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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981,
n. 453, gia' prorogato al 31 dicembre 1985 dall'articolo 25, comma
19-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1987.
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 2 della legge n. 453/1981 (Rinnovo
della delega prevista dall'art. 72 della legge 16 maggio
1978, n. 196, gia' rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n.
827, per l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle
disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), e' il
seguente:
"Art. 2. - Il Governo e' altresi' delegato ad emanare,
entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti aventi forza di legge ordinaria per
completare il trasferimento delle funzioni attribuite dalla
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, alla regione
Valle d'Aosta in materia di industria e commercio,
previdenza e assicurazioni sociali, polizia locale e urbana
e rurale, utilizzazione delle miniere, finanze regionali e
comunali, nonche' ogni altra materia o parte di materia per
le quali non si e' ancora provveduto e che ad essa spetti
in forza dello statuto speciale, nonche' la delega di
ulteriori funzioni gia' attribuite alle regioni a statuto
ordinario.
Il trasferimento deve avvenire per settori organici di
materia".