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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, recante proroga di
alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione
incendi, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Il Ministro dell'interno riferisce annualmente al
Parlamento sullo stato di attuazione delle leggi in materia di
prevenzione incendi. La relazione comprende anche il numero delle
istanze presentate, i nulla osta e i certificati di prevenzione
incendi rilasciati, nonche' il numero delle inadempienze accertate
dai comandi dei vigili del fuoco".
All'articolo 2, al comma 1, e' aggiunto, infine, il seguente
capoverso:
"Entro lo stesso termine e' consentita l'integrazione dell'istanza
per provvedere alla sanatoria di errori materiali ed omissioni".
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. Il sesto e il settimo comma dell'articolo 2 della
legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono sostituiti dal seguente:
"I nulla osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno
1988, compresi quelli relativi alle attivita' alberghiere, rilasciati
ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi fino al 30
giugno 1991"".
All'articolo 5:
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme di
cui al comma 1, provvedono, nell'ambito delle proprie competenze e
responsabilita', gli uffici tecnici delle amministrazioni e degli
enti locali interessati";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. Per i fini di cui al comma 1, la Cassa depositi e
prestiti e' autorizzata a concedere agli enti indicati al medesimo
comma mutui aggiuntivi finalizzati alla dotazione di strutture
antincendio fino ad un importo di lire 150 miliardi per il 1987 e
lire 150 miliardi per il 1988.
2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis per il rimborso di
capitale e interessi, stimati in lire 16 miliardi per il 1988 e lire
32 miliardi per il 1989, si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per gli anni medesimi, parzialmente utilizzando
l'accantonamento: "Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e
recupero delle aree urbane degradate"".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 aprile 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
AVVERTENZE:
Il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
49 del 28 febbraio 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 5 maggio 1987.