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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, recante misure urgenti
per fronteggiare la emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni
interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle
avversita' atmosferiche del gennaio 1987, nonche' provvedimenti
relativi a pubbliche calamita', e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 2:
il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Per provvedere agli interventi relativi ai comuni della
regione Basilicata interessati da movimenti franosi in atto, la
regione Basilicata elabora, entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un
programma pluriennale che tenga conto delle seguenti esigenze:
a) determinazione dei criteri di concessione del contributo
alle famiglie delle vittime della frana nel comune di Senise,
dell'indennizzo per la perdita di arredi e suppellettili e del
contributo a favore dei liberi professionisti e lavoratori autonomi
che abbiano perso attrezzature per effetto della frana;
b) erogazione di contributi ai proprietari di immobili
distrutti o danneggiati da movimenti franosi, sulla base dei principi
previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e dalla legge 2 maggio
1983, n. 156, nonche' sulla base dei criteri direttivi stabiliti, con
propria ordinanza, dal Ministro per il coordinamento della protezione
civile;
c) realizzazione delle necessarie opere di consolidamento,
comprese le sistemazioni idraulico-forestali ed il consolidamento
degli abitati, della zona del comune di Senise colpita dall'evento
franoso e delle altre zone del territorio regionale nelle quali sia
accertato incombente pericolo per la pubblica incolumita';
d) determinazione, su proposta dei comuni interessati, dei
perimetri delle aree da espropriare per l'esecuzione degli interventi
necessari per le opere di consolidamento e per la realizzazione dei
nuovi insediamenti;
e) adozione di ogni opportuna misura, ivi compresa la
demolizione e la rimozione delle opere, diretta al ripristino e
successiva utilizzazione delle zone interessate da frane;
f) realizzazione delle opere di ripristino degli edifici
pubblici, esclusi quelli di conto dello Stato, danneggiati o
distrutti dai movimenti franosi.
1-bis. Gli interventi resi necessari in conseguenza dei
movimenti franosi verificatisi il 26 luglio 1986 in localita' Timponi
del comune di Senise, nonche' la realizzazione delle necessarie opere
di consolidamento del territorio dello stesso comune di Senise sono
immediatamente esecutivi";
al comma 2, le parole: "comprese le spese necessarie per il
completamento delle opere nel territorio del comune di Senise" sono
sostituite dalle seguenti: "fatta salva la quota spese necessaria per
il completamento delle opere nel territorio del comune di Senise".
All'articolo 3:
al comma 3, le parole: "ed un ingegnere" sono sostituite
dalle seguenti: ", un ingegnere, un geometra ed un assistente
tecnico";
al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Le spese per il completamento della infrastrutturazione
dell'agglomerato sono a carico del fondo di cui all'articolo 3 della
legge 14 maggio 1981, n. 219".
All'articolo 4:
al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Tutte le operazioni effettuate nelle regioni Basilicata e
Campania e in tutta l'area industriale di Calaggio, ivi compreso il
versante pugliese, in relazione alla realizzazione delle opere,
comprese quelle di infrastrutturazione di cui all'articolo 32 della
legge 14 maggio 1981, n. 219, non sono considerate cessioni di beni e
prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto,
con l'osservanza degli obblighi di fatturazione e di registrazione";
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Il beneficio di cui al comma 3 del presente articolo
e', altresi', esteso alle cessioni di beni ed alle prestazioni di
servizi per l'attuazione di tutti gli interventi di cui agli articoli
1, 2, 6 - limitatamente ai commi 7 e 11 - 10, 11 e 12 del presente
decreto".
