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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al settimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura
penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "I predetti
termini rimangono altresi' sospesi nella fase del giudizio per il
tempo in cui il dibattimento deve essere rinviato o sospeso a causa
della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata
partecipazione al dibattimento di uno o piu' difensori".
NOTE
Nota agli articoli 1 e 2:
Il testo vigente dell'art. 272 del codice di procedura
penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 28 luglio
1984, n. 398, successivamente modificato dall'art. 1 della
legge 7 novembre 1986, n. 743, e dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 272. (Durata della custodia cautelare). -
L'imputato in stato di custodia cautelare deve essere
scarcerato se entro i termini sotto indicati l'ordinanza di
rinvio a giudizio non e' stata depositata in cancelleria o
non e' stata fatta richiesta di decreto di citazione a
giudizio ovvero, nei procedimenti di competenza del
pretore, non e' stato emesso decreto di citazione a
giudizio:
1) trenta giorni se per il reato per cui si procede la
legge prevede una pena detentiva non superiore nel massimo
di tre anni;
2) tre mesi se la legge prevede la pena della
reclusione non superiore nel massimo a quattro anni salvo
quanto disposto nel numero precedente;
3) sei mesi se la legge prevede la pena della
reclusione superiore nel massimo a quattro anni, salvo
quanto disposto nel successivo n. 4);
4) nei casi nei quali il mandato di cattura e'
obbligatorio:
a) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o
la pena dell'ergastolo;
b) un anno se la legge prevede una pena minore.
Quando il pubblico ministero procede con istruzione
sommaria, se la durata della custodia cautelare ha
oltrepassato i quaranta giorni senza che egli abbia fatto
la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per
la sentenza di proscioglimento, gli atti devono essere
trasmessi al giudice istruttore affinche' si proceda con
l'istruzione formale.
L'imputato deve essere inoltre scarcerato se dal deposito
in cancelleria dell'ordinanza di rinvio a giudizio o dalla
richiesta di emissione del decreto di citazione a giudizio
ovvero, nei procedimenti di competenza del pretore, dalla
emissione del decreto di citazione a giudizio sono decorsi
i termini di custodia cautelare sottoindicati, senza che
sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
1) trenta giorni nei casi in cui al n. 1) del primo
comma;
2) tre mesi nei casi in cui al n. 2) del primo comma;
3) sei mesi nei casi in cui al n. 3) del primo comma;
4) un anno nei casi in cui al n. 4), lettera b), del
primo comma;
5) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena
dell'ergastolo ovvero se si tratta dei delitti di cui agli
articoli 416-bis del codice penale, 75 della legge 22
dicembre 1975, n. 685, nonche' dei delitti commessi per
finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento
costituzionale puniti con pena non inferiore nel massimo a
quindici anni di reclusione.
L'imputato deve essere altresi' scarcerato:
1) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado
sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di
cui al n. 1) del primo comma senza che sia intervenuta
sentenza irrevocabile di condanna;
2) se della pronuncia della sentenza di primo grado
sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di
cui al n. 2) del primo comma, sei mesi per i reati di cui
al n. 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al n.
4) del primo comma, senza che sia intervenuta sentenza di
condanna in grado di appello;
3) se dalla pronuncia della sentenza di appello sono
decorsi termini di custodia cautelare di durata pari a
quella fissata nel numero precedente senza che sia
intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.
Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da
parte della Corte di cassazione o per altra causa, il
procedimento regredisca ad una fase o ad un grado di
giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice,
dalla data del provvedimento che dispone il regresso ovvero
il rinvio decorrono di nuovo i termini previsti dai commi
precedenti relativamente a ciascuno stato e grado del
procedimento.
La durata complessiva della custodia cautelare non puo'
tuttavia superare, relativamente ai reati indicati nel
primo comma:
cinque mesi per quelli di cui al n. 1);
un anno per quelli di cui al n. 2);
due anni per quelli di cui al n. 3);
quattro anni per quelli di cui alla lettera b) del n.
4).
sei anni per quelli di cui alla lettera a) dello stesso
numero.
I termini stabiliti nei commi precedenti rimangono
sospesi durante il tempo in cui l'imputato e' sottoposto ad
osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio,
durante il tempo in cui il dibattimento e' sospeso o
rinviato per legittimo impedimento dell'imputato o per
consentirne la partecipazione all'udienza quando in
precedenza egli ha rifiutato di assistervi, ovvero a
richiesta sua o del difensore, sempre che la sospensione o
il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie
ritenute indispensabili con espresse indicazioni nel
provvedimento di sospensione o di rinvio. I predetti
termini rimangono altresi' sospesi nella fase del giudizio
per il tempo in cui il dibattimento deve essere rinviato o
sospeso a causa della mancata presentazione,
dell'allontanamento o della mancata partecipazione al
dibattimento di uno o piu' difensori.
La durata della custodia cautelare non puo' comunque
superare i due terzi del massimo della pena temporanea
prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza.
Nel computo dei termini di custodia cautelare si tiene
conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di
quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel
giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni
solo ai fini della determinazione della durata complessiva
della custodia ai sensi dei commi sesti ed ottava.
Quando sussista taluna delle esigenze cautelari indicate
nel secondo comma dell'art. 254, con l'ordinanza di
scarcerazione puo' essere imposto all'imputato uno o piu'
tra gli obblighi indicati nell'art. 282.
Nello stesso modo si provvede quando dopo la
scarcerazione emerge o sopravviene taluna delle suddette
esigenze.
Se l'imputato viola gli obblighi impostigli, e la
violazione e' inconciliabile con le finalita' per le quali
essi sono stati imposti, ovvero se risulta che si e' dato o
e' per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di
cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini
di durata della custodia cautelare. Nei confronti
dell'imputato che si sia dato alla fuga si applicano
altresi' le disposizioni di cui al terzo comma dell'art.
292.
Si osservano, per la competenza a decidere sulla
scarcerazione e ad imporre, modificare o revocare gli
obblighi di cui al primo comma, le disposizioni dell'art.
279, in quanto applicabili.
Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini
stabiliti dal presente articolo non puo' essere emesso
nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo
stesso fatto. Il giudice istruttore, con l'ordinanza di
rinvio a giudizio, puo' ordinare la cattura dell'imputato
scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase
istruttoria, quando procede per i delitti di cui agli
articoli 416-bis e 630 del codice penale e all'art. 75
della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonche' per i delitti
commessi per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordinamento costituzionale, ove sussista pericolo di
fuga. Allo stesso modo possono provvedere con la sentenza i
giudici di primo e secondo grado.
In questi casi i termini di custodia cautelare per
ciascuna fase decorrono dal momento della cattura".