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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il personale inquadrato nella II qualifica funzionale, profilo
professionale di agente, consegue il passaggio alla III qualifica
funzionale, profilo di agente di produzione, a decorrere dal giorno
successivo a quello di compimento di un anno di servizio.
2. Nei confronti degli agenti che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, abbiano gia' maturato la anzianita' di servizio
anzidetta, il passaggio decorre a tutti gli effetti dalla data di
entrata in vigore della legge medesima.
3. Gli agenti di produzione pervenuti al profilo in attuazione dei
precedenti commi 1 e 2 possono essere utilizzati anche nel ciclo
produttivo.