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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, recante disposizioni
urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli
per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la
continuita' della riscossione delle imposte dirette e dell'attivita'
di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale,
nonche' norme per il differimento di termini in materia tributaria,
e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"4-bis. Dal 1 luglio 1988, le aliquote dell'imposta sugli
spettacoli di cui al numero 3) della tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono unificate
nella misura dell'8 per cento dei corrispettivi netti.
4-ter. Dal 1 luglio 1988, l'aliquota dell'imposta sugli
spettacoli di cui al numero 4) della suddetta tariffa e' fissata
nella misura del 4 per cento dei corrispettivi netti.
4-quater. Le aliquote modificate dal presente articolo restano in
vigore sino al 30 giugno 1989.
4-quinquies. Il comma 1 del presente articolo si applica anche ai
corrispettivi derivanti dagli spettacoli sportivi relativi ai
campionati mondiali di calcio del 1990".
All'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Per le somme riscosse a partire dal 1 novembre 1987 mediante
versamenti diretti dai titolari di gestioni prorogate ai sensi del
comma 1 dell'articolo 2 che non hanno notificato atto di rinuncia
entro il 5 marzo 1987, la misura dell'aggio di riscossione di cui
all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e' pari al 48 per cento
dell'aggio per la riscossione mediante ruoli. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche alle somme riscosse mediante
versamenti diretti dalle esattorie aventi sede nella regione
Sicilia".
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: "hanno effetto dal 1 gennaio 1987. Per
l'anno 1986" sono sostituite dalle seguenti: "hanno effetto dal 1
gennaio 1988. Per gli anni 1986 e 1987";
al comma 3, le parole: "31 dicembre 1987" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1988".
All'articolo 5:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. E' consentita l'opzione per il rilascio della ricevuta
fiscale in luogo dello scontrino fiscale per le seguenti operazioni:
a) cessioni di beni e somministrazioni di alimenti e bevande
effettuate in occasione di manifestazioni fieristiche, nei rifugi
montani e nelle carrozze ferroviarie e di ristoro;
b) cessioni di beni effettuate nei mercati generali a privati
consumatori e presso gli impianti di distribuzione di carburanti e
lubrificanti per autotrazione;
c) cessioni di beni di produzione propria effettuate da imprese
artigiane negli stessi locali di produzione o in quelli ad essi
contigui e fornitura ai committenti, da parte delle medesime imprese,
di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla
prestazione del servizio";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio
1983, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"La disposizione di cui al precedente comma non si applica per
le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati
esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e
lubrificanti per autotrazione, di combustibili liquidi sfusi e di
giornali quotidiani e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli
effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 9 febbraio
1963, n. 59, nonche' per le cessioni di beni risultanti da fatture
accompagnatorie o da bolle di accompagnamento e, dal 1 gennaio 1988,
per le cessioni di libri"".
All'articolo 7, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Alle minori entrate recate dai commi 4-bis e 4-ter
dell'articolo 1, valutate per ciascuno degli anni 1988 e 1989 in lire
10 miliardi, si fa fronte mediante la riduzione dell'aggio di cui
all'articolo 3, comma 1".
All'articolo 8, il comma 2 e' soppresso.
2. Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 4 ottobre 1986,
n. 657, e' prorogato al 31 gennaio 1988.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 22 dicembre 1986, n. 881, 13 febbraio 1987, n. 23,
16 aprile 1987, n. 142, e 8 giugno 1987, n. 221, non convertiti in
legge.
4. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 ottobre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli VASSALLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
180 del 4 agosto 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 21 ottobre 1987.