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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 834, recante contributi
dovuti alle universita' non statali per l'anno accademico 1985-1986,
e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1.
al comma 1, le parole: "per l'anno accademico 1985-1986" sono
sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni accademici
1985-1986 e 1986-1987".
All'articolo 2:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. All'onere di lire 60 miliardi derivante dall'applicazione
dell'articolo 1, si provvede, quanto a lire 30 miliardi, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Universita' non statali legalmente riconosciute" e, quanto a lire 30
miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando
il predetto accantonamento".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
FALCUCCI, Ministro della pubblica
istruzione
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 834, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
236 del 10 dicembre 1986.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione saro' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 23 febbraio 1987.