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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Norme di principio)
1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica per la difesa
della Patria; concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni
ed al bene della collettivita' nazionale nei casi di pubbliche
calamita'.
2. L'ordinamento e le attivita' delle Forze armate si informano ai
principi costituzionali.
3. Sono soggetti agli obblighi di leva tutti i cittadini, e quanti
altri vi siano tenuti, secondo le norme in vigore.
4. Compatibilmente con le direttive strategiche e le esigenze
logistiche delle Forze armate, l'Amministrazione della difesa agevola
la prestazione del servizio obbligatorio di leva presso reparti o
unita' ubicati nelle regioni di provenienza dei giovani incorporati.
5. Lo Stato promuove l'elevazione culturale e la formazione civica
dei militari avvalendosi anche della capacita' professionale e dello
spirito di iniziativa dei singoli per il proficuo svolgimento delle
attivita' di servizio.