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Legge Ordinaria n. 149 del 13/04/1987 (Pubblicata nella G. U del 18 aprile 1987 n. 91)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, recante proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il  decreto-legge  27  febbraio 1987, n. 51, recante proroga di
alcuni  termini  in  materia di nulla osta provvisorio di prevenzione
incendi, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "1-bis.   Il   Ministro  dell'interno  riferisce  annualmente  al
Parlamento  sullo  stato  di  attuazione  delle  leggi  in materia di
prevenzione  incendi.  La  relazione  comprende anche il numero delle
istanze  presentate,  i  nulla  osta  e  i certificati di prevenzione
incendi  rilasciati,  nonche'  il numero delle inadempienze accertate
dai comandi dei vigili del fuoco".
  All'articolo  2,  al  comma  1,  e'  aggiunto,  infine, il seguente
capoverso:
  "Entro  lo stesso termine e' consentita l'integrazione dell'istanza
per provvedere alla sanatoria di errori materiali ed omissioni".
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  3.  -  1.  Il sesto e il settimo comma dell'articolo 2 della
legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono sostituiti dal seguente:
  "I  nulla  osta  provvisori  rilasciati  anteriormente al 30 giugno
1988, compresi quelli relativi alle attivita' alberghiere, rilasciati
ai  sensi  della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi fino al 30
giugno 1991"".
  All'articolo 5:
    dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
    "1-bis.  Agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme di
cui  al  comma  1, provvedono, nell'ambito delle proprie competenze e
responsabilita',  gli  uffici  tecnici  delle amministrazioni e degli
enti locali interessati";
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    "2-bis.  Per  i  fini  di  cui  al  comma  1, la Cassa depositi e
prestiti  e'  autorizzata  a concedere agli enti indicati al medesimo
comma  mutui  aggiuntivi  finalizzati  alla  dotazione  di  strutture
antincendio  fino  ad  un  importo di lire 150 miliardi per il 1987 e
lire 150 miliardi per il 1988.
    2-ter.  Agli  oneri  di  cui  al  comma  2-bis per il rimborso di
capitale  e interessi, stimati in lire 16 miliardi per il 1988 e lire
32  miliardi  per  il  1989,  si  fa  fronte  mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del
Ministero  del tesoro per gli anni medesimi, parzialmente utilizzando
l'accantonamento:  "Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e
recupero delle aree urbane degradate"".
  2.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 aprile 1987

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              SCALFARO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
 
          AVVERTENZE:

            Il  decreto-legge  27  febbraio  1987,  n.  51,  e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          49 del 28 febbraio 1987.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 5 maggio 1987.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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