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Legge Ordinaria n. 29 del 17/02/1987 (Pubblicata nella G. U del 18 febbraio 1987 n. 40)
Modifiche alla disciplina della custodia cautelare e introduzione dell'articolo 466-bis nel codice di procedura penale concernente la disponibilita' degli atti dell'istruttoria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Al  settimo  comma  dell'articolo  272  del codice di procedura
penale  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole: "I predetti
termini  rimangono  altresi'  sospesi  nella fase del giudizio per il
tempo  in  cui il dibattimento deve essere rinviato o sospeso a causa
della  mancata  presentazione,  dell'allontanamento  o  della mancata
partecipazione al dibattimento di uno o piu' difensori".
 
          NOTE

          Nota agli articoli 1 e 2:
            Il  testo  vigente  dell'art. 272 del codice di procedura
          penale,  come  sostituito dall'art. 3 della legge 28 luglio
          1984,  n. 398, successivamente modificato dall'art. 1 della
          legge   7   novembre  1986,  n.  743,  e  dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
            "Art.   272.   (Durata   della   custodia  cautelare).  -
          L'imputato  in  stato  di  custodia  cautelare  deve essere
          scarcerato se entro i termini sotto indicati l'ordinanza di
          rinvio  a giudizio non e' stata depositata in cancelleria o
          non  e'  stata  fatta  richiesta  di decreto di citazione a
          giudizio   ovvero,   nei  procedimenti  di  competenza  del
          pretore,  non  e'  stato  emesso  decreto  di  citazione  a
          giudizio:
              1)  trenta giorni se per il reato per cui si procede la
          legge  prevede una pena detentiva non superiore nel massimo
          di tre anni;
              2)   tre  mesi  se  la  legge  prevede  la  pena  della
          reclusione  non  superiore nel massimo a quattro anni salvo
          quanto disposto nel numero precedente;
              3)   sei  mesi  se  la  legge  prevede  la  pena  della
          reclusione  superiore  nel  massimo  a  quattro anni, salvo
          quanto disposto nel successivo n. 4);
              4)  nei  casi  nei  quali  il  mandato  di  cattura  e'
          obbligatorio:
                a)  un  anno  e  sei mesi se la legge prevede la pena
          della  reclusione  non inferiore nel massimo a venti anni o
          la pena dell'ergastolo;
                b) un anno se la legge prevede una pena minore.
            Quando  il  pubblico  ministero  procede  con  istruzione
          sommaria,   se   la  durata  della  custodia  cautelare  ha
          oltrepassato  i  quaranta giorni senza che egli abbia fatto
          la  richiesta  per il decreto di citazione a giudizio o per
          la  sentenza  di  proscioglimento,  gli  atti devono essere
          trasmessi  al  giudice  istruttore affinche' si proceda con
          l'istruzione formale.
            L'imputato deve essere inoltre scarcerato se dal deposito
          in  cancelleria dell'ordinanza di rinvio a giudizio o dalla
          richiesta  di emissione del decreto di citazione a giudizio
          ovvero,  nei  procedimenti di competenza del pretore, dalla
          emissione  del decreto di citazione a giudizio sono decorsi
          i  termini  di  custodia cautelare sottoindicati, senza che
          sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
              1)  trenta  giorni  nei  casi in cui al n. 1) del primo
          comma;
              2) tre mesi nei casi in cui al n. 2) del primo comma;
              3) sei mesi nei casi in cui al n. 3) del primo comma;
              4)  un  anno  nei casi in cui al n. 4), lettera b), del
          primo comma;
              5) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della
          reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena
          dell'ergastolo  ovvero se si tratta dei delitti di cui agli
          articoli  416-bis  del  codice  penale,  75  della legge 22
          dicembre  1975,  n.  685,  nonche' dei delitti commessi per
          finalita'  di  terrorismo  o  di eversione dell'ordinamento
          costituzionale  puniti con pena non inferiore nel massimo a
          quindici anni di reclusione.
            L'imputato deve essere altresi' scarcerato:
              1)  se  dalla  pronuncia  della sentenza di primo grado
          sono  decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di
          cui  al  n.  1)  del  primo comma senza che sia intervenuta
          sentenza irrevocabile di condanna;
              2)  se  della  pronuncia  della sentenza di primo grado
          sono  decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di
          cui  al  n. 2) del primo comma, sei mesi per i reati di cui
          al  n. 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al n.
          4)  del  primo comma, senza che sia intervenuta sentenza di
          condanna in grado di appello;
              3)  se  dalla  pronuncia della sentenza di appello sono
          decorsi  termini  di  custodia  cautelare  di durata pari a
          quella   fissata   nel  numero  precedente  senza  che  sia
          intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.
