante di Corpo.
2. I soggetti richiamati a norma del comma 1 non possono essere
mantenuti in servizio oltre il 31 dicembre 1989.
3. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata solo nei
limiti della maggiore spesa autorizzata, per ciascun anno,
dall'articolo 2.