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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore
in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo a
termini dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, il
Presidente del Senato ne da' immediata comunicazione al Presidente
del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'interno perche' si
proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.
2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della
Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, purche'
intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza
normale della legislatura.
3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla
data della vacanza dichiarata dalla giunta delle elezioni.
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
L'art. 17 della legge n. 29/1948 (Norme per la elezione
del Senato della Repubblica), stabilisce:
"L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai
termini dell'art. 6, procede con l'assistenza del
cancelliere alle operazioni seguenti:
1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente
inviate dalle sezioni;
2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle
singole sezioni, come risultano dai verbali.
Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale,
in conformita' dei risultati accertati, proclama eletto il
candidato che ha ottenuto un numero di voti validi non
inferiore al 65 per cento dei votanti.
Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio
elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore
proclamato e ne da' immediata notizia alla segreteria del
Senato, nonche' alla prefettura o alle prefetture nelle cui
circoscrizioni si trova il collegio, perche', a mezzo dei
sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.
L'ufficio elettorale circoscrizionale da' immediata
notizia della proclamazione del senatore eletto all'ufficio
elettorale regionale".