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Legge Ordinaria n. 399 del 03/10/1987 (Pubblicata nella G. U del 3 ottobre 1987 n. 231)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, recante norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, recante norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, recante norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La quota del contributo concesso ai sensi del comma 1, relativa agli investimenti di cui alla lettera d), non puo' superare il venticinque per cento del contributo totale". All'articolo 2, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Sono considerate aree insufficientemente sviluppate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, quelle interessate dalla crisi siderurgica, i cui comuni vengano individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato". All'articolo 6, comma 1, quinto capoverso, le parole: "La Direzione generale delle miniere" sono sostituite dalle seguenti: "La commissione tecnica di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246,". L'articolo 9 e' soppresso. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1 giugno 1987, n. 212. 3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 ottobre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA: Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1987. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 16 ottobre 1987.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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