All'articolo 5:
al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per l'attuazione delle finalita' di cui al predetto comma,
la percentuale del 40 per cento fissata dall'articolo 65 della legge
30 aprile 1969, n. 153, e' elevata per gli anni dal 1986 al 1990 al
50 per cento";
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Al comma 10 dell'articolo 6 della legge 28 ottobre
1986, n. 730, le parole: "Per la realizzazione del centro
universitario per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi
presso la facolta' di ingegneria dell'Universita' di Salerno" sono
sostituite dalle seguenti:
"Per la realizzazione del centro interuniversitario tra le
Universita' di Salerno e di Napoli per la previsione e la prevenzione
dei grandi rischi con sede amministrativa presso la facolta' di
ingegneria dell'Universita' di Salerno"";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il CIPE, in sede di ripartizione dei fondi di cui
all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, assegna al
Ministro delegato le risorse occorrenti per l'integrale realizzazione
degli insediamenti di cui all'articolo 32 della medesima legge 14
maggio 1981, n. 219";
dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. La norma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o),
della legge 28 ottobre 1986, n. 730, va integrata nel senso che il
contributo speciale ivi previsto puo' essere utilizzato dalla regione
Umbria, entro i limiti dell'ammontare del contributo stesso, anche
per interventi di riattazione degli edifici pubblici e privati
danneggiati dai movimenti franosi";
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. All'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. La proprieta' dei prefabbricati e delle roulottes,
gia' acquistati dal Ministero dell'interno e destinati al soccorso
delle popolazioni colpite da calamita', viene trasferita alla
Presidenza del Consiglio dei ministri. Tali beni vengono gestiti
secondo la disciplina del quinto comma dell'articolo 2 del
decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 1982, n. 187";
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986,
n. 730, le parole: "Per assicurare il funzionamento dei centri
operativi regionali e provinciali della protezione civile, ai quali
sono assegnati" sono sostituite dalle seguenti: "Per assicurare il
collegamento con i comitati regionali della protezione civile, che
continuano ad esercitare esclusivamente le attribuzioni previste
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6
febbraio 1981, n. 66, ed il funzionamento degli uffici di protezione
civile delle prefetture cui sono assegnati"";
al comma 11, sono soppresse le parole: "nel decreto-legge 28
febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
aprile 1986, n. 119, e";
dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti:
"15-bis. L'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento
prevista dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e'
disposta anche in favore del personale, in servizio alla data di
entrata in vigore della legge medesima, convenzionato con il comune
di Benevento e con la sovrintendenza archivistica per l'Umbria e di
quello convenzionato o comunque in servizio, alla medesima data,
presso il comune di Salerno e i comuni della Valnerina colpiti dal
sisma del 19 settembre 1979 per necessita' connesse ad eventi
sismici, nonche' in favore del personale impegnato nell'opera di
ricostruzione nel comune di Pozzuoli ai sensi dell'ordinanza del
Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 140 dell'8
marzo 1984 e da utilizzare prioritariamente per le esigenze connesse
alla gestione e manutenzione del patrimonio edilizio statale nello
stesso comune di Pozzuoli. Il termine per la presentazione delle
domande previsto dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 3
gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, per
il personale di cui al presente comma, e' fissato al 30 aprile 1987.
All'onere derivante dal presente comma, valutato in 8 miliardi annui,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987,
utilizzando per il 1987 la corrispondente quota dell'accantonamento
"Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, (Equo
canone)" e per gli anni 1988 e 1989 le corrispondenti quote
dell'accantonamento "Misure di sostegno delle associazioni ed enti
con finalita' di interesse collettivo".
15-ter. Alla lettera g) dell'articolo 1, comma 1, della legge
28 ottobre 1986, n. 730, le parole: "previste nel piano di recupero
della citta'" sono sostituite dalle seguenti: "da realizzare nel
centro storico della citta'"".
All'articolo 6:
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. La norma di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, e' integrata nel senso che, nelle
comunita' montane disastrate e nei comuni disastrati e gravemente
danneggiati dal terremoto del 23 novembre 1980, e' autorizzato fino
al 31 dicembre 1987 il collocamento in aspettativa del presidente
della comunita' montana disastrata, del sindaco o di un suo delegato,
di un assessore e di un rappresentante della minoranza";
al comma 8, le parole da: "al capitolo 6856" fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: "al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987
utilizzando per il 1988 la voce "Risoluzione convenzione per la
costruzione e l'esercizio della tangenziale di Napoli" e per il 1989
la quota corrispondente dell'accantonamento "Opere infrastrutturali
nelle aree metropolitane e recupero delle aree interne degradate"";
dopo il comma 11, e' inserito il seguente:
"11-bis. Gli interventi per lo sviluppo dei comuni di cui al
comma 11 devono essere diretti al settore turistico, anche mediante
la realizzazione di infrastrutture e di servizi. Il Ministro per il
coordinamento della protezione civile, sulla base dei programmi
presentati dai sindaci interessati, emana, con proprie ordinanze, le
norme di attuazione della disposizione di cui al presente comma)";
al comma 12, primo capoverso, sono soppresse le parole: "Ove
idoneo e non iscritto in quadro, viene promosso dopo il pari grado
che segue nel ruolo";
il comma 13 e' soppresso,
dopo il comma 14, sono aggiunti i seguenti:
"14-bis. E' soppressa la commissione tecnica speciale
istituita dall'articolo 14 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734. I
compiti attribuiti a tale commissione verranno svolti dagli organi
ordinari secondo la legislazione vigente. La soppressione ha effetto
con decorrenza dal novantesimo giorno successivo all'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
14-ter. Alle piccole e medie imprese industriali,
commerciali, turistiche e di servizi ed alle imprese agricole ed
artigiane, anche in forma associata, che si insediano nell'ambito dei
nuclei ed aree industriali e nelle aree dei piani di investimento
produttivi ubicati nel territorio di comunita' montane di cui
facciano parte comuni colpiti dai terremoti avvenuti negli anni dal
1980 al 1986 nelle regioni dell'Italia meridionale o comuni
gravemente danneggiati dagli stessi eventi sismici nelle medesime
regioni, il contributo di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, e'
elevato al 75 per cento della spesa necessaria per l'insediamento
produttivo, per i comuni compresi nei territori di intervento di cui
alla suddetta legge.
