Legge Ordinaria n. 93 del 03/04/1986 (Pubblicata nella G. U del 9 aprile 1986 n. 82)
Riconoscimento dell'aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'aceto  balsamico  tradizionale di Modena o di Reggio Emilia e' un
condimento invecchiato, ottenuto dal mosto, cotto a fuoco diretto, di
uve  prodotte da uno o piu' tra i vitigni Trebbiano, Occhio di gatto,
Spergola,  Berzemino e Lambruschi, coltivati nelle province di Modena
e di Reggio Emilia, senza addizione di altre sostanze.
  E'  consentito  l'eventuale  innesto iniziale di colonie batteriche
acetiche dette "madri".
  L'invecchiamento  deve avere una durata non inferiore a dodici anni
e deve aver luogo in una delle zone di cui al precedente primo comma.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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