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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze
armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza,
trasferito d'autorita' prima di aver trascorso quattro anni di
permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto
dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito
dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
2. Il predetto trattamento e' ridotto:
a) alla meta', se il trasferimento e' disposto dopo un periodo di
permanenza nella sede superiore a quattro anni ma inferiore a otto;
b) ad un terzo, se il trasferimento e' disposto dopo otto anni di
permanenza nella sede.
3. Il trattamento di cui ai commi 1 e 2 e' ridotto di un terzo al
personale che fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e non
compete al personale in servizio di leva e a quello celibe obbligato
ad alloggiare in caserma.
4. La programmazione dei trasferimenti di cui al comma 1 e'
effettuata nell'ambito degli stanziamenti previsti e dei successivi
adeguamenti disposti con legge di bilancio.
5. Il coniuge convivente del personale militare di cui al comma 1
che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto,
all'atto del trasferimento, ad essere impiegato, in ruolo normale, in
soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site
nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede piu'
vicina.
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 13 della legge n. 97/1979 (Norme sullo
stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico
dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati
della giustizia militare e degli avvocati dello Stato),
come sostituito dall'art. 6 della legge n. 27/1981, e' il
seguente:
"Art. 13 (Indennita' di missione). - Le disposizioni di
cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n.
1039, si applicano agli uditori giudiziari destinati ad
esercitare le funzioni giudiziarie.
L'indennita' di cui al primo comma e' corrisposta, con
decorrenza dal 1 luglio 1980, con le modalita' di cui
all'art. 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, ai
magistrati trasferiti d'ufficio fuori della ipotesi di cui
all'art. 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 511, in misura intera per il primo anno ed
in misura ridotta alla meta' per il secondo anno.
In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete
l'indennita' di cui all'articolo 12, primo e secondo comma,
della legge 26 luglio 1978, n. 417, nonche' il rimborso
spese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge 18
dicembre 1973, n. 836, ed all'art. 11 della legge 26 luglio
1978, n. 417".