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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, recante disposizioni
urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale,
e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: "31 marzo 1987" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 1987";
i commi 2 e 3 sono soppressi;
al comma 4, le parole da: "le parole" fino alla fine del comma
sono soppresse;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"5-bis. All'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Presso ciascun albo e' istituita una sezione speciale alla
quale sono iscritte le cooperative a proprieta' divisa e i consorzi
regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare
l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in
disponibilita' delle imprese socie.
I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 13 della
presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi
indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti
dalle imprese socie.
Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalita'
e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto
associativo, nonche' le norme per l'applicazione delle disposizioni
contenute nel precedente comma".
5-ter. All'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 6
giugno 1974, n. 298, la parola: "due" e' sostituita dalla seguente:
"quattro".
5-quater. All'articolo 3, primo comma, lettera d), della legge
6 giugno 1974, n. 298, la parola: "dieci" e' sostituita dalla
seguente: "dodici".
5-quinquies. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 6
giugno 1974, n. 298, e' sostituito dal seguente: "Dei quattro
rappresentanti del Ministero dei trasporti, due sono scelti tra i
funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione e collocati fuori ruolo, e due tra i
funzionari in servizio presso la Direzione generale del coordinamento
e degli affari generali".
5-sexies. La riserva di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, a favore delle
associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo e' portata da due a tre rappresentanti".
Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 1-bis. - 1. All'articolo 21, primo comma, della legge 6
giugno 1974, n. 298, e' aggiunto il seguente numero:
"6-bis) quando, nel caso di attivita' di trasporto di cose per
conto proprio o di terzi, siano state accertate a loro carico
violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui
agli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e
successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 3, 4, 103 e
127, terzo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393, e successive modifiche ed integrazioni, nonche'
delle norme sul rapporto tra numero dei veicoli rimorchiati e veicoli
idonei al loro traino in disponibilita' dell'impresa".
Art. 1-ter. - 1. All'articolo 21, secondo comma, della legge 6
giugno 1974, n. 298, all'alinea, le parole: "possono incorrere" sono
sostituite dalla seguente: "incorrono"".
All'articolo 3:
al comma 1, al secondo capoverso, le parole: "sino ad una portata
utile" sono sostituite dalle seguenti: "per autoveicoli aventi
portata utile"; e l'ultimo capoverso e' soppresso.
All'articolo 4:
al comma 1, capoverso 3, le parole: "o di altre imprese iscritte
nell'albo degli autotrasportatori ovvero siano nella disponibilita'
di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte nell'albo"
sono sostituite dalle seguenti: "o di altre imprese iscritte
nell'albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto
autorizzazione ovvero siano nella disponibilita' di consorzi o
cooperative cui partecipino imprese iscritte nell'albo e che abbiano
ottenuto autorizzazione";
al comma 2, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti:
"tre anni";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. Le autorizzazioni rilasciate fino alla data del 31
ottobre 1977 e per le quali le imprese abbiano presentato entro la
data del 30 settembre 1978 la domanda di conversione ai sensi
dell'articolo 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono rinnovate
secondo la procedura di cui al primo comma dell'articolo 43 della
legge 6 giugno 1974, n. 298. Le domande di rinnovo devono essere
presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Fino alla data del
rinnovo, le autorizzazioni per le quali e' stata presentata la
domanda conservano validita' a tutti gli effetti. Trascorsi
infruttuosamente tali termini, l'efficacia delle autorizzazioni
rimane sospesa fino a quando non si sia provveduto al loro rinnovo.
2-ter. L'ultimo periodo del penultimo comma dell'articolo 13
della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' abrogato".
All'articolo 5:
al comma 2, secondo capoverso, le parole: "alle rimanenti lettere
del medesimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "alle rimanenti
lettere del quarto comma del presente articolo";
al comma 2, terzo capoverso, sono aggiunte, infine, le parole:
"Le sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al
soggetto che ha in disponibilita' il veicolo rimorchiato qualora tale
soggetto non coincida con il titolare dell'autorizzazione del veicolo
trattore";
al comma 2, quarto capoverso, le parole: ", riguardanti trattore
o rimorchio," sono soppresse;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis All'articolo 26, primo comma, lettera h), del testo unico
delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, le parole:
"L'agganciamento delle due unita' e' attuato per classi, nel rispetto
di quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58 e secondo le
specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro dei trasporti"
sono soppresse.
2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto
dal 29 luglio 1987".
All'articolo 6, al comma 1, dopo la parola: "motoveicoli" sono
aggiunte le seguenti: "e autoveicoli"; e le parole: "1.500
chilogrammi" sono sostituite dalle seguenti: "3.500 chilogrammi".
L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Le sanzioni previste dall'articolo 58 della legge 6
giugno 1974, n. 298, per l'inosservanza delle tariffe di trasporto,
relative a violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono applicabili anche ai
committenti che concorrono nelle violazioni, a norma dell'articolo 5
della legge 24 novembre 1981, n. 689".
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: "dagli articoli 124 e 127" sono sostituite
dalle seguenti: "dall'articolo 127";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto
di cose che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di
cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con
cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione
a lire tre milioni. In tal caso si applicano le norme di cui
all'articolo 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727";
al comma 3, le parole: "Alla stessa sanzione soggiace" sono
sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione pecuniaria
soggiace";
il comma 4 e' soppresso;
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre infrazioni
alle norme di cui ai commi 2 e 3, l'ufficio provinciale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione applica la
sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione
relativa al veicolo con il quale le infrazioni sono state commesse
per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni
pecuniarie previste";
al comma 7, le parole: "le contestazioni elevate" sono sostituite
dalle seguenti: "le violazioni accertate";
i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
"9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai
commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la
circolazione di veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non
funzionante, diffida il conducente con annotazione sul verbale a
regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni.
Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione
non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data
di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al piu'
presto.
10. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida
di cui al comma precedente, durante i quali trova applicazione
l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, e' disposto, in caso di
circolazione del veicolo, il sequestro amministrativo dello stesso.
Il veicolo verra' restituito dopo un mese al proprietario o
all'intestatario del documento di circolazione".
All'articolo 9:
al comma 1, le parole: "quadruplicate per ciascuna classe" sono
sostituite dalle seguenti: "raddoppiate per ciascuna classe";
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 121 del testo unico
delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti
dai seguenti:
"Chiunque circoli con un autotreno o con un autoarticolato il cui
peso complessivo risulti superiore di oltre il cinque per cento a
quello indicato nella carta di circolazione, e' soggetto ad un'unica
sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel secondo comma.
La sanzione di cui al comma precedente si applica anche
nell'ipotesi di eccedenza di peso di uno solo dei veicoli, anche se
non vi fosse eccedenza di peso nel complesso"";
al comma 6, le parole: "di cui all'articolo 9" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al presente articolo".
All'articolo 10, ai commi 1 e 3, la parola: "CEE" e' soppressa.
All'articolo 11:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto il Ministro dei trasporti,
tenendo conto delle raccomandazioni ECEONU, adotta, con proprio
decreto, per gli autobus, nonche' per gli autoveicoli e rimorchi
adibiti al trasporto di cose, disposizioni conformi alle direttive
CEE relative alla durata dei veicoli, alla costruzione, alle
caratteristiche tecniche dei dispositivi di sicurezza, in particolare
pannelli con speciali dispositivi retroriflettenti e fluorescenti
posteriori e laterali, strumenti di contenimento degli spruzzi di
marcia sul bagnato, e dispositivi di frenatura, nonche' alle
procedure di omologazione dei predetti veicoli, anche ai fini di
rendere i veicoli stessi insuscettibili di superare, per azione del
propulsore, determinati valori di velocita'. Nell'ipotesi di misure
non previste espressamente dalle direttive CEE, le disposizioni
debbono essere coerenti con lo spirito delle direttive stesse"; al
comma 2, le parole: "di concerto con i Ministri dell'interno e del
lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti:
"di concerto con il Ministro dell'interno"; e le parole: ", di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale," sono
soppresse;
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. L'iscrizione in via provvisoria di nuove imprese
nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi
e' comunque consentita, a partire dal 1 giugno 1987, a condizione che
vengano soddisfatti i requisiti dell'onorabilita' e della capacita'
finanziaria, di cui alla citata direttiva n. 561/74, con riserva di
accertamento, entro diciotto mesi dal predetto termine, del requisito
della capacita' professionale";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 124 del testo
unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono
abrogati".
All'articolo 12, al comma 1, l'ultimo capoverso e' sostituito dal
seguente:
"L'inosservanza delle disposizioni impartite in calce al verbale
comporta per il conducente la sospensione della patente di guida per
un periodo da tre a sei mesi e, in caso di recidiva, da sei a
diciotto mesi. In ogni caso la carta di circolazione viene ritirata
immediatamente da chi accerta l'infrazione, e inviata all'ufficio
provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione che l'ha rilasciata, che, verificata la non recidivita',
la restituisce".
All'articolo 13, al comma 2, secondo capoverso, la parola: "CEE" e'
soppressa.
All'articolo 14, al comma 2, la parola: "aumentati" e' sostituita
dalla seguente: "regolati".
L'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
"Art. 16. - 1. Alle violazioni previste dal presente decreto si
applicano le norme del titolo IX del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
2. Le stesse norme si applicano alle violazioni della legge 13
novembre 1978, n. 727.
3. Le sanzioni accessorie della sospensione della patente di guida
o della carta di circolazione e della licenza o autorizzazione al
trasporto di merci su strada sono disposte rispettivamente dal
prefetto per la prima e dal direttore dell'ufficio provinciale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che le ha
rilasciate, per le altre.
4. L'autorita' amministrativa competente per le sanzioni pecuniarie
e' il prefetto competente per territorio, relativamente al luogo
dell'accertamento.
5. Le eventuali spese per le operazioni di rimozione e/o custodia
del veicolo previste dalle presenti norme sono a carico, in solido,
del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto merci
su strada e del conducente del veicolo stesso.
6. L'articolo 20, primo comma, della legge 13 novembre 1978, n.
727, e' abrogato".
Dopo l'articolo 17, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 17-bis. - 1. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 luglio
1985, n. 404, dopo le parole: "portata utile maggiore di 70 quintali"
la lettera: "e" e' sostituita dalla seguente: "o".
Art. 17-ter. - 1. Il numero 16) della tabella 3 allegata alla legge
1 dicembre 1986, n. 870, e' sostituito dal seguente:
"16) rilascio o rinnovo di autorizzazioni per il trasporto di merci
per conto di terzi per ciascun veicolo: L. 10.000".
2. Al numero 17) della tabella 3 allegata alla suddetta legge 1
dicembre 1986, n. 870, la parola: "autorizzazioni" e' sostituita
dalla seguente: "licenze".
Art. 17-quater. - 1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'interno, d'intesa con i Ministri dei trasporti, dei lavori
pubblici, della difesa e delle finanze dispone, con proprio decreto,
un piano per il potenziamento degli organici delle forze addette ai
servizi di polizia stradale". L'articolo 18 e' soppresso.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 3 ottobre 1986, n. 627, e 5 dicembre 1986, n. 818.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 marzo 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici
SIGNORILE, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
31 del 7 febbraio 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 16 aprile 1987.