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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore dell'aviazione
civile, l'esercizio dell'aeroporto di Venezia-Tessera e' affidato in
concessione per la durata di 30 anni ad una apposita societa' per
azioni con partecipazione paritetica e complessivamente maggioritaria
della regione Veneto, della provincia di Venezia e del comune di
Venezia, la cui costituzione e' promossa dallo stesso Ministro dei
trasporti. Alla stessa societa' e' affidata in concessione la
realizzazione delle opere di ammodernamento e completamento
dell'aeroporto, ivi comprese quelle relative alla aerostazione. La
concessione e' disciplinata da apposita convenzione, approvata con lo
stesso decreto di concessione o, con le stesse modalita', con
successivo decreto.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro della marina mercantile ed il Ministro del tesoro, sono
stabiliti i criteri e le modalita' per il passaggio alla nuova
societa' concessionaria dei beni e del personale del Provveditorato
al porto di Venezia occorrenti per l'esercizio dell'aeroporto e per
la realizzazione delle opere indicate nel comma 1.
3. Dalla data del decreto di concessione di cui al comma 1 la nuova
societa' concessionaria subentra al Provveditorato al porto di
Venezia in tutti i rapporti inerenti all'esercizio dell'aeroporto e
alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1. Tutti i diritti
derivanti dall'esercizio dell'aeroporto compresi quelli di cui alla
legge 5 maggio 1976, n. 324, continuano ad essere devoluti al
concessionario.
4. Fino alla data di cui al comma 3 e comunque per un periodo non
superiore a due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il
Provveditorato al porto di Venezia continua a svolgere, con gestione
e contabilita' separate, le attivita' occorrenti ad assicurare
l'esercizio dell'aeroporto e la realizzazione delle opere indicate
nel comma 1.
5. Sono abrogati l'ultimo comma dell'articolo 2 del regio
decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito con legge 8 luglio
1929, n. 1342, come sostituito dall'articolo 1 della legge 12 agosto
1957, n. 797, nonche' gli articoli 2, 3 e 4 della stessa legge n.
797.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
SIGNORILE, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
NOTE
Nota all'art. 1, comma 3:
La legge n. 324/1976 concerne nuove norme in materia di
diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo
civile.
Note all'art. 1, comma 5:
- L'ultimo comma dell'art. 2 del R.D.L., n. 503/1929
(concernente ordinamento del Provveditorato al porto di
Venezia), come sostituito dall'art. 1 della legge n.
797/1957 stabiliva che "possono essere affidati al
Provveditorato anche la costruzione e la gestione di
aeroporti che sorgessero nel territorio della provincia di
Venezia".
- Gli articoli 2, 3 e 4 della citata legge n. 797/1957
stabilivano:
(Art. 2): che "qualora al Provveditorato siano
attribuiti i compiti di cui all'ultimo comma dell'art. 1
della presente legge, un rappresentante del Ministero della
difesa-aeronautica sara' chiamato a far parte
rispettivamente del Consiglio di amministrazione e del
Comitato esecutivo";
(Art. 3): che "all'art. 13 del regio decreto-legge 14
marzo 1929, n. 503, convertito con legge 8 luglio 1929, n.
1342, e' aggiunto il comma seguente: "Il Provveditorato
potra' contribuire alle spese per l'eventuale costruzione e
gestione di aeroporti nella provincia di Venezia nella
misura che sara' stabilita con deliberazione del proprio
Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero della
marina mercantile, di concerto col Ministero del tesoro"";
(Art. 4): che "i servizi aeroportuali previsti
dall'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge
costituiranno una gestione speciale, con contabilita'
separata dal bilancio ordinario del Provveditorato".