14-quater. Nell'ambito dei programmi di sviluppo di cui
all'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e' data priorita'
assoluta agli interventi relativi ai comuni di cui al comma 14-ter.
14-quinquies. Per gli interventi previsti dall'articolo 64
della legge 14 maggio 1981, n. 219, dall'articolo 15, primo comma,
del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e dall'articolo
20, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, e
dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 aprile 1985, n.
114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n.
211, l'INAIL e' autorizzato, in deroga all'articolo 17 del
regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
18 dicembre 1979, n. 696, ad utilizzare entro il 31 dicembre 1987 i
fondi ancora disponibili.
14-sexies. Per l'assistenza ai cittadini di Ancona colpiti
dal movimento franoso del 1982 e' autorizzata la spesa di lire 5
miliardi. Al relativo onere si provvede mediante riduzione
dell'importo iscritto al comma 2 dell'articolo 29 della legge 1
dicembre 1986, n. 879".
All'articolo 7:
al comma 6, le parole: "31 marzo 1987" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 1987";
il comma 10 e' soppresso.
All'articolo 8:
al comma 2, le parole: "31 marzo 1987" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 1987";
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Il limite di investimento di cui all'articolo 32 della
legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' elevato, per gli insediamenti di cui al comma 1, a
lire 50 miliardi.
2-ter. Il limite di investimento di cui al quarto comma
dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni ed integrazioni puo' essere superato per gli
insediamenti in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore
del presente decreto entro il limite massimo del 75 per cento delle
spese effettivamente occorrenti per la realizzazione degli
insediamenti medesimi e, comunque, entro il limite di lire 50
miliardi di investimento";
al comma 3, le parole: "31 marzo 1987" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 1987";
dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Il contributo previsto dall'articolo 21 della legge 14
maggio 1981, n. 219, deve intendersi commisurato alla spesa
effettivamente sostenuta per l'attivita' di riparazione o
ricostruzione degli stabilimenti nonche' al miglioramento ed
adeguamento funzionale degli stabilimenti stessi.
7-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto nei suddetti termini le imprese
beneficiarie dei contributi previsti dall'articolo 32 della legge 14
maggio 1981, n. 219, ricorrono ai contratti di formazione e lavoro
per il 50 per cento della manodopera di cui abbisognano.
7-quater. Esse sono tenute ad effettuare con richiesta numerica
il 50 per cento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro
relative a qualifiche per le quali e' prevista dalla legge la
richiesta numerica.
7-quinquies. Le predette imprese sono escluse dal saldo finale
dei contributi dei quali sono beneficiarie ai sensi della citata
legge n. 219 del 1981 nel caso in cui violino la disposizione del
precedente comma".
All'articolo 10:
al comma 3, le parole: "su richiesta del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, a concedere mutui alle
regioni, province e comuni" sono sostituite dalle seguenti: "su
parere del Ministro per il coordinamento della protezione civile,
sentita la regione interessata, la quale puo' esprimersi entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, a concedere
mutui alle regioni, province, comuni e comunita' montane";
al comma 5, le parole: "200 milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "100 milioni"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Limitatamente alle richieste di risarcimento di danni
compresi tra 100 e 200 milioni di lire, le domande possono essere
presentate entro il termine perentorio del 15 aprile 1987";
dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. Agli interventi di cui al comma 3, di competenza
regionale e comunale, si applica l'articolo 34 del codice della
navigazione".
