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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11, recante misure urgenti
a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, e' convertito
in legge con la seguente modificazione:
L'articolo 2 e' soppresso.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 25 novembre 1986, n. 779.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 marzo 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
21 del 27 gennaio 4987.
Non si procedera' alla pubblicazione del testo del
decreto-legge coordinato con la legge di conversione in
quanto la legge stessa, qui pubblicata, sopprime unicamente
l'articolo 2.
NOTE
Nota all'art. 1, comma 2:
Il D.L. 25 novembre 1986, n. 779, non convertito in legge
per decorrenza dei termini costituzionali (v. comunicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 20 del 26
gennaio 1987) aveva lo stesso titolo del decreto convertito
dalla presente legge.