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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare:
a) lo scambio di lettere tra l'Italia e la Jugoslavia concernente
la istituzione di una zona di pesca nel Golfo di Trieste, con
allegata cartina, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983;
b) lo scambio di note tra gli stessi Governi relativo alla
modifica delle liste C e D allegate all'accordo di Trieste del 31
marzo 1955, come gia' modificate con lo scambio di note del 10
febbraio 1978, e alla costituzione di una commissione mista
intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi
commerciali di frontiera, effettuato a Belgrado il 25 maggio 1984.
NOTE
Note al titolo e all'art. 1, comma 1, lettera b):
- L'accordo di Trieste del 31 marzo 1955 e' stato
approvato e reso esecutivo in Italia con legge 19 dicembre
1956, n. 1588.
- Lo scambio di note del 10 febbraio 1978 e' stato
ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 29 novembre
1980, n. 843.