Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge gli
invalidi per servizio di 1ª categoria appartenenti alle categorie dei
militari in servizio di leva o richiamati nelle Forze armate, nei
Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi
carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi del
Corpo delle ex guardie di pubblica sicurezza e gli allievi della
Polizia di Stato, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e
del Corpo forestale dello Stato, gli allievi della 1ª classe
dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i
militari volontari o trattenuti nonche' quelli appartenenti alle
altre categorie di dipendenti dello Stato.