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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede agli
enti privati, che svolgono attivita' rientranti nell'ambito delle
competenze statali di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, contributi per le spese generali di amministrazione
relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti
medesimi, non coperte da contributo regionale.
2. Possono usufruire degli interventi di cui al comma 1 gli enti
privati che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e
nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli
imprenditori, o di associazioni con finalita' formative e sociali, o
di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo; applichino
per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria,
rendano pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attivita';
non perseguano scopi di lucro; abbiano carattere nazionale; operino
in piu' di una regione; siano dotati di struttura tecnica ed
organizzativa idonea allo svolgimento delle attivita' di cui al comma
1.
3. Gli enti di cui ai commi precedenti aventi personalita'
giuridica provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad apportare ai propri statuti le necessarie
modifiche, prevedendo, qualora mancante tra i propri organi, la
costituzione di un collegio di sindaci del quale fanno parte due
funzionari in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato.
NOTE
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 18 della legge n. 845/1978
(Legge-quadro in materia di formazione professionale) e' il
seguente:
"Art. 18 (Competenze dello Stato). - Spettano al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale:
a) la disciplina dell'ordinamento delle fasce di
mansioni e di funzioni professionali omogenee ai fini dei
rapporti contrattuali di lavoro. Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale provvede con propri decreti, da
emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, sentita la commissione di cui all'articolo
precedente, e tenuto conto degli accordi internazionali e
comunitari in vigore, alla definizione delle qualifiche
professionali, dei loro contenuti tecnici, culturali ed
operativi e delle prove di accertamento per la loro
attribuzione. Con successivi decreti si provvedera' ai
necessari aggiornamenti;
b) il collegamento con le regioni sotto il profilo
delle reciproche informazioni e documentazioni;
c) i rapporti con il Fondo sociale europeo, e, d'intesa
con il Ministero degli affari esteri, con le autorita' e
gli organismi esteri operanti in materia di formazione
professionale;
d) l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative
di formazione professionale dei lavoratori italiani
all'estero, alla cui vigilanza e gestione provvedono gli
uffici del Ministero degli affari esteri;
e) la predisposizione ed il finanziamento delle
attivita' formative del personale da utilizzare in
programmi d'assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in
via di sviluppo;
f) le attivita' di studio, di ricerca, di
documentazione, di informazione e sperimentazione, da
definirsi mediante specifico programma annuale in relazione
alle esigenze della programmazione nazionale e a quelle di
indirizzo e di coordinamento nel settore, secondo quanto
previsto dall'art. 41, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
g) l'inoltro alla Comunita' economica europea, o ad
altri organismi internazionali, ed il finanziamento
integrativo dei progetti formativi ammessi al concorso dei
fondi comunitari o internazionali;
h) l'assistenza tecnica e il finanziamento delle
iniziative di formazione professionale, d'intesa con le
regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio
locale tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto
previsto dall'art. 36, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche'
gli interventi di riqualificazione previsti dalla legge 12
agosto 1977, n. 675;
i) l'organizzazione ed il finanziamento, d'intesa con
le regioni e su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento
del personale impiegato nelle iniziative di formazione
professionale, secondo quanto previsto dall'art. 4, lettera
h);
l) la definizione su parere conforme della commissione
di cui all'art. 17, dei requisiti tecnici per il
riconoscimento dell'idoneita' delle strutture e delle
attrezzature adibite alla formazione professionale.
Resta fermo quanto stabilito dall'art. 40 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".