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Legge Ordinaria n. 398 del 03/10/1987 (Pubblicata nella G. U del 3 ottobre 1987 n. 231)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il  decreto-legge  31  luglio  1987,  n.  317, recante norme in
materia  di  tutela  dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra
comunitari  e  di  rivalutazione  delle  pensioni  erogate  dai fondi
speciali  gestiti  dall'INPS,  e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
  All'articolo 1:
    e' premessa la seguente rubrica:
    "(Obbligatorieta'  delle  assicurazioni  sociali per i lavoratori
italiani operanti all'estero)";
    il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    "3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso
di assunzione di lavoratori italiani in Paesi extra comunitari".
  All'articolo 2:
    e' premessa la seguente rubrica:
    "(Autorizzazione   preventiva  per  l'assunzione  dei  lavoratori
italiani da impiegare o da trasferire all'estero)";
    il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "4.  Il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini
del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, accerta che:
      a)  il  contratto  di  lavoro,  ove  preveda  espressamente  la
possibilita',  dopo  il  trasferimento  all'estero,  che il datore di
lavoro  destini il lavoratore assunto a prestare la propria attivita'
presso  consociate  estere, garantisca le condizioni di lavoro di cui
alla successive lettere;
      b)    il    trattamento    economico-normativo    offerto   sia
complessivamente  non  inferiore  a  quello  previsto  dai  contratti
collettivi   di   lavoro  vigenti  in  Italia  per  la  categoria  di
appartenenza  del  lavoratore  e sia distintamente prevista l'entita'
delle  prestazioni  in denaro o in natura connesse con lo svolgimento
all'estero del rapporto di lavoro;
      c)  i  contratti  di lavoro prevedano, qualora le autorita' del
Paese  di  impiego pongano restrizione ai trasferimenti di valuta, la
possibilita'  per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia
della  quota  di  valuta  trasferibile delle retribuzioni corrisposte
all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane
e del Paese d'impiego;
      d)  sia  stata  stipulata,  a  favore  dei  lavoratori italiani
inviati  all'estero a svolgere attivita' lavorativa, un'assicurazione
per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal
luogo stesso, per i casi di morte o di invalidita' permanente;
      e) il contratto stabilisca il tipo di sistemazione logistica;
      f)  il  contratto  impegni  il  datore  di lavoro ad apprestare
idonee misure in materia di sicurezza ed igiene del lavoro".
  Dopo l'articolo 2, e' aggiunto il seguente:
    "Art. 2-bis. (Sanzioni). - 1. Chiunque, operando in proprio o per
conto  terzi,  svolge  attivita'  di mediazione per l'assunzione o il
trasferimento  fuori  del territorio nazionale di lavoratori italiani
in  violazione  dell'articolo 2, e' punito con la reclusione da uno a
cinque  anni  e,  per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire
due milioni a lire dieci milioni.
  2.  I  datori  di lavoro che, senza la prescritta autorizzazione di
cui   all'articolo   2,  impiegano  fuori  del  territorio  nazionale
lavoratori   italiani,   sono   puniti   con   una  ammenda  da  lire
cinquecentomila  a  lire  due  milioni  e,  nei  casi piu' gravi, con
l'arresto da tre mesi ad un anno.
  3.  La  sanzione  di  cui  al  precedente comma 2 non si applica ai
datori di lavoro nella ipotesi di cui all'articolo 2, comma 6".
  All'articolo 3 e' premessa la seguente rubrica:
    "(Modalita' di applicazione delle assicurazioni sociali)".
  All'articolo 4 e' premessa la seguente rubrica:
    "(Criteri per le contribuzioni)".
  All'articolo 5:
    e' premessa la seguente rubrica:
    "(Normativa per il lavoratore inviato in trasferta all'estero)";
    i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:
    "1.  Per  i  lavoratori  di  cui  all'articolo  2 l'indennita' di
trasferta,  anche se corrisposta con continuita' ed indipendentemente
dal   luogo   in  cui  la  trasferta  e'  svolta,  e'  esclusa  dalla
retribuzione  imponibile  per  il  calcolo  dei  contributi  ai sensi
dell'articolo  12  della  legge 30 aprile 1969, n. 153, per una quota
pari  all'ammontare  esente  dall'imposta  sul  reddito delle persone
fisiche.  I  versamenti  contributivi relativi ai predetti emolumenti
restano   validi   e  conservano  la  loro  efficacia  se  effettuati
anteriormente   alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto".
  All'articolo 6 e' premessa la seguente rubrica:
    "(Copertura finanziaria)".
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi  gli  effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei  decreti-legge 18 novembre 1986, n. 761, 17 gennaio 1987, n. 6, 1
aprile 1987, n. 130, e 1 giugno 1987, n. 210 e n. 211.
  3.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 ottobre 1987

                               COSSIGA

                              GORIA,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:

            Il  decreto-legge  31  luglio  1987,  n.  317,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          179 del 3 agosto 1987.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 15 ottobre 1987.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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