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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, recante disciplina
temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e
provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e' convertito in legge con la seguente modificazione:
All'articolo 10, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Al coniuge convivente del personale di cui al comma 1, che
sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale, si applicano
le norme di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987,
n. 100".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 16 aprile 1987, n. 146, e 8 giugno 1987, n. 220.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 ottobre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
180 del 4 agosto 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 20 ottobre 1987.