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Legge Ordinaria n. 158 del 22/04/1987 (Pubblicata nella G. U del 29 aprile 1987 n. 98)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonche' in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il decreto-legge 2  marzo  1987,  n.  57,  recante  disposizioni
urgenti  per  i  ricercatori  universitari  e  per  l'attuazione  del
disposto di cui all'articolo 29, comma  2,  della  legge  29  gennaio
1986, n. 23, nonche' in  materia  di  conferimento  di  supplenze  al
personale non docente della scuola, e' convertito  in  legge  con  le
seguenti modificazioni: 
  All'articolo 1: 
    al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
    "I ricercatori confermati possono optare tra il  regime  a  tempo
pieno e il regime a tempo definito; il limite massimo di impegno  per
l'attivita' didattica  previsto  dall'articolo  32  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382,  e'  portato
rispettivamente a 350 ore ed a 200 ore"; 
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    "5-bis. Con l'esercizio  dell'opzione  di  cui  al  comma  2,  da
effettuarsi entro 60 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto,  sono  sanate  tutte  le
eventuali pregresse situazioni di incompatibilita' con  l'ufficio  di
ricercatore,  previste  dall'articolo   34   del   Presidente   della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se oggetto di diffida di cui
all'articolo 15 del decreto medesimo. 
    5-ter. La normativa di cui al presente articolo si applica  anche
ai ricercatori confermati dichiarati decaduti,  per  incompatibilita'
con l'esercizio di attivita' professionali connesse all'iscrizione ad
albi professionali, con provvedimenti non ancora definitivi". 
  L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 2 - (Trattamento economico). - 1.  Il  trattamento  economico
dei  ricercatori  universitari  e'  pari  al  70  per   cento   della
retribuzione prevista per i professori universitari  di  ruolo  della
seconda fascia a tempo definito di pari anzianita'. 
  2. Per i ricercatori universitari confermati,  che  optino  per  il
regime a tempo pieno, il trattamento economico  e'  pari  al  70  per
cento di quello spettante al professore universitario  della  seconda
fascia a tempo pieno  di  pari  anzianita',  ivi  compreso  l'assegno
aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. 
  3. La nuova disciplina del trattamento  economico  dei  ricercatori
confermati non modifica i compiti come definiti dal primo  e  secondo
comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382. 
  4. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e  2  decorre  dal  1
novembre 1987". 
  Dopo l'articolo 2, sono aggiunti i seguenti: 
  "Art.  2-bis  -  (Ricercatori  astronomi  e  geofisici).  -  1.  Ai
ricercatori astronomi e geofisici, di  cui  all'articolo  39,  quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
163, fermo restando il regime delle incompatibilita' connesso al loro
stato  giuridico,  con  la  conferma  in  ruolo  sono  attribuiti  il
trattamento  e  la  progressione  economica  ed  il  trattamento   di
previdenza e di quiescenza previsti per i  ricercatori  confermati  a
tempo pieno. 
  Art. 2-ter - (Assistenti universitari del ruolo ad esaurimento).  -
1. Gli assistenti  universitari  del  ruolo  ad  esaurimento  possono
optare tra il regime di impegno  a  tempo  pieno  e  quello  a  tempo
definito previsto per i ricercatori confermati. 
  2. Nel caso di opzione per il regime di impegno a  tempo  pieno  si
applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del  precedente
articolo 1. 
  3. Il trattamento  economico  e'  quello  previsto  dal  precedente
articolo 2 per i ricercatori universitari a tempo  pieno  e  a  tempo
definito. 
  4. E' abrogato il quarto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1
ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
novembre 1973, n. 766". 
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 3 - (Organico del ruolo dei  ricercatori).  -  1.  Nei  primi
quattro anni successivi a quello di entrata in  vigore  del  presente
decreto, sono attribuiti e messi a concorso, anche in soprannumero da
riassorbire, 1.000 posti di ricercatore per ciascuno  dei  primi  tre
anni e  500  posti  per  l'anno  successivo,  oltre  quelli  previsti
dall'articolo 30, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per concorsi  liberi,  non  ancora
banditi alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Tali
posti sono ripartiti dal Ministro della pubblica istruzione,  sentito
il parere del Consiglio universitario nazionale, tra le  universita'.
Su parere vincolante del senato accademico, le universita'  destinano
i posti ad esse assegnati alle  diverse  aree  disciplinari,  tenendo
conto delle esigenze di riequilibrio fra i vari settori. 
  2. I posti di ricercatore, anche se conseguenti ad inquadramenti in
soprannumero, che si  rendono  vacanti,  sono  riassorbiti  allorche'
nella facolta' in cui il posto  si  e'  reso  disponibile  il  numero
complessivo dei posti di ricercatore ecceda il numero  dei  posti  di
professore ordinario, anche se non ricoperti. Sono  comunque  esclusi
dal  riassorbimento  i  posti  di  ricercatore  istituiti  ai   sensi
dell'articolo 30, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e destinati a concorsi liberi. 
  3. I posti non riassorbiti ai sensi del comma 2 sono immediatamente
disponibili presso le medesime facolta' nelle quali  si  verifica  la
vacanza". 
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 4 - (Procedure e criteri per il riassorbimento dei  posti  in
soprannumero di professore associato). -  1.  Il  riassorbimento  dei
posti di professore associato in soprannumero,  di  cui  all'articolo
