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Legge Ordinaria n. 148 del 13/04/1987 (Pubblicata nella G. U del 18 aprile 1987 n. 91)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, recante misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, recante misure urgenti
in materia di enti di gestione fiduciaria, e' convertito in legge con
le seguenti modificazioni: 
    All'articolo 3: 
      al comma 2 sono soppresse le parole: "o nel piu' lungo  termine
corrispondente alla scadenza delle operazioni che siano in corso alla
data predetta,"; 
      e  dopo  la  parola:  "debbono"  sono  aggiunte  le   seguenti:
"assumere la forma di societa' per azioni e"; 
      dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: 
      "2-bis. Ove, in conseguenza  della  modificazione  dell'oggetto
sociale di cui al comma 2, l'ente debba esercitare attivita'  il  cui
inizio o il cui esercizio sia soggetto ad autorizzazione o  ad  altro
tipo di controllo, alla stessa autorizzazione o allo stesso  tipo  di
controllo e' soggetta  la  modificazione  dell'atto  costitutivo.  In
difetto, si applica la disposizione di cui  alla  parte  seconda  del
comma 2. 
      2-ter. Le operazioni iniziate, in  conformita'  della  legge  e
degli statuti, anteriormente alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, possono continuare ad avere  esecuzione  fino  alla
loro originaria scadenza". 
    Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente: 
    "Art. 3-bis. - 1. Le  societa'  e  gli  enti  che,  senza  essere
autorizzati ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966,  svolgono
attivita'  propria  di  societa'  fiduciaria   sono   posti,   previa
contestazione degli addebiti, in liquidazione  coatta  amministrativa
ai sensi degli articoli 197 e seguenti del  regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267, con decreto del Ministro dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato; la liquidazione coatta amministrativa e' altresi'
disposta, con esclusione  del  fallimento,  nel  caso  in  cui  venga
dichiarato lo stato di insolvenza delle  societa'  ed  enti  predetti
dalla autorita' giudiziaria competente. Si applicano le  disposizioni
degli articoli 1 e  2  del  decreto-legge  5  giugno  1986,  n.  233,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430". 
    All'articolo 4: 
      al comma 1, le parole: "puo' nominare"  sono  sostituite  dalla
seguente: "nomina"; 
      dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
      "1-bis. Alle procedure di  liquidazione  coatta  amministrativa
degli enti di cui al comma 1, si applicano  le  disposizioni  di  cui
agli articoli 2  e  3  del  decreto-legge  5  giugno  1986,  n.  233,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430". 
    Dopo l'articolo 4, e' aggiunto il seguente: 
    "Art. 4-bis. - 1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge  5
giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°
agosto 1986, n. 430, e' sostituito dal seguente: 
    "1. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  le
procedure  di  fallimento  alle  quali  siano  gia'  assoggettate  le
societa' di cui agli articoli 1 e 2 sono convertite in  procedure  di
liquidazione  coatta  amministrativa,  ferma  la   dichiarazione   di
insolvenza adottata dall'autorita' giudiziaria;"". 
    2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 13 aprile 1987 
 
                               COSSIGA 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                                 ZANONE, Ministro dell'industria, del 
                                commercio e dell'artigianato 
 
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI 
 
          AVVERTENZE:

            Il  decreto-legge  16  febbraio  1987,  n.  27,  e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          39 del 17 febbraio 1987.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 4 maggio 1987.

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