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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. La Scuola archeologica italiana in Atene, istituita con regio
decreto 9 maggio 1909, n. 373, e' dotata di personalita' giuridica di
diritto pubblico.
2. La Scuola ha la sede amministrativa in Roma e quella principale
di studio in Atene; e' sottoposta alla vigilanza del Ministero della
pubblica istruzione e del Ministero per i beni culturali e
ambientali, ferme restando le competenze dell'ambasciata d'Italia in
Atene, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
Il R.D. n. 373/1909 istituisce una scuola italiana di
archeologia in Atene.
Nota all'art. 1, comma 2:
L'ultimo comma dell'art. 37 del D.P.R. n. 18/1967
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri)
prevede che: "La Missione diplomatica esercita altresi'
azione di coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza
o di direzione dell'attivita' di uffici ed enti pubblici
italiani, operanti nel territorio dello Stato di
accreditamento".