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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni
urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del
disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio
1986, n. 23, nonche' in materia di conferimento di supplenze al
personale non docente della scuola, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"I ricercatori confermati possono optare tra il regime a tempo
pieno e il regime a tempo definito; il limite massimo di impegno per
l'attivita' didattica previsto dall'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' portato
rispettivamente a 350 ore ed a 200 ore";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"5-bis. Con l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2, da
effettuarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono sanate tutte le
eventuali pregresse situazioni di incompatibilita' con l'ufficio di
ricercatore, previste dall'articolo 34 del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se oggetto di diffida di cui
all'articolo 15 del decreto medesimo.
5-ter. La normativa di cui al presente articolo si applica anche
ai ricercatori confermati dichiarati decaduti, per incompatibilita'
con l'esercizio di attivita' professionali connesse all'iscrizione ad
albi professionali, con provvedimenti non ancora definitivi".
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2 - (Trattamento economico). - 1. Il trattamento economico
dei ricercatori universitari e' pari al 70 per cento della
retribuzione prevista per i professori universitari di ruolo della
seconda fascia a tempo definito di pari anzianita'.
2. Per i ricercatori universitari confermati, che optino per il
regime a tempo pieno, il trattamento economico e' pari al 70 per
cento di quello spettante al professore universitario della seconda
fascia a tempo pieno di pari anzianita', ivi compreso l'assegno
aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
3. La nuova disciplina del trattamento economico dei ricercatori
confermati non modifica i compiti come definiti dal primo e secondo
comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382.
4. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 decorre dal 1
novembre 1987".
Dopo l'articolo 2, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 2-bis - (Ricercatori astronomi e geofisici). - 1. Ai
ricercatori astronomi e geofisici, di cui all'articolo 39, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
163, fermo restando il regime delle incompatibilita' connesso al loro
stato giuridico, con la conferma in ruolo sono attribuiti il
trattamento e la progressione economica ed il trattamento di
previdenza e di quiescenza previsti per i ricercatori confermati a
tempo pieno.
Art. 2-ter - (Assistenti universitari del ruolo ad esaurimento). -
1. Gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento possono
optare tra il regime di impegno a tempo pieno e quello a tempo
definito previsto per i ricercatori confermati.
2. Nel caso di opzione per il regime di impegno a tempo pieno si
applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del precedente
articolo 1.
3. Il trattamento economico e' quello previsto dal precedente
articolo 2 per i ricercatori universitari a tempo pieno e a tempo
definito.
4. E' abrogato il quarto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1
ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1973, n. 766".
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 - (Organico del ruolo dei ricercatori). - 1. Nei primi
quattro anni successivi a quello di entrata in vigore del presente
decreto, sono attribuiti e messi a concorso, anche in soprannumero da
riassorbire, 1.000 posti di ricercatore per ciascuno dei primi tre
anni e 500 posti per l'anno successivo, oltre quelli previsti
dall'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per concorsi liberi, non ancora
banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali
posti sono ripartiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito
il parere del Consiglio universitario nazionale, tra le universita'.
Su parere vincolante del senato accademico, le universita' destinano
i posti ad esse assegnati alle diverse aree disciplinari, tenendo
conto delle esigenze di riequilibrio fra i vari settori.
2. I posti di ricercatore, anche se conseguenti ad inquadramenti in
soprannumero, che si rendono vacanti, sono riassorbiti allorche'
nella facolta' in cui il posto si e' reso disponibile il numero
complessivo dei posti di ricercatore ecceda il numero dei posti di
professore ordinario, anche se non ricoperti. Sono comunque esclusi
dal riassorbimento i posti di ricercatore istituiti ai sensi
dell'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e destinati a concorsi liberi.
3. I posti non riassorbiti ai sensi del comma 2 sono immediatamente
disponibili presso le medesime facolta' nelle quali si verifica la
vacanza".
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 - (Procedure e criteri per il riassorbimento dei posti in
soprannumero di professore associato). - 1. Il riassorbimento dei
posti di professore associato in soprannumero, di cui all'articolo
21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e' sospeso fino all'anno accademico 1991-92, e
comunque fino al compimento di due tornate di concorsi a posti di
professore associato successive alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Per le prime due tornate dei concorsi a posti di professore
associato di cui al comma 1, banditi con frequenza biennale ad anni
alterni rispetto ai concorsi a posti di professore ordinario, sono
messi a concorso tutti i posti resisi complessivamente vacanti, fino
ad un massimo di 5.000 posti e non piu' di 2.500 per la prima
tornata, nonche' la meta' dei posti della dotazione aggiuntiva di cui
all'articolo 20, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non ancora messi a concorso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del piano
quadriennale di sviluppo, su parere conforme del Consiglio
universitario nazionale, ripartisce i posti predetti e li mette a
concorso senza dar luogo a procedure di trasferimento, fatti in ogni
caso salvi i trasferimenti disposti nel corso dell'anno accademico
1986-87 e con effetto dal 1 novembre 1987.
4. Per ciascuna delle prime due tornate la meta' dei posti di
professore associato messi a concorso e' attribuita, su base
nazionale, ai singoli gruppi disciplinari in proporzione al numero
dei ricercatori confermati in servizio facenti parte dei gruppi
disciplinari corrispondenti".
All'articolo 5, al comma 1, dopo le parole: "fra le universita'"
sono aggiunte le seguenti: ", ivi compresi gli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano,"; ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Tale ripartizione avviene nel rispetto delle
procedure previste dagli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29
gennaio 1986, n. 23".
Dopo l'articolo 6, e' aggiunto il seguente:
"Art. 6-bis - (Requisiti per l'accesso ai concorsi del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario). - 1. Il personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo, incluso nelle
graduatorie per il conferimento delle supplenze rese permanenti ai
sensi del precedente articolo 6, ha titolo a partecipare ai concorsi
ordinari previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per l'accesso ai ruoli cui
si riferiscono le singole graduatorie, sulla base del titolo di
studio a suo tempo richiesto per l'inclusione nelle graduatorie
stesse.
2. Ai soli fini del conferimento delle supplenze e della
partecipazione ai concorsi per l'accesso ai posti relativi ai profili
professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore
amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria
ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti
al diploma di qualifica professionale richiesto dal decreto del
Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, per i suddetti
profili professionali".
L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7 - (Copertura finanziaria). 1. All'onere derivante dagli
articoli 2, 2-bis e 2-ter, valutato per l'anno 1987 in lire 23
miliardi e per gli anni 1988 e 1989 rispettivamente in lire 136
miliardi e in lire 151 miliardi, si provvede, quanto a lire 23
miliardi per il 1987 mediante corrispondente riduzione del capitolo
4124 dello stato di previsione della spesa del Ministero della
pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario, quanto a lire
50 miliardi per il 1988 e a lire 65 miliardi per il 1989 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987,
utilizzando lo specifico accantonamento "Stato giuridico dei
ricercatori universitari"; quanto a lire 86 miliardi per ciascuno
degli esercizi finanziari 1988 e 1989, si provvede, per l'anno 1988,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987,
parzialmente utilizzando la quota parte dell'accantonamento "Misure
di sostegno delle associazioni ed enti con finalita' di interesse
collettivo", e, per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 6856, parzialmente
utilizzando la quota parte dell'accantonamento "Proroga
fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore
del commercio".
2. All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione
dell'articolo 3, si provvede mediante corrispondente riduzione del
capitolo 4124 dello stato di previsione della spesa del Ministero
della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1987, e dei
corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 aprile 1987
COSSIGA
FANFANI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
FALCUCCI, Ministro della pubblica
istruzione
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 3
marzo 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 11 maggio 1987.