            Nel  caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da
          parte  della  Corte  di  cassazione  o  per altra causa, il
          procedimento  regredisca  ad  una  fase  o  ad  un grado di
          giudizio  diversi  ovvero  sia  rinviato  ad altro giudice,
          dalla data del provvedimento che dispone il regresso ovvero
          il  rinvio  decorrono di nuovo i termini previsti dai commi
          precedenti  relativamente  a  ciascuno  stato  e  grado del
          procedimento.
            La  durata  complessiva della custodia cautelare non puo'
          tuttavia  superare,  relativamente  ai  reati  indicati nel
          primo comma:
              cinque mesi per quelli di cui al n. 1);
              un anno per quelli di cui al n. 2);
              due anni per quelli di cui al n. 3);
              quattro  anni  per quelli di cui alla lettera b) del n.
          4).
              sei anni per quelli di cui alla lettera a) dello stesso
          numero.
            I   termini  stabiliti  nei  commi  precedenti  rimangono
          sospesi durante il tempo in cui l'imputato e' sottoposto ad
          osservazione  psichiatrica  e,  nella  fase  del  giudizio,
          durante  il  tempo  in  cui  il  dibattimento  e' sospeso o
          rinviato  per  legittimo  impedimento  dell'imputato  o per
          consentirne   la   partecipazione   all'udienza  quando  in
          precedenza  egli  ha  rifiutato  di  assistervi,  ovvero  a
          richiesta  sua o del difensore, sempre che la sospensione o
          il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie
          ritenute   indispensabili   con  espresse  indicazioni  nel
          provvedimento  di  sospensione  o  di  rinvio.  I  predetti
          termini  rimangono altresi' sospesi nella fase del giudizio
          per  il tempo in cui il dibattimento deve essere rinviato o
          sospeso    a    causa    della    mancata    presentazione,
          dell'allontanamento   o  della  mancata  partecipazione  al
          dibattimento di uno o piu' difensori.
            La  durata  della  custodia  cautelare  non puo' comunque
          superare  i  due  terzi  del  massimo della pena temporanea
          prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza.
            Nel  computo  dei  termini di custodia cautelare si tiene
          conto  dei  giorni  in  cui  si sono tenute le udienze e di
          quelli  impiegati  per  la deliberazione della sentenza nel
          giudizio  di  primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni
          solo  ai fini della determinazione della durata complessiva
          della custodia ai sensi dei commi sesti ed ottava.
            Quando  sussista taluna delle esigenze cautelari indicate
          nel   secondo  comma  dell'art.  254,  con  l'ordinanza  di
          scarcerazione  puo'  essere imposto all'imputato uno o piu'
          tra gli obblighi indicati nell'art. 282.
            Nello   stesso   modo   si   provvede   quando   dopo  la
          scarcerazione  emerge  o  sopravviene taluna delle suddette
          esigenze.
            Se   l'imputato  viola  gli  obblighi  impostigli,  e  la
          violazione  e' inconciliabile con le finalita' per le quali
          essi sono stati imposti, ovvero se risulta che si e' dato o
          e'  per  darsi  alla  fuga,  il  giudice  emette mandato di
          cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini
          di   durata   della   custodia   cautelare.  Nei  confronti
          dell'imputato  che  si  sia  dato  alla  fuga  si applicano
          altresi'  le  disposizioni  di cui al terzo comma dell'art.
          292.
            Si   osservano,   per  la  competenza  a  decidere  sulla
          scarcerazione  e  ad  imporre,  modificare  o  revocare gli
          obblighi  di  cui al primo comma, le disposizioni dell'art.
          279, in quanto applicabili.
            Contro  l'imputato  scarcerato per decorrenza dei termini
          stabiliti  dal  presente  articolo  non  puo' essere emesso
          nuovo  mandato  o  ordine  di  cattura  o di arresto per lo
          stesso  fatto.  Il  giudice  istruttore, con l'ordinanza di
          rinvio  a  giudizio, puo' ordinare la cattura dell'imputato
          scarcerato  per decorrenza dei termini previsti per la fase
          istruttoria,  quando  procede  per  i  delitti  di cui agli
          articoli  416-bis  e  630  del  codice penale e all'art. 75
          della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonche' per i delitti
          commessi   per  finalita'  di  terrorismo  o  di  eversione
          dell'ordinamento  costituzionale,  ove sussista pericolo di
          fuga. Allo stesso modo possono provvedere con la sentenza i
          giudici di primo e secondo grado.
            In  questi  casi  i  termini  di  custodia  cautelare per
          ciascuna fase decorrono dal momento della cattura".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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