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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Condotte di dissociazione
1. Agli effetti della presente legge si considera condotta di
dissociazione dal terrorismo il comportamento di chi, imputato o
condannato per reati aventi finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordinamento costituzionale, ha definitivamente abbandonato
l'organizzazione o il movimento terroristico o eversivo cui ha
appartenuto, tenendo congiuntamente le seguenti condotte: ammissione
delle attivita' effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente
ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo
associativo, ripudio della violenza come metodo di lotta politica.