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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, recante misure
urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio
della riforma degli ordinamenti portuali, e' convertito in legge con
le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 2, dopo le parole: "su proposta del Ministro della
marina mercantile," sono aggiunte le seguenti: "sentito il parere
delle competenti commissioni parlamentari,";
il comma 3 e' soppresso;
al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
stessa commissione formulera' proposte per la determinazione dei
nuovi criteri per la classificazione dei porti, in sostituzione di
quelli contenuti nel regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095".
All'articolo 4, al comma 2, dopo le parole: "1, 2 e 3
dell'articolo 2" sono aggiunte le seguenti: "ed al comma 1
dell'articolo 4-bis,".
Dopo l'articolo 4, e' aggiunto il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. E' autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni al
fine di consentire la erogazione di contributi straordinari agli enti
portuali, con esclusione di quelli di cui ai precedenti articoli, ed
alle aziende portuali. Il relativo stanziamento e' iscritto in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della
marina mercantile per l'anno 1987.
2. La erogazione dei predetti contributi e' disposta con decreto
del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del
tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei porti. Gli importi
assegnati sono vincolati al ripiano dei disavanzi di amministrazione
a tutto il 31 dicembre 1986 o ad impieghi in conto capitale".
All'articolo 5:
al comma 2, le parole: "decadono a tutti gli effetti di legge"
sono sostituite dalle seguenti: "ove non ottengano l'approvazione da
parte del Ministro della marina mercantile, di concerto con il
Ministro del tesoro, di progetti di recupero dei disavanzi medesimi a
carico della gestione relativa all'esercizio successivo, decadono a
tutti gli effetti di legge. Tale decadenza si applica in ogni caso
qualora i bilanci di previsione od i conti consuntivi degli esercizi
dal 1988 al 1991 presentino disavanzi finanziari di competenza";
al comma 3, dopo le parole: "nonche' da un rappresentante delle
imprese di spedizione" sono aggiunte le seguenti: ", da un
rappresentante dell'Associazione degli agenti marittimi
raccomandatari di Genova e da un rappresentante del Collegio
nazionale degli spedizionieri doganali, purche' non dipendenti dalle
imprese di spedizione".
All'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: "di variazioni di
bilancio," sono aggiunte le seguenti: "con esclusione degli storni
fra capitoli di spesa dello stesso titolo,".
All'articolo 7, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. La individuazione nominativa dei lavoratori da collocare
fuori produzione, sia per i dipendenti degli enti e delle aziende
portuali che per i lavoratori ed i dipendenti delle compagnie e dei
gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie del ramo
industriale e carenanti del porto di Genova, e' effettuata sulla base
di intese locali da perfezionarsi nei termini e nei modi stabiliti
dal Ministro della marina mercantile. In caso di mancate intese
notificate nei termini assegnati, si provvede, fra l'altro, in base
al criterio della maggiore eta' e della maggiore anzianita'
contributiva".
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: "e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre
1986" sono sostituite dalle seguenti: "e' ulteriormente prorogato al
28 febbraio 1987";
al comma 8, le parole: "contributi nella misura di lire 59
miliardi per l'anno 1987" sono sostituite dalle seguenti
"contributi nella misura di lire 50 miliardi per l'anno 1987".
Dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente:
"Art. 8-bis.-1. In applicazione del principio stabilito
all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nei casi di
pensionamento anticipato previsti dal presente decreto il requisito
di anzianita' di cui agli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile
1981, n. 155, e' fissato per le donne in misura inferiore di cinque
anni rispetto a quella stabilita per gli uomini".
All'articolo 9:
al comma 1, lettera a), sono soppresse le parole: "e 50 per le
donne,";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La domanda di pensionamento e' irrevocabile e deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del
decreto di determinazione delle eccedenze di cui all'articolo 7 o
alla data di conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, se
posteriore, ma comunque, entro il 31 dicembre 1988";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"10-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al
presente articolo si possono applicare, previa intesa con il datore
di lavoro, anche ai dipendenti, in possesso dei requisiti di cui al
comma 1, delle aziende industriali, magazzini generali e silos, delle
aziende di rimorchio marittimo in concessione nonche' delle imprese
private di sbarco e di imbarco e delle ditte svolgenti le attivita'
di agenzia marittima, di casa di spedizione, di provveditoria e
approvvigionamento marittimo. Per le finalita' di cui al presente
comma, le predette aziende, imprese e ditte possono predisporre
appositi programmi. Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del
presente articolo sono a carico delle predette aziende, imprese e
ditte".
All'articolo 14:
al comma 1, secondo periodo, le parole: "limiti massimi e minimi"
sono sostituite dalle seguenti: "limiti massimi";
al comma 2, le parole: "puo' provvedere alla modifica del decreto
interministeriale di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti:
"puo' provvedere alla modifica dei limiti massimi di composizione
delle squadre determinati con il decreto interministeriale di cui al
comma 1";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto il Ministro della marina
mercantile, sentite le parti sociali, provvede a rideterminare la
misura delle addizionali di pertinenza del Fondo gestione istituti
contrattuali lavoratori portuali in modo da assicurare il pareggio
del bilancio di competenza del Fondo medesimo per l'esercizio 1988,
in relazione anche agli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi
del presente decreto. Analogamente, entro il 30 giugno ed il 31
dicembre di ogni anno, il Ministro della marina mercantile procede
alla verifica ed alla eventuale rideterminazione (entro i successivi
quarantacinque giorni) delle richiamate addizionali, in modo da
assicurare il pareggio del bilancio di competenza del Fondo gestione
istituti contrattuali lavoratori portuali rispettivamente per
l'esercizio in corso e per l'esercizio successivo".
All'articolo 20, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nei consigli di amministrazione e nelle assemblee consortili
degli enti portuali e' inserita, ove gia' non prevista, la
rappresentanza degli agenti marittimi raccomandatari, delle imprese
di spedizione e degli spedizionieri doganali purche' non dipendenti
dalle imprese di spedizione".
L'articolo 21 e' soppresso.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 3 ottobre 1986, n. 619.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso dalla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 febbraio 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
DEGAN, Ministro della marina mercantile
Visto, il Guardasigilli. ROGNONI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
293 del 18 dicembre 1986.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 26 febbraio 1987.