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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e dei limiti
finanziari indicati dal fondo sanitario nazionale,
progetti-obiettivo, azioni programmate ed altre idonee iniziative
dirette a fronteggiare la malattia del diabete mellito, considerata
di alto interesse sociale.
2. Gli interventi regionali di cui al comma 1 sono rivolti:
a) alla prevenzione e alla diagnosi precoce della malattia
diabetica;
b) al miglioramento delle modalita' di cura dei cittadini
diabetici;
c) alla prevenzione delle complicanze;
d) ad agevolare l'inserimento dei diabetici nelle attivita'
scolastiche, sportive e lavorative;
e) ad agevolare il reinserimento sociale dei cittadini colpiti da
gravi complicanze post-diabetiche;
f) a migliorare l'educazione e la coscienza sociale generale per
la profilassi della malattia diabetica;
g) a favorire l'educazione sanitaria del cittadino diabetico e
della sua famiglia;
h) a provvedere alla preparazione ed all'aggiornamento
professionale del personale sanitario addetto ai servizi.