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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL
n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n.
158, garantisce a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente
residenti nel suo territorio e alle loro famiglie parita' di
trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori
italiani. La Repubblica italiana garantisce inoltre i diritti
relativi all'uso dei servizi sociali e sanitari, a norma
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33,
al mantenimento dell'identita' culturale, alla scuola e alla
disponibilita' dell'abitazione, nell'ambito delle norme che ne
disciplinano l'esercizio.
NOTE
Note all'art. 1, comma 1:
- La convenzione dell'OIL n. 143 del 1975, ratificata
dalla legge n. 158/1981, reca norme sulle immigrazioni in
condizioni abusive e sulla promozione della parita' di
opportunita' e di trattamento dei lavoratori migranti.
- Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 663/1979, concernente
provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo
del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle
pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977,
n. 285, sull'occupazione giovanile, e' il seguente:
"Art. 5. - In attesa dell'approvazione del piano
sanitario nazionale a decorrere dal 1 gennaio 1980 a tutti
i cittadini presenti nel territorio della Repubblica
l'assistenza sanitaria e' erogata, in condizioni di
uniformita' e di uguaglianza, nelle seguenti forme:
a) assistenza medico-generica, pediatrica ed
ostetrico-generica con le modalita' previste dalle
convenzioni vigenti;
b) assistenza farmaceutica con le modalita' e i limiti
previsti nella convenzione, nel prontuario terapeutico e
nella legge 5 agosto 1978, n. 484;
c) assistenza ospedaliera nei presidi pubblici e
convenzionati;
d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori
pubblici o convenzionati;
e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni
ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonche'
dalle casse mutue delle province autonome di Trento e
Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del 31
dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura.
E' consentito inoltre il ricorso all'assistenza
ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalita' ed i
limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni
prevedono eventuali forme di assistenza specialistica
indiretta.
Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa
dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'art. 48
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e
alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme
finalizzate alla erogazione delle prestazioni nei limiti
previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli
enti mutualistici e la Federazione nazionale degli ordini
dei medici e con le tariffe ivi stabilite con esclusione di
qualsiasi forma di indicizzazione, fatti salvi gli
eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione.
Fino alla emanazione delle anzidette disposizioni restano
ferme le modalita' di erogazione previste dalle convenzioni
vigenti.
Resta fermo quanto disposto dall'art. 57, terzo e
quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Con provvedimento regionale saranno disciplinate le
modalita' di erogazione, fino alla costituzione delle
unita' sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi
precedenti a favore dei cittadini non tenuti secondo la
legislazione in vigore al 31 dicembre 1979, all'iscrizione
a casse mutue eroganti prestazioni obbligatorie di
malattia.
Ferme restando le norme che disciplinano l'assistenza
sanitaria a cittadini stranieri in base a trattati e
accordi internazionali bilaterali o multilaterali, gli
stranieri residenti in Italia possono, a domanda, fruire
dell'assistenza di cui al primo comma.
Agli stranieri presenti nel territorio nazionale sono
assicurate, nei presidi pubblici e convenzionati, le cure
urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternita'.
Con il provvedimento previsto dall'art. 63, quarto
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabilite
le misure e le modalita' della partecipazione alla spesa
sanitaria da parte degli stranieri residenti che hanno
chiesto di fruire del beneficio di cui al precedente comma,
nonche' le rette di degenza da porre a carico degli
stranieri che hanno fruito delle cure ospedaliere ai sensi
del settimo comma.
Fino all'emanazione della disciplina legislativa
prevista rispettivamente dagli articoli 23 e 37 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto di cui al primo
comma dell'art. 70 della stessa legge, sono prorogati tutti
i poteri dei commissari liquidatori nominati ai sensi
dell'art. 72 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833,
dei commissari liquidatori delle gestioni e servizi di
assistenza sanitaria delle Casse marittime adriatica,
tirrena e meridionale, nonche', per la parte riguardante le
suddette materie, dei commissari di cui al successivo comma
e degli organi di amministrazione della Croce rossa
italiana.
Detti commissari devono operare nel rispetto di
direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalita' richiamate
al comma successivo. Il finanziamento dell'attivita' degli
enti e' assicurato nelle forme e con le modalita' gia'
seguite nel 1979, salvo l'adeguamento dei contributi di cui
all'art. 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, in base a
decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della sanita'.
Fino all'emanazione della disciplina legislativa di cui
al richiamato art. 37 le regioni continuano ad assicurare
l'assistenza ospedaliera fuori del territorio nazionale
sulla base delle vigenti disposizioni.
Fino all'effettivo trasferimento alle unita' sanitarie
locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978,
n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29
giugno 1977, n. 349, limitatamente alle attivita'
sanitarie, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei
rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzati o di
delega generali, devono assicurare l'attuazione
territoriale delle direttive dei competenti organi delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte
a realizzare le finalita' e gli obiettivi del Servizio
sanitario nazionale.
Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di
cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino
all'istituzione dell'istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro e all'effettivo trasferimento
delle attribuzioni alle unita' sanitarie locali. Gli
ispettorati del lavoro nell'espletamento delle loro
funzioni dovranno altresi' assicurare il rispetto di
direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalita' richiamate
al comma precedente.
L'assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende
anche la tutela sanitaria delle attivita' sportive. Fermo
restando quanto disposto dall'art. 61, quarto comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono
effettuati, oltre che dai medici della Federazione
medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture
pubbliche e private convenzionate, con le modalita' fissate
dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri
tecnici generali che saranno adottati con decreto del
Ministro della sanita'".