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Legge Ordinaria n. 121 del 27/03/1987 (Pubblicata nella G. U del 28 marzo 1987 n. 73)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, recante interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il decreto-legge 26  gennaio  1987,  n.  9,  recante  interventi
urgenti  in  materia  di  distribuzione  commerciale   ed   ulteriori
modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517,  sulla  disciplina  del
credito agevolato  al  commercio,  e'  convertito  in  legge  con  le
seguenti modificazioni: 
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 1. - 1. L'articolo 8 del decreto-legge 1 ottobre  1982,  n.
697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982,  n.
887, come modificato dall'articolo 5 del  decreto-legge  21  febbraio
1985, n. 23, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  aprile
1985, n. 143, e dall'articolo 6 del decreto-legge 30  dicembre  1985,
n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1986,
n. 45, e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 8. - 1. Limitatamente ai comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti sprovvisti del piano  di  sviluppo  e  di  adeguamento
della rete di vendita il consiglio comunale stabilisce ai sensi degli
articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426, i  criteri
ai quali la commissione comunale per il commercio  prevista  da  tale
legge deve attenersi nell'esaminare le domande di  autorizzazione  ai
sensi dell'articolo 43, secondo comma, della legge stessa. I  criteri
sono validi fino all'approvazione del piano. La  mancata  indicazione
dei criteri suddetti  comporta  la  sospensione  del  rilascio  delle
autorizzazioni  relative  all'apertura  di  esercizi  di  vendita  al
dettaglio di generi di largo e generale consumo. 
    2. A modificazione di quanto disposto dall'articolo  24,  secondo
comma, secondo periodo, della legge 11 giugno 1971, n. 426, non  puo'
essere negata l'autorizzazione amministrativa  all'ampliamento  della
superficie di vendita fino a 200 metri quadrati  e  al  trasferimento
nell'ambito del territorio comunale degli esercizi con superficie  di
vendita non superiore a  200  metri  quadrati.  In  entrambi  i  casi
l'attivita' deve essere stata esercitata da  almeno  tre  anni.  Deve
altresi' essere  rilasciata  l'autorizzazione  qualora  in  un  nuovo
esercizio con  superficie  di  vendita  non  superiore  a  600  metri
quadrati si intenda concentrare l'attivita' di  almeno  due  esercizi
dello stesso settore merceologico e operanti nello stesso  comune  da
non meno di tre anni. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta
la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti. 
    3. Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti di cui  al  comma  2
richiedano trasformazioni urbanistiche ed  edilizie  ai  sensi  degli
articoli 1  e  seguenti  della  legge  28  gennaio  1977,  n.  10,  e
successive  modificazioni,   per   il   rilascio   delle   prescritte
autorizzazioni o concessioni si applicano le  disposizioni  stabilite
per l'edilizia residenziale  dall'articolo  8  del  decreto-legge  23
gennaio 1982, n. 9, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25
marzo 1982, n. 94. 
    4. Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971, n.
558, a modificazione dell'articolo  1,  secondo  comma,  lettera  b),
della legge medesima, i sindaci, in conformita' ai criteri  stabiliti
dalle regioni ai sensi dell'articolo 54 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri
degli orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per  settori
merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre  le
ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20 o,  nel  periodo
dell'anno nel quale e' in vigore l'ora legale, non oltre le  ore  21.
Nel rispetto dei limiti cosi' fissati  l'operatore  commerciale  puo'
scegliere l'orario di apertura e di chiusura con  facolta',  inoltre,
di  posticipare,  sempre  rispetto  ai  predetti  limiti,  di  un'ora
l'apertura antimeridiana e corrispondentemente  la  chiusura  serale,
che comunque non puo' avvenire oltre le ore 21. 
    5. Le disposizioni di cui all'articolo 6,  secondo  comma,  della
legge 28 luglio 1971, n. 558, sono estese agli esercizi specializzati
nella  vendita  di  bevande,   libri,   dischi,   nastri   magnetici,
musicassette, videocassette, opere  d'arte,  oggetti  d'antiquariato,
stampe, cartoline, articoli ricordo e mobili. 
    6. Sono  fatte  salve  le  potesta'  legislative  e  le  funzioni
amministrative attribuite in materia alle regioni a statuto  speciale
ed alle province autonome di Trento e Bolzano. 
    7. Sono fatte salve le disposizioni di  cui  all'articolo  4  del
decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, come modificato dalla legge di
conversione 6 febbraio 1987, n. 15". 
    2. Le disposizioni del presente  articolo  hanno  effetto  dal  1
gennaio 1987 e si applicano fino alla data di entrata in vigore della
riforma della legislazione sul commercio". 
  All'articolo 3: 
    al comma  7,  e'  aggiunto,  infine,  il  seguente  periodo:  "Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato indica  con
proprio provvedimento, entro 60 giorni dall'entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sentite le  organizzazioni
del commercio, della cooperazione e dell'associazionismo maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, le  caratteristiche  dei  centri
commerciali all'ingrosso e di quelli al dettaglio"; 
    dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: 
    "8-bis. Sono ammessi alle agevolazioni finanziarie ed alle stesse
condizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 9
dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
febbraio 1987, n. 15, i locali alberghieri non di lusso ed  i  locali
condotti, da agenzie di viaggio". 
  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 3-bis. - 1. Il quinto comma dell'articolo 4  della  legge  19
maggio 1976, n. 398, e' sostituito dal seguente: 
