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Legge Ordinaria n. 15 del 06/02/1987 (Pubblicata nella G. U del 7 febbraio 1987 n. 31)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attivita' di cui all'articolo 27, primo comma, che non comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, di attivita' professionali e di attivita' di cui all'articolo 42. In tali casi, il compenso spettante al conduttore ai sensi dei precedenti commi sesto, ottavo e nono, e' limitato a dodici mensilita'. Il compenso non e' dovuto qualora il locatore intenda ottenere la disponibilita' dell'immobile per i motivi di cui all'articolo 29". Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente: "Art. 3-bis. - 1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera l), e' aggiunta la seguente: "l-bis) le indennita' ed i compensi dovuti dal locatore al conduttore a titolo di perdita di avviamento commerciale, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, che siano stati corrisposti a seguito della cessazione di contratti di locazione di immobili destinati ad usi diversi da quello di abitazione privata". 2. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) indennita' percepite per la perdita di avviamento commerciale, in applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, nonche' compensi comunque fissati dalla legge per cessazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad usi diversi da quello di abitazione"". L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Al fine di tutelare le tradizioni locali ed aree di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono stabilire voci merceologiche specifiche nell'ambito delle tabelle di cui all'articolo 37 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e nuove classificazioni in deroga a quelle previste dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, nonche', limitatamente agli esercizi commerciali, agli esercizi pubblici ed alle imprese artigiane, le attivita' incompatibili con le predette esigenze. 2. I comuni accertano altresi' le attivita' svolte negli esercizi compresi nelle suddette aree e confermano le autorizzazioni in sede di vidimazione annuale nei limiti delle attivita' effettivamente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto". Dopo l'articolo 4, e' aggiunto il seguente: "Art. 4-bis. - 1. Non sono soggetti a provvedimenti di rilascio quegli studi d'artista il cui contenuto in opere, documenti, cimeli e simili e' tutelato, per il suo storico valore, da un decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali che ne prescrive l'inamovibilita' da uno stabile del quale contestualmente si vieta la modificazione della destinazione d'uso. 2. Non puo' essere modificata la destinazione d'uso degli studi d'artista (pittori, scultori, architetti) a tale funzione adibiti da almeno venti anni e rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario".
AVVERTENZA: Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 286 del 10 dicembre 1986. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 19 febbraio 1987.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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