Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"7-bis. Ai fini della liquidazione della maggiorazione prevista dal
comma 1, e' data facolta' agli aventi diritto di presentare, in luogo
della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva dei
requisiti combattentistici.
7-ter. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 7-bis
e' sottoposta alle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968,
n. 15".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 marzo 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 6 della legge n. 140/1985
(Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici
e aumento della pensione sociale), come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 6 (Maggiorazione del trattamento pensionistico per
gli ex combattenti). - 1. I soggetti appartenenti alle
categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e
successive modificazioni e integrazioni, esclusi quelli che
abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire, anche in
parte, dei benefici previsti dalla legge stessa, e
successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, a
domanda, ad una maggiorazione reversibile del rispettivo
trattamento di pensione determinato secondo le norme
ordinarie, nella misura di lire 30.000 mensili.
2. La maggiorazione prevista dal precedente comma, sempre
a domanda degli interessati, trova applicazione anche ai
fini dei trattamenti di pensione gia in atto alla data di
entrata in vigore della presente legge, a condizione che la
decorrenza della pensione sia successiva al 7 marzo 1968,
ed e' corrisposta nella misura del 50 per cento a decorrere
dal 1 gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1 gennaio
1987.
3. La maggiorazione prevista dai precedenti commi e'
soggetta alla disciplina della perequazione automatica.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo operano ai
fini di tutti i trattamenti di pensione derivanti da
iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori
dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni; hanno
effetti economici dal 1 gennaio 1985 per le pensioni in
godimento e dal primo giorno del mese successivo alla
presentazione della relativa domanda per i futuri
pensionati.
5. L'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo e' a totale carico del bilancio dello Stato.
6. Lo Stato provvedera' a versare agli enti erogatori di
pensione interessati, con le modalita' che saranno
stabilite con decreto del Ministro del tesoro, il
corrispettivo degli oneri derivanti dall'applicazione del
presente articolo.
7. La maggiorazione di cui al presente articolo e' da
considerare parte integrante del trattamento di pensione a
tutti gli effetti. Detta maggiorazione, nei casi di
titolari di pensioni al minimo, viene aggiunta all'importo
complessivo, non viene assorbita dall'integrazione al
minimo, ne' trasforma la pensione in superiore al minimo.
7-bis. Ai fini della liquidazione della maggiorazione
prevista dal comma 1, e' data facolta' agli aventi diritto
di presentare, in luogo della prescritta documentazione,
una dichiarazione sostitutiva dei requisiti
combattentistici.
7-ter. La presentazione della dichiarazione di cui al
comma 7-bis e' sottoposta alle disposizioni contenute nella
legge 4 gennaio 1968, n. 15".
La legge n. 15/1968 sopracitata reca: "Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme".