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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, recante misure urgenti
in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso
diverso da quello di abitazione, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
contratti relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di
attivita' di cui all'articolo 27, primo comma, che non comportano
contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, di
attivita' professionali e di attivita' di cui all'articolo 42. In
tali casi, il compenso spettante al conduttore ai sensi dei
precedenti commi sesto, ottavo e nono, e' limitato a dodici
mensilita'.
Il compenso non e' dovuto qualora il locatore intenda ottenere la
disponibilita' dell'immobile per i motivi di cui all'articolo 29".
Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed
integrazioni, dopo la lettera l), e' aggiunta la seguente:
"l-bis) le indennita' ed i compensi dovuti dal locatore al
conduttore a titolo di perdita di avviamento commerciale, ai sensi
della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, che
siano stati corrisposti a seguito della cessazione di contratti di
locazione di immobili destinati ad usi diversi da quello di
abitazione privata".
2. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni,
la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) indennita' percepite per la perdita di avviamento commerciale,
in applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni, nonche' compensi comunque fissati dalla legge per
cessazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad usi
diversi da quello di abitazione"".
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Al fine di tutelare le tradizioni locali ed aree di
particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono
stabilire voci merceologiche specifiche nell'ambito delle tabelle di
cui all'articolo 37 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e nuove
classificazioni in deroga a quelle previste dall'articolo 3 della
legge 14 ottobre 1974, n. 524, nonche', limitatamente agli esercizi
commerciali, agli esercizi pubblici ed alle imprese artigiane, le
attivita' incompatibili con le predette esigenze.
2. I comuni accertano altresi' le attivita' svolte negli esercizi
compresi nelle suddette aree e confermano le autorizzazioni in sede
di vidimazione annuale nei limiti delle attivita' effettivamente in
atto alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Dopo l'articolo 4, e' aggiunto il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Non sono soggetti a provvedimenti di rilascio
quegli studi d'artista il cui contenuto in opere, documenti, cimeli e
simili e' tutelato, per il suo storico valore, da un decreto del
Ministro per i beni culturali e ambientali che ne prescrive
l'inamovibilita' da uno stabile del quale contestualmente si vieta la
modificazione della destinazione d'uso.
2. Non puo' essere modificata la destinazione d'uso degli studi
d'artista (pittori, scultori, architetti) a tale funzione adibiti da
almeno venti anni e rispondenti alla tradizionale tipologia a
lucernario".
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
286 del 10 dicembre 1986.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 19 febbraio 1987.