21, terzo comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 382, e' sospeso fino all'anno accademico  1991-92,  e
comunque fino al compimento di due tornate di  concorsi  a  posti  di
professore associato successive alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  2. Per le prime due tornate dei  concorsi  a  posti  di  professore
associato di cui al comma 1, banditi con frequenza biennale  ad  anni
alterni rispetto ai concorsi a posti di  professore  ordinario,  sono
messi a concorso tutti i posti resisi complessivamente vacanti,  fino
ad un massimo di 5.000 posti  e  non  piu'  di  2.500  per  la  prima
tornata, nonche' la meta' dei posti della dotazione aggiuntiva di cui
all'articolo 20, secondo comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non ancora messi a  concorso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto  conto  del  piano
quadriennale  di  sviluppo,  su   parere   conforme   del   Consiglio
universitario nazionale, ripartisce i posti predetti  e  li  mette  a
concorso senza dar luogo a procedure di trasferimento, fatti in  ogni
caso salvi i trasferimenti disposti nel  corso  dell'anno  accademico
1986-87 e con effetto dal 1 novembre 1987. 
  4. Per ciascuna delle prime due  tornate  la  meta'  dei  posti  di
professore  associato  messi  a  concorso  e'  attribuita,  su   base
nazionale, ai singoli gruppi disciplinari in  proporzione  al  numero
dei ricercatori confermati  in  servizio  facenti  parte  dei  gruppi
disciplinari corrispondenti". 
  All'articolo 5, al comma 1, dopo le parole:  "fra  le  universita'"
sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  ivi   compresi   gli   osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano,"; ed e' aggiunto, in  fine,  il
seguente periodo:  "Tale  ripartizione  avviene  nel  rispetto  delle
procedure previste dagli articoli 16, 17, 18  e  19  della  legge  29
gennaio 1986, n. 23". 
  Dopo l'articolo 6, e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 6-bis - (Requisiti per l'accesso ai  concorsi  del  personale
amministrativo,  tecnico  ed   ausiliario).   -   1.   Il   personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario non  di  ruolo,  incluso  nelle
graduatorie per il conferimento delle supplenze  rese  permanenti  ai
sensi del precedente articolo 6, ha titolo a partecipare ai  concorsi
ordinari previsti dagli articoli 9 e 10 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per l'accesso ai  ruoli  cui
si riferiscono le singole  graduatorie,  sulla  base  del  titolo  di
studio a suo  tempo  richiesto  per  l'inclusione  nelle  graduatorie
stesse. 
  2.  Ai  soli  fini  del  conferimento  delle  supplenze   e   della
partecipazione ai concorsi per l'accesso ai posti relativi ai profili
professionali   di   collaboratore   tecnico   e   di   collaboratore
amministrativo, il Ministro della pubblica  istruzione,  con  propria
ordinanza,   sentite   le   organizzazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti
al diploma di  qualifica  professionale  richiesto  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 marzo 1985,  n.  588,  per  i  suddetti
profili professionali". 
  L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 7 - (Copertura finanziaria).  1.  All'onere  derivante  dagli
articoli 2, 2-bis e 2-ter,  valutato  per  l'anno  1987  in  lire  23
miliardi e per gli anni 1988  e  1989  rispettivamente  in  lire  136
miliardi e in lire 151  miliardi,  si  provvede,  quanto  a  lire  23
miliardi per il 1987 mediante corrispondente riduzione  del  capitolo
4124 dello stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  della
pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario, quanto  a  lire
50 miliardi per il 1988 e a lire 65 miliardi  per  il  1989  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1987-1989,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1987,
utilizzando  lo  specifico  accantonamento   "Stato   giuridico   dei
ricercatori universitari"; quanto a lire  86  miliardi  per  ciascuno
degli esercizi finanziari 1988 e 1989, si provvede, per l'anno  1988,
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856  dello  stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno  finanziario  1987,
parzialmente utilizzando la quota parte  dell'accantonamento  "Misure
di sostegno delle associazioni ed enti  con  finalita'  di  interesse
collettivo", e, per l'anno 1989,  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo  6856,  parzialmente
utilizzando   la    quota    parte    dell'accantonamento    "Proroga
fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi  compreso  il  settore
del commercio". 
  2.  All'onere  di  lire  20  miliardi  derivante  dall'applicazione
dell'articolo 3, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
capitolo 4124 dello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero
della  pubblica  istruzione  per  l'anno  finanziario  1987,  e   dei
corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
  2. La presente legge entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 22 aprile 1987 
 
                               COSSIGA 
 
                                FANFANI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                                    FALCUCCI, Ministro della pubblica 
                                istruzione 
 
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI 
 
          AVVERTENZA:

            Il decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, e' stato pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 51 del 3
          marzo 1987.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 11 maggio 1987.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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