  "Il trasferimento della titolarita' dell'azienda  dei  commercianti
ambulanti  per  atto  tra  vivi  a  favore  di  terzi   comporta   il
trasferimento dell'autorizzazione, sempreche' sia provata l'effettiva
cessione dell'azienda e il subentrante  sia  iscritto  nella  sezione
speciale del registro". 
  Art. 3-ter. - 1. All'articolo  5,  quarto  comma,  della  legge  17
maggio 1983, n. 217, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  "b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti  al  periodo  di
frequenza del richiedente". 
  Art. 3-quater. - 1. Al quarto comma dell'articolo 4 della legge  11
giugno 1971, n. 426, alla fine del primo  periodo  sono  aggiunte  le
seguenti  parole:  "nonche'  di  un  rappresentante   delle   imprese
turistiche previste dall'articolo 5 della legge 17  maggio  1983,  n.
217". 
  Art. 3-quinquies. - 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 74 del decreto
del Presidente della  Repubblica  12  febbraio  1965,  n.  162,  come
modificato dall'articolo 9 del decreto - legge  18  giugno  1986,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  1986,  n.
462, e' inserito il seguente: 
  "4-bis.  Quando  la  circolazione  dei  prodotti  sopra  menzionati
concerne  esclusivamente  il  loro  trasferimento  tra  i   magazzini
principali e quelli secondari o tra i magazzini centrali ed  i  punti
di vendita di una stessa impresa di distribuzione, questa,  in  luogo
degli obblighi previsti dai commi precedenti, e' tenuta all'emissione
di un documento riepilogativo  settimanale  contenente  l'indicazione
della ragione sociale, di  chi  effettua  il  trasporto,  del  codice
fiscale, del nominativo  e  dell'indirizzo  del  destinatario,  della
qualita' e quantita' dei prodotti e dell'identificazione del  periodo
in cui il trasporto e' stato effettuato. L'originale del documento e'
trattenuto dall'impresa mentre la prima  e  la  seconda  copia  vanno
inviate rispettivamente al comune e all'ufficio  per  la  repressione
delle frodi competenti per territorio, nei termini indicati dal comma
2.  Al  documento  riepilogativo   predetto   sono   applicabili   le
disposizioni del successivo comma 9". 
  Art. 3-sexies. - 1. Il comma 7 dell'articolo  74  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato
dall'articolo 9 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "7. A tutti gli utilizzatori di sostanze zuccherine,  ad  eccezione
di quelli che somministrino al pubblico o che producano  alimenti  in
laboratori annessi a esercizi di vendita o somministrazione, compresi
quelli artigiani, e di quelli in possesso del registro  di  carico  e
scarico delle materie prime, vidimato dall'ufficio per la repressione
delle frodi o del registro modello H-18 vidimato dall'UTIF, e'  fatto
obbligo di tenere un registro di  carico  e  scarico  con  le  stesse
modalita' previste dal comma 5 e annotarvi giornalmente per  prodotti
omogenei i quantitativi delle sostanze zuccherine impiegate". 
  Art. 3-septies. - 1. Per le violazioni dell'articolo 74 del decreto
del Presidente della  Repubblica  12  febbraio  1965,  n.  162,  come
modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 18 giugno 1986, n.  282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, non
si applicano le sanzioni previste dal citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 162 del 1965,  relativamente  ai  fatti  commessi
anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto. 
  Art.  3-octies.  -  1.  Presso  il  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato  e'  istituito  un  Fondo  nazionale  di
promozione e sviluppo del commercio. 
  2. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  riforma  della
legislazione  sul  commercio  l'attivita'  del   Fondo   si   esplica
attraverso il  finanziamento  sotto  forma  di  contributi  in  conto
capitale   per   la   realizzazione   dell'assistenza   tecnica,   di
progettazione  dell'innovazione  tecnologica  e  organizzativa  e  di
qualificazione professionale delle  imprese  commerciali,  singole  o
associate. I soggetti beneficiari dei contributi sono i  centri,  gli
istituti   e   le   strutture   operative   promosse   da   organismi
rappresentativi  dell'associazionismo  economico  e  sindacale  delle
imprese commerciali e della cooperazione nonche' le imprese singole o
associate. 
  3. I criteri, le  procedure  e  le  modalita'  di  concessione  del
contributo, ivi compresa la verifica di attuazione dei progetti, sono
determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della
legge di conversione del presente decreto, sentite le  organizzazioni
del commercio, della cooperazione e dell'associazionismo maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e l'Unione nazionale delle camere
di commercio. 
  4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, di lire 20 miliardi
per il 1987, 20 miliardi per il 1988 e 50 miliardi per  il  1989,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo  9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1987,
all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Provvedimenti di  sostegno
e di riforma per l'artigianato ed il commercio". 
  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
  2. La presente legge entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 27 marzo 1987 
 
                               COSSIGA 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                                 ZANONE, Ministro dell'industria, del 
                                commercio e dell'artigianato 
 
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI 
 
          AVVERTENZA:

            Il   decreto-legge  26  gennaio  1987,  n.  9,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          20   del   26  gennaio  1987  il  testo  del  decreto-legge
          coordinato  con  la  legge  di conversione sara' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del giorno 10 aprile 1987.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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