Legge Ordinaria n. 97 del 09/04/1986 (Pubblicata nella G. U del 12 aprile 1986 n. 85)
Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  le
cessioni e le importazioni di veicoli  di  cilindrata  fino  a  2.000
centimetri cubici, se con motore a  benzina,  e  a  2.500  centimetri
cubici, se con motore  Diesel,  adattati  ad  invalidi,  titolari  di
patente F per ridotte o impedite capacita' motorie, sono assoggettate
all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento. 
  2. L'aliquota di cui al comma  precedente  si  applica  anche  agli
acquisti e alle importazioni successivi di un  veicolo  del  medesimo
tipo di quello acquistato o importato in  precedenza  con  l'aliquota
ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno quattro  anni  dalla
data dell'acquisto o della importazione precedente. La condizione non
opera nel caso in cui dal Pubblico registro  automobilistico  risulti
che il veicolo acquistato o importato con l'aliquota ridotta entro il
periodo suindicato e' stato cancellato  da  detto  registro  a  norma
dell'articolo 61 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
giugno 1959, n. 393. 
  3. Con decreto del  Ministro  delle  finanze  saranno  stabiliti  i
criteri,  le  modalita'  e  le  procedure  per  l'applicazione  delle
disposizioni della presente legge. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 9 aprile 1986 
 
                               COSSIGA 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
 
          Nota all'art. 1, comma 3:

            Il  D.P.R. n. 393/1959 approva il testo unico delle norme
          sulla circolazione stradale.

            Il testo vigente dell'art. 61 del predetto testo unico e'
          il seguente:

              "Art.   61.   (Cessazione   della   circolazione  degli
          autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi).  -  L'intestatario
          della  carta di circolazione di un autoveicolo, motoveicolo
          o   rimorchio   deve   comunicarne,   entro  dieci  giorni,
          all'ufficio     provinciale     del    pubblico    registro
          automobilistico  la  distribuzione,  la  demolizione  o  la
          definitiva esportazione all'estero, restituendo la carta di
          circolazione e la targa.
              Detto ufficio, oltre ad eseguire gli adempimenti di sua
          competenza,  ne da' immediata notizia all'ispettorato della
          motorizzazione  civile,  al  quale  trasmette  la  carta di
          circolazione e la targa del veicolo.
              Chiunque viola la disposizione del comma primo e punito
          con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila".
              L'importo  minimo  e massimo dell'ammenda, indicato nel
          terzo   comma   dell'art.  61  sopra  riportato,  e'  stato
          moltiplicato  per  cinque  per  effetto  del  secondo comma
          dell'art.   113  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
          (Modifiche al sistema penale).

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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