All'articolo 12:
dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Ai pescatori ed agli acquacoltori che dimostrino, a mezzo
di certificazione della capitaneria di porto territorialmente
competente, di aver subito il fermo dell'attivita' lavorativa in
conseguenza delle avversita' atmosferiche del gennaio 1987 e
dell'ultimo trimestre del 1986 e' concessa, per un periodo non
superiore a sei mesi, una indennita' giornaliera di lire
venticinquemila che viene erogata dal Ministero della marina
mercantile. Le relative istanze vengono presentate entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto alla capitaneria di porto territorialmente
competente, che, curatane l'istruttoria, le trasmette al Ministero
della marina mercantile.
5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma
5-bis, determinato in lire 12 miliardi per il 1987, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento: "Adattamento delle capacita' di produzione della
flotta peschereccia italiana alle possibilita' di cattura mediante
ritiro definitivo di naviglio".
5-quater. Il Ministro del tesoro e' autorizzato, con propri
decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio".
L'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli
da 1 a 7 e 13-ter e per l'ammortamento dei mutui previsto dal
presente articolo, valutato, oltre a quanto specificamente previsto
dal comma 15-bis dell'articolo 5 e dall'articolo 6, comma 8, in lire
80 miliardi per l'anno 1986, in lire 406 miliardi per l'anno 1987 e
in lire 153 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si
provvede, quanto a lire 80 miliardi per l'anno 1986, a lire 210
miliardi per l'anno 1987 e a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni
1988 e 1989, mediante il ricavo di mutui da contrarre ai sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748,
il cui onere, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1987 e in lire
30 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, e' iscritto nello
stato di previsione del Ministero del tesoro; quanto a lire 100
miliardi nell'anno 1987 e a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni
1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Disposizioni in
materia di calamita' naturali", e, quanto a lire 96 miliardi per
l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento
"Reintegro fondo per la protezione civile"
2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 10 e 12,
commi 1 e 4, valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1987, in lire 95
miliardi per l'anno 1988 e in lire 128 miliardi a decorrere dall'anno
1989, si provvede, quanto a lire 60 miliardi per l'anno 1987 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5935
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno
e, quanto a lire 95 miliardi per l'anno 1988 e a lire 128 miliardi
per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti
iscritti, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987,
all'uopo parzialmente utilizzando, rispettivamente, le proiezioni
degli accantonamenti "Risoluzione convenzione per la costruzione e
l'esercizio della tangenziale di Napoli" e "Opere infrastrutturali
nelle aree metropolitane e recupero delle aree urbane degradate".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:
"Art. 13-bis. - 1. Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione
del progetto, le commissioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge
24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1978, n. 464, esprimono, con la presenza del numero legale
computato sui componenti aventi voto deliberativo, parere vincolante
sulla determinazione del contributo di cui al successivo comma 6 e
sul contributo suppletivo di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo
1981, n. 64, ferme restando le rimanenti loro competenze.
2. Ai membri di tali commissioni, ancorche' pubblici dipendenti, e'
corrisposto per ogni pratica esaminata un compenso nella misura di
lire quindicimila a valere sugli stanziamenti di cui al comma 16 del
presente articolo.
3. Nei trenta giorni successivi, il sindaco provvede agli
adempimenti, di cui ai commi 3, 4 e 4-bis dell'articolo 3 del
decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.
4. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti in merito alla
documentazione tecnico-amministrativa a corredo della domanda.
5. Nei limiti massimi del contributo spettante ai sensi del
successivo comma 6, l'accertamento della regolarita' della
documentazione amministrativa contabile e' effettuato secondo le
disposizioni di cui al comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge
28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 aprile 1984, n. 80.
6. Gli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n.
464, sono sostituiti dal seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge
5 febbraio 1970, n. 21, e nell'articolo 11 della legge 29 aprile
1976, n. 178, il contributo per la ricostruzione della prima unita'
immobiliare destinata ad uso di abitazione, ivi comprese quelle
rurali, e' pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie
complessiva dell'unita' immobiliare da ricostruire, sino ad un
massimo di 110 metri quadrati utili abitabili.
2. Qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata
alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare,
il contributo e' commisurato alla superficie utile abitabile
occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette
esigenze abitative, ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 aprile
1976, n. 178. Per le unita' immobiliari appartenenti allo stesso
proprietario, oltre la prima, anche se destinate ad uso diverso da
quello abitativo, il contributo e' commisurato alla superficie utile
abitabile dell'unita' immobiliare distrutta o da demolire fino ad un
massimo di novantacinque metri quadrati utili abitabili.
3. Il contributo massimo per la riparazione anche di unita'
immobiliari diverse dalle abitazioni e' pari a quello determinato ai
sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.
4. All'erogazione dei contributi si provvede con le modalita'
dell'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Fermi restando
gli scaglionamenti percentuali previsti dall'articolo 6 della legge
29 aprile 1976, n. 178, integrato dall'articolo 8 della legge 7 marzo
1981, n. 64, il costo di intervento per la determinazione del
contributo e' fissato semestralmente con decreto del Ministro dei
lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976,
n. 178, e successive modificazioni, e si applica a tutte le
assegnazioni disposte nel periodo di riferimento.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
lavori comunque non ultimati, per le parti ancora da realizzare alla
data del 31 dicembre 1986 e per le domande giacenti presso i comuni a
tale epoca. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della legge 7 marzo
1981, n. 64.
6. Ai contributi di cui ai precedenti commi si applicano le
maggiorazioni, tra loro cumulabili, previste dagli articoli 2 e 6 del
decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 aprile 1984, n. 80".
7. Fermo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 7 marzo 1981,
n. 64, i comuni possono anche richiedere di provvedere all'attuazione
dei piani particolareggiati previsti dalla legge della regione
siciliana 18 luglio 1968, n. 20, con le modalita' e le procedure di
cui all'articolo 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con le quali
provvedono, altresi', all'attuazione degli interventi di cui agli
articoli 31, 32 e 33 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e successive
modificazioni e integrazioni.
8. E' abrogato l'articolo 17 del decreto-legge 28 luglio 1981, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n.
536.
9. Le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 18
della legge 29 aprile 1976, n. 178, prorogate sino al 31 dicembre
1983 dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1981, n. 64 e sino al 31
dicembre 1986 dall'articolo 22 della legge 13 agosto 1984, n. 462,
sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1990. Per la
manutenzione e l'esecuzione di tutte le opere, comprese quelle di
sistemazione degli scarichi occorrenti per l'agibilita', la
funzionalita' e la demolizione dei ricoveri provvisori lasciati
liberi dagli assegnatari e' autorizzata la spesa di lire 4.000
milioni, in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni
1987 e 1988, a carico dei fondi all'uopo previsti dall'articolo 6
della legge 22 dicembre 1986, n. 910.
10. Agli effetti del secondo comma dell'articolo 14 del
decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, sostituito dall'articolo 15 della
legge 7 marzo 1981, n. 64, le aree e gli immobili gia' di proprieta'
degli ex enti ospedalieri beneficianti del trasferimento nelle zone
di nuovo insediamento passano a far parte del patrimonio dei comuni
senza alcun vincolo di destinazione d'uso e nella piena
disponibilita' degli stessi.
11. I sindaci possono richiedere di utilizzare per l'espletamento
delle attivita' connesse all'opera di ricostruzione, personale
tecnico e amministrativo in servizio presso l'Ispettorato generale
per le zone terremotate con sede in Palermo, o le sezioni autonome
del genio civile di Agrigento, Palermo e Trapani.
L'utilizzazione del personale e' subordinata all'autorizzazione del
capo dell'Ispettorato suddetto, tenuto conto delle esigenze di
servizio e previo consenso degli interessati.
12. Ai comuni di cui all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976; n.
178, sugli stanziamenti di cui al presente articolo, sono riservate
somme non superiori a lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi
finanziari 1987, 1988 e 1989.
13. Con ordinanza del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, emanata d'intesa con il Ministro dei lavori
pubblici, possono essere disposte ulteriori procedure accelerate per
la definitiva ricostruzione e rinascita delle zone del Belice.
14. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si
provvede, nei limiti dei fondi all'uopo previsti dall'articolo 6
della legge 22 dicembre 1986, n. 910, in ragione di lire 70 miliardi
per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e
1989.
