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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000
centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri
cubici, se con motore Diesel, adattati ad invalidi, titolari di
patente F per ridotte o impedite capacita' motorie, sono assoggettate
all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento.
2. L'aliquota di cui al comma precedente si applica anche agli
acquisti e alle importazioni successivi di un veicolo del medesimo
tipo di quello acquistato o importato in precedenza con l'aliquota
ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla
data dell'acquisto o della importazione precedente. La condizione non
opera nel caso in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti
che il veicolo acquistato o importato con l'aliquota ridotta entro il
periodo suindicato e' stato cancellato da detto registro a norma
dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393.
3. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti i
criteri, le modalita' e le procedure per l'applicazione delle
disposizioni della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 aprile 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Nota all'art. 1, comma 3:
Il D.P.R. n. 393/1959 approva il testo unico delle norme
sulla circolazione stradale.
Il testo vigente dell'art. 61 del predetto testo unico e'
il seguente:
"Art. 61. (Cessazione della circolazione degli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - L'intestatario
della carta di circolazione di un autoveicolo, motoveicolo
o rimorchio deve comunicarne, entro dieci giorni,
all'ufficio provinciale del pubblico registro
automobilistico la distribuzione, la demolizione o la
definitiva esportazione all'estero, restituendo la carta di
circolazione e la targa.
Detto ufficio, oltre ad eseguire gli adempimenti di sua
competenza, ne da' immediata notizia all'ispettorato della
motorizzazione civile, al quale trasmette la carta di
circolazione e la targa del veicolo.
Chiunque viola la disposizione del comma primo e punito
con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila".
L'importo minimo e massimo dell'ammenda, indicato nel
terzo comma dell'art. 61 sopra riportato, e' stato
moltiplicato per cinque per effetto del secondo comma
dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale).