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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato, in
servizio all'estero alla data del 10 settembre 1985 in qualita' di
direttore, vice direttore o addetto presso gli Istituti italiani di
cultura, per il quale l'articolo 7 della legge 25 agosto 1982, n.
604, dispone la restituzione ai ruoli di provenienza nel periodo 10
settembre 1985 - 9 settembre 1987, puo' essere mantenuto in servizio
all'estero per un ulteriore biennio decorrente dalla data della
rispettiva restituzione ai ruoli di provenienza, ovvero esservi
nuovamente impiegato, qualora nel frattempo restituito ai ruoli, per
un ulteriore biennio decorrente dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a condizione che risultino vacanti i relativi posti
in organico.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 aprile 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Nota all'articolo unico:
La legge n. 604/1982 reca: "Revisione della disciplina
sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle
istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti
all'estero nonche' ai connessi servizi del Ministero degli
affari esteri". Il testo dell'art. 7 della predetta legge
e' il seguente:
"Art. 7. (Durata del servizio all'estero). - La
permanenza all'estero del personale di cui all'art. 1 della
presente legge non puo' essere superiore ad un periodo
complessivo di 7 anni scolastici; per i direttori degli
istituti di cultura italiana all'estero non puo' essere
superiore ad un periodo complessivo di 10 anni scolastici.
Il personale di ruolo in servizio all'estero, ai sensi
del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, alla data di
entrata in vigore della presente legge, vi potra' essere
mantenuto in servizio per un ulteriore periodo di 4 anni
scolastici, fatta salva la possibilita' di venir nuovamente
impiegato presso le istituzioni scolastiche e culturali
all'estero, previo espletamento delle procedure di
selezione di cui all'art. 1 della presente legge.
Il personale di ruolo in servizio all'estero, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1967, n. 215, alla data di entrata in vigore della presente
legge, vi potra' essere mantenuto in servizio per i periodi
massimi di seguito indicati:
a) se si trova nel primo settennio di servizio
all'estero: per un ulteriore periodo di 4 anni dopo il
compimento del settennio stesso;
b) se si trova nel secondo settennio di servizio
all'estero: al compimento del settennio stesso.
Al personale da destinare alle scuole europee, ivi
compresa la scuola europea di Varese, si applicano le norme
dello statuto del personale docente di dette scuole, che
prevedono la conferma in servizio per periodi di
insegnamento quadriennali, dopo il superamento dell'anno di
prova".