15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. Il Ministro dei lavori pubblici entro il 31 gennaio di ogni
anno sottopone alla commissione di cui all'articolo 12 della legge 29
aprile 1976, n. 178, il piano di riparto predisposto dall'ispettorato
generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di
intesa con i comuni interessati, relativo alle somme occorrenti per
la concessione dei contributi e per l'attuazione degli interventi
previsti nei piani particolareggiati di cui all'articolo 2 della
legge della Regione siciliana 18 luglio 1968, n. 20, e per
l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 31, 32 e 33 della
legge 7 marzo 1981, n. 64, e successive modificazioni ed
integrazioni. Ove la commissione non si pronunci entro il termine di
45 giorni dalla data di ricevimento della proposta di piano, lo
stesso si intende esecutivo. Nei venti giorni successivi
all'approvazione del programma o alla scadenza del termine previsto
dal precedente periodo, il Ministro del tesoro accredita le somme
corrispondenti all'ammontare del programma alla regione siciliana, la
quale assegna a ciascun comune le quote di relativa competenza nei
dieci giorni successivi. Nelle more della definizione del programma
1987, la regione siciliana, a valere sulle somme all'uopo accreditate
dal Ministero del tesoro, assegna a ciascun comune una quota non
superiore al 50 per cento dell'ammontare dei contributi decretati
nell'anno precedente. Esaurita tale somma, a richiesta del comune,
possono essere assegnate le somme necessarie a non arrestare il ciclo
ricostruttivo".
Art. 13-ter. - 1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 15
dell'articolo 3 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e' aumentata di
lire 10 miliardi per l'anno 1987 da destinare ad interventi di
ricostruzione e risanamento, con particolare riferimento al rione
Valle.
Art. 13-quater. - 1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre
1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1986, n. 899, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"5-ter. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata,
nonche' in quelli di Venezia e Chioggia, il termine del 31 dicembre
1987, di cui al comma 5-bis, e' prorogato al 31 dicembre 1988.
5-quater. Nei suddetti comuni le disposizioni di cui al comma 5-bis
si applicano anche nei confronti dei soggetti che si trovino
utilmente collocati nelle graduatorie definitive dei bandi di
concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica ove
l'ente promotore del bando certifichi che l'assegnazione provvisoria
o definitiva, avverra' o potra' avvenire entro il termine del 31
dicembre 1987".
2. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n.
708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n.
899, le parole: "ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono sostituite
dalle seguenti: "al precedente articolo 1.
3. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899,
sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 4-bis. - 1. Nei comuni terremotati della Campania e della
Basilicata, nonche' in quelli di Venezia e Chioggia, le disposizioni
degli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano ai provvedimenti eseguibili
ai sensi ed in forza di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5-ter,
del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, e integrato
dall'articolo 1-quater del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472.
2. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata,
nonche' in quelli di Venezia e Chioggia, le disposizioni di cui agli
articoli 2 e 3 si applicano anche alla esecuzione dei provvedimenti
di cui al comma 2 dell'articolo 4, con esclusione dei casi fondati
sulla morosita' del conduttore o del sub-conduttore, nonche' per
morosita' sopravvenuta risultante da decreto ingiuntivo o da altro
titolo esecutivo.
Art. 4-ter. - 1. Al comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge
30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1986, n. 46, come integrato dall'articolo 1-quater del
decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, dopo la lettera f) e' aggiunta la
seguente:
g) dal 1 luglio 1988 per i provvedimenti divenuti esecutivi entro
il 31 gennaio 1987".
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n.
791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.
46, come integrato dall'articolo 1-quater del decreto-legge 30 giugno
1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
1986, n. 472, le parole:
"divenuti esecutivi" devono intendersi con riferimento alla
effettiva eseguibilita' dei provvedimenti di rilascio.
5. Decade dal beneficio delle sospensioni previste dal comma
5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46,
come integrato dall'articolo 1-quater del decreto-legge 30 giugno
1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
1986, n. 472, e dal decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899,
il conduttore che abbia volontariamente e stabilmente abbandonato
l'immobile o che abbia avuto, per assegnazione o a qualunque altro
titolo, disponibilita' non precaria di altro alloggio. La decadenza
sara' dichiarata dal pretore-giudice dell'esecuzione competente che
provvedera', su istanza del locatore e previo rapporto informativo
dell'autorita' di pubblica sicurezza, con le modalita' di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25.
Art. 13-quinquies. - 1. Il termine del 31 marzo 1987 previsto
dall'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899,
e' prorogato al 31 dicembre 1987 per i comuni inclusi nella delibera
del CIPE in data 30 maggio 1985 e dichiarati disastrati o gravemente
danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980 nelle regioni Campania e
Basilicata".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 marzo 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
ZAMBERLETTI, Ministro per il
coordinamento della protezione civile
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
20 del 26 gennaio 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 15 aprile 1987.