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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, recante interventi
urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori
modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del
credito agevolato al commercio, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. L'articolo 8 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n.
697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n.
887, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 21 febbraio
1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
1985, n. 143, e dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1985,
n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986,
n. 45, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Limitatamente ai comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento
della rete di vendita il consiglio comunale stabilisce ai sensi degli
articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426, i criteri
ai quali la commissione comunale per il commercio prevista da tale
legge deve attenersi nell'esaminare le domande di autorizzazione ai
sensi dell'articolo 43, secondo comma, della legge stessa. I criteri
sono validi fino all'approvazione del piano. La mancata indicazione
dei criteri suddetti comporta la sospensione del rilascio delle
autorizzazioni relative all'apertura di esercizi di vendita al
dettaglio di generi di largo e generale consumo.
2. A modificazione di quanto disposto dall'articolo 24, secondo
comma, secondo periodo, della legge 11 giugno 1971, n. 426, non puo'
essere negata l'autorizzazione amministrativa all'ampliamento della
superficie di vendita fino a 200 metri quadrati e al trasferimento
nell'ambito del territorio comunale degli esercizi con superficie di
vendita non superiore a 200 metri quadrati. In entrambi i casi
l'attivita' deve essere stata esercitata da almeno tre anni. Deve
altresi' essere rilasciata l'autorizzazione qualora in un nuovo
esercizio con superficie di vendita non superiore a 600 metri
quadrati si intenda concentrare l'attivita' di almeno due esercizi
dello stesso settore merceologico e operanti nello stesso comune da
non meno di tre anni. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta
la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti.
3. Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti di cui al comma 2
richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi degli
articoli 1 e seguenti della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e
successive modificazioni, per il rilascio delle prescritte
autorizzazioni o concessioni si applicano le disposizioni stabilite
per l'edilizia residenziale dall'articolo 8 del decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 1982, n. 94.
4. Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971, n.
558, a modificazione dell'articolo 1, secondo comma, lettera b),
della legge medesima, i sindaci, in conformita' ai criteri stabiliti
dalle regioni ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri
degli orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori
merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le
ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20 o, nel periodo
dell'anno nel quale e' in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21.
Nel rispetto dei limiti cosi' fissati l'operatore commerciale puo'
scegliere l'orario di apertura e di chiusura con facolta', inoltre,
di posticipare, sempre rispetto ai predetti limiti, di un'ora
l'apertura antimeridiana e corrispondentemente la chiusura serale,
che comunque non puo' avvenire oltre le ore 21.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 6, secondo comma, della
legge 28 luglio 1971, n. 558, sono estese agli esercizi specializzati
nella vendita di bevande, libri, dischi, nastri magnetici,
musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato,
stampe, cartoline, articoli ricordo e mobili.
6. Sono fatte salve le potesta' legislative e le funzioni
amministrative attribuite in materia alle regioni a statuto speciale
ed alle province autonome di Trento e Bolzano.
7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, come modificato dalla legge di
conversione 6 febbraio 1987, n. 15".
2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1
gennaio 1987 e si applicano fino alla data di entrata in vigore della
riforma della legislazione sul commercio".
All'articolo 3:
al comma 7, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato indica con
proprio provvedimento, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni
del commercio, della cooperazione e dell'associazionismo maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, le caratteristiche dei centri
commerciali all'ingrosso e di quelli al dettaglio";
dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
"8-bis. Sono ammessi alle agevolazioni finanziarie ed alle stesse
condizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 9
dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1987, n. 15, i locali alberghieri non di lusso ed i locali
condotti, da agenzie di viaggio".
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
"Art. 3-bis. - 1. Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 19
maggio 1976, n. 398, e' sostituito dal seguente:
"Il trasferimento della titolarita' dell'azienda dei commercianti
ambulanti per atto tra vivi a favore di terzi comporta il
trasferimento dell'autorizzazione, sempreche' sia provata l'effettiva
cessione dell'azienda e il subentrante sia iscritto nella sezione
speciale del registro".
