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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, recante misure urgenti
per il settore dei trasporti locali, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: "relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984
e 1985" sono sostituite dalle seguenti: "relativi agli esercizi 1982,
1983, 1984, 1985 e 1986"; e le parole: "in misura pari al 70 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari all'80 per
cento";
al comma 2, il secondo periodo e' soppresso.
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: "Gli enti locali possono provvedere alla
copertura della residua quota del 30 per cento dei disavanzi di
esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto
relativi agli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 e della eventuale perdita
di esercizio dell'anno 1986" sono sostituite dalle seguenti: "Gli
enti locali possono provvedere alla copertura della residua quota del
20 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle
gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984,
1985 e 1986"; e le parole: "secondo modalita' stabilite dalle
disposizioni per la finanza locale per il 1987" sono soppresse;
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per il
finanziamento, entro i limiti ivi previsti, delle somme occorrenti
per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in
forma di societa' per azioni, quando l'ente locale riveste la
posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza".
All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole: "di pubblico trasporto," sono
aggiunte le seguenti: "ancorche' riferite ad esercizi precedenti al
1982,";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo nonche' quella di cui al nono comma dell'articolo 8 della
legge 22 dicembre 1984, n. 887, hanno valore di interpretazione
autentica".
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. All'onere derivante dall'applicazione del
presente decreto, valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli
anni 1988 e 1989, si provvede a carico dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 5935 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
236 del 10 dicembre 1986.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 20 febbraio 1987.