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Legge Ordinaria n. 401 del 03/10/1987 (Pubblicata nella G. U del 3 ottobre 1987 n. 231)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, recante interventi in materia di riforma del processo penale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il  decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, recante interventi in
materia di riforma del processo penale, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:

  All'articolo  1,  al  comma  2, le parole: "con imprese operanti in
Italia"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "con imprese aventi sede
legale in Italia".
  All'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.  La  microfilmatura  e'  richiesta  al  Ministro  di  grazia  e
giustizia  dall'ufficio  giudiziario  presso  il  quale gli atti sono
formati  o  custoditi  quando  sia riconosciuta necessaria o utile ai
fini di agevolare l'esame degli atti in relazione al rilevante numero
di  essi.  La  richiesta  s'intende approvata trascorso il termine di
quindici  giorni  dal  suo  ricevimento senza che il Ministro l'abbia
rifiutata con provvedimento motivato".
  All'articolo  5,  al  comma  1,  sono aggiunte, in fine, le parole:
"purche' aventi sede legale in Italia".
  All'articolo 6:
    al comma 1, dopo le parole: "servizi specialistici" sono aggiunte
le seguenti: "aventi i requisiti di cui all'articolo 1";
    al  comma  2,  le parole: "alla impresa convenzionata avente sede
vicino  all'ufficio"  sono  sostituite  dalle seguenti: "ad una delle
imprese convenzionate".
  L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 9 (Segreto d'ufficio). - 1. Anche i soggetti non appartenenti
alla pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, sono
obbligati  al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 326 del codice
penale  per  tutto  cio'  che  venga  a  loro  conoscenza  a  causa o
nell'esercizio  dell'attivita'  di cui sono incaricati. Tali soggetti
devono  possedere  i requisiti richiesti ai dipendenti della pubblica
amministrazione.
  2.  All'atto  del conferimento dell'incarico prestano giuramento ai
sensi  degli  articoli  142 e 316 del codice di procedura penale. Nei
loro  confronti  si  applicano le sanzioni previste dall'articolo 373
del codice penale".
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi  gli  effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 1 aprile 1987, n. 129, e 2 giugno 1987, n. 214.
  3.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 ottobre 1987

                               COSSIGA

                              GORIA,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              VASSALLI,    Ministro   di   grazia   e
                                giustizia

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:

            Il  decreto-legge  31  luglio  1987,  n.  320,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          179 del 3 agosto 1987.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 19 ottobre 1987.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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