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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 24 del testo unico delle norme sulla circolazione
stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Ciclomotori). - 1. Ciclomotori sono i veicoli con due
ruote o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a) cilindrata fino a 50 centimetri cubi;
b) capacita' di sviluppare su strada piana una velocita' fino a
40 chilometri/ora.
2. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una
delle caratteristiche indicate nel comma 1, sono considerati
motoveicoli".