Art. 3-ter. - 1. All'articolo 5, quarto comma, della legge 17
maggio 1983, n. 217, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di
frequenza del richiedente".
Art. 3-quater. - 1. Al quarto comma dell'articolo 4 della legge 11
giugno 1971, n. 426, alla fine del primo periodo sono aggiunte le
seguenti parole: "nonche' di un rappresentante delle imprese
turistiche previste dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n.
217".
Art. 3-quinquies. - 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 74 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come
modificato dall'articolo 9 del decreto - legge 18 giugno 1986, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n.
462, e' inserito il seguente:
"4-bis. Quando la circolazione dei prodotti sopra menzionati
concerne esclusivamente il loro trasferimento tra i magazzini
principali e quelli secondari o tra i magazzini centrali ed i punti
di vendita di una stessa impresa di distribuzione, questa, in luogo
degli obblighi previsti dai commi precedenti, e' tenuta all'emissione
di un documento riepilogativo settimanale contenente l'indicazione
della ragione sociale, di chi effettua il trasporto, del codice
fiscale, del nominativo e dell'indirizzo del destinatario, della
qualita' e quantita' dei prodotti e dell'identificazione del periodo
in cui il trasporto e' stato effettuato. L'originale del documento e'
trattenuto dall'impresa mentre la prima e la seconda copia vanno
inviate rispettivamente al comune e all'ufficio per la repressione
delle frodi competenti per territorio, nei termini indicati dal comma
2. Al documento riepilogativo predetto sono applicabili le
disposizioni del successivo comma 9".
Art. 3-sexies. - 1. Il comma 7 dell'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato
dall'articolo 9 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e' sostituito
dal seguente:
"7. A tutti gli utilizzatori di sostanze zuccherine, ad eccezione
di quelli che somministrino al pubblico o che producano alimenti in
laboratori annessi a esercizi di vendita o somministrazione, compresi
quelli artigiani, e di quelli in possesso del registro di carico e
scarico delle materie prime, vidimato dall'ufficio per la repressione
delle frodi o del registro modello H-18 vidimato dall'UTIF, e' fatto
obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse
modalita' previste dal comma 5 e annotarvi giornalmente per prodotti
omogenei i quantitativi delle sostanze zuccherine impiegate".
Art. 3-septies. - 1. Per le violazioni dell'articolo 74 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come
modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, non
si applicano le sanzioni previste dal citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 162 del 1965, relativamente ai fatti commessi
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Art. 3-octies. - 1. Presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' istituito un Fondo nazionale di
promozione e sviluppo del commercio.
2. Fino alla data di entrata in vigore della riforma della
legislazione sul commercio l'attivita' del Fondo si esplica
attraverso il finanziamento sotto forma di contributi in conto
capitale per la realizzazione dell'assistenza tecnica, di
progettazione dell'innovazione tecnologica e organizzativa e di
qualificazione professionale delle imprese commerciali, singole o
associate. I soggetti beneficiari dei contributi sono i centri, gli
istituti e le strutture operative promosse da organismi
rappresentativi dell'associazionismo economico e sindacale delle
imprese commerciali e della cooperazione nonche' le imprese singole o
associate.
3. I criteri, le procedure e le modalita' di concessione del
contributo, ivi compresa la verifica di attuazione dei progetti, sono
determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della
legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni
del commercio, della cooperazione e dell'associazionismo maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e l'Unione nazionale delle camere
di commercio.
4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, di lire 20 miliardi
per il 1987, 20 miliardi per il 1988 e 50 miliardi per il 1989, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987,
all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Provvedimenti di sostegno
e di riforma per l'artigianato ed il commercio".
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 marzo 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
ZANONE, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
20 del 26 gennaio 1987 il testo del decreto-legge
coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del giorno 10 aprile 1987.