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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Sono a carico dello Stato le spese per i funerali del Presidente
della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della
Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Presidente della Corte costituzionale, sia che il decesso avvenga
durante la permanenza in carica, sia che avvenga dopo la cessazione
della stessa.
2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche ai
funerali dei Ministri deceduti durante la permanenza in carica.
3. L'erogazione della relativa spesa avviene con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.