Legge Ordinaria n. 22 del 13/02/1987 (Pubblicata nella G. U del 14 febbraio 1987 n. 37)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, concernente ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.   Il   decreto-legge  15  dicembre  1986,  n.  867,  concernente
ammissione  agli  interventi  della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di
progetti   di   ricerca   applicata   nel  campo  della  cooperazione
internazionale  e comunitaria, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
  All'articolo 1:
    il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1.  Per  consentire,  nell'interesse  dello sviluppo tecnologico
nazionale,  la  partecipazione  dei soggetti indicati nel primo comma
dell'articolo  2  della  legge  17  febbraio  1982, n. 46, nonche' di
quelli  previsti dall'articolo 14, comma quinto, e di quelli operanti
nel  settore  di  cui  all'articolo  18, comma quarto, della legge 22
dicembre 1984, n. 887, ad iniziative di cooperazione internazionali e
comunitarie   nel  settore  della  ricerca  applicata  con  finalita'
esclusivamente  pacifiche,  gia'  approvate  nelle  sedi  competenti,
internazionali  e  comunitarie,  sono  estesi,  a favore dei medesimi
soggetti,  gli  interventi  previsti  dalla legge 25 ottobre 1968, n.
1089,  e  successive  modificazioni e integrazioni, nell'ambito delle
attivita' indicate nel secondo comma, numero 1, dell'articolo 2 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46";
    il comma 3 e' soppresso.
  All'articolo 2:
    il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1.  La  scelta  della  forma  e  la  misura  del finanziamento a
sostegno delle partecipazioni di cui all'articolo 1 sono disposte dal
Ministro  per  il  coordinamento  delle  iniziative  per  la  ricerca
scientifica    e    tecnologica,   sulla   base   delle   motivazioni
dell'approvazione del progetto nella competente sede e del parere, in
relazione  alla  domanda  di  ammissione,  di un'apposita commissione
tecnico-consultiva  nominata  dal  Ministro medesimo e composta da un
suo  rappresentante,  da  un rappresentante del Ministro degli affari
esteri,   da  un  rappresentante  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  e  da  un rappresentante del Ministro
delle  partecipazioni  statali,  nonche',  di  volta in volta, da tre
esperti di elevata qualificazione professionale nella materia oggetto
del progetto";
    il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2.  La  commissione  di  cui  al comma 1, acquisito il parere di
competenza da parte dell'istituto mobiliare italiano (IMI), trasmette
al  Ministro  per  il  coordinamento  delle iniziative per la ricerca
scientifica  e  tecnologica  una  relazione  che  indica  il giudizio
globale   di  rispondenza  e  gli  interventi  di  sostegno  comunque
assicurati  alla parte italiana del progetto dagli altri strumenti di
incentivazione   pubblica   della  ricerca  applicata,  per  la  loro
effettiva  armonizzazione,  nella  forma  e  nell'entita', con quelli
riservati,  dalla  CEE  o  dalle rispettive autorita' governative, ai
partecipanti degli altri Paesi interessati allo stesso progetto";
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    "2-bis.  In  ogni  caso  i  finanziamenti  pubblici  di  sostegno
comunque assicurati a favore di ciascun progetto non possono superare
nel  loro  complesso, il livello di armonizzazione previsto dal comma
2";
    il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    "3.  Il  Ministro  per  il  coordinamento delle iniziative per la
ricerca   scientifica   e   tecnologica  verifica  l'andamento  della
partecipazione  italiana  all'iniziativa,  riferendone annualmente al
Parlamento".
  2.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 febbraio 1987

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              GRANELLI, Ministro per il coordinamento
                                delle   iniziative   per  la  ricerca
                                scientifica e tecnologica

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
 
          AVVERTENZA:

            Il  decreto-legge  15  dicembre  1986,  n.  867, e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          291 del 16 dicembre 1986.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 25 febbraio 1987.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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