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Legge Ordinaria n. 403 del 03/10/1987 (Pubblicata nella G. U del 3 ottobre 1987 n. 231)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuita' della riscossione delle imposte dirette e dell'attivita' di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonche' norme per il differimento di termini in materia tributaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il  decreto-legge  4  agosto 1987, n. 326, recante disposizioni
urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli
per   i   settori  sportivo  e  cinematografico,  per  assicurare  la
continuita'  della riscossione delle imposte dirette e dell'attivita'
di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale,
nonche'  norme  per il differimento di termini in materia tributaria,
e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    "4-bis.  Dal  1  luglio  1988,  le  aliquote  dell'imposta  sugli
spettacoli  di cui al numero 3) della tariffa allegata al decreto del
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono unificate
nella misura dell'8 per cento dei corrispettivi netti.
    4-ter.   Dal   1   luglio  1988,  l'aliquota  dell'imposta  sugli
spettacoli  di  cui  al  numero  4) della suddetta tariffa e' fissata
nella misura del 4 per cento dei corrispettivi netti.
    4-quater. Le aliquote modificate dal presente articolo restano in
vigore sino al 30 giugno 1989.
    4-quinquies. Il comma 1 del presente articolo si applica anche ai
corrispettivi   derivanti   dagli  spettacoli  sportivi  relativi  ai
campionati mondiali di calcio del 1990".
  All'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Per  le  somme riscosse a partire dal 1 novembre 1987 mediante
versamenti  diretti  dai  titolari di gestioni prorogate ai sensi del
comma  1  dell'articolo  2  che non hanno notificato atto di rinuncia
entro  il  5  marzo  1987, la misura dell'aggio di riscossione di cui
all'articolo  3,  secondo  comma,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  603,  e'  pari  al 48 per cento
dell'aggio  per  la  riscossione  mediante ruoli. Le disposizioni del
presente  comma  si  applicano  anche  alle  somme  riscosse mediante
versamenti   diretti   dalle  esattorie  aventi  sede  nella  regione
Sicilia".
  All'articolo 4:
    al  comma  1,  le  parole: "hanno effetto dal 1 gennaio 1987. Per
l'anno  1986"  sono  sostituite  dalle seguenti: "hanno effetto dal 1
gennaio 1988. Per gli anni 1986 e 1987";
    al  comma  3, le parole: "31 dicembre 1987" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1988".
  All'articolo 5:
    il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1.  E'  consentita  l'opzione  per  il  rilascio  della ricevuta
fiscale in luogo dello scontrino fiscale per le seguenti operazioni:
      a)  cessioni  di  beni e somministrazioni di alimenti e bevande
effettuate  in  occasione  di  manifestazioni fieristiche, nei rifugi
montani e nelle carrozze ferroviarie e di ristoro;
      b)  cessioni  di beni effettuate nei mercati generali a privati
consumatori  e  presso  gli impianti di distribuzione di carburanti e
lubrificanti per autotrazione;
      c) cessioni di beni di produzione propria effettuate da imprese
artigiane  negli  stessi  locali  di  produzione  o in quelli ad essi
contigui e fornitura ai committenti, da parte delle medesime imprese,
di  quanto  strettamente  occorrente all'esecuzione dell'opera o alla
prestazione del servizio";
      il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      "3.  Il  secondo  comma  dell'articolo 1 della legge 26 gennaio
1983, n. 18, e' sostituito dal seguente:
      "La  disposizione di cui al precedente comma non si applica per
le   cessioni   di   tabacchi   e   di  altri  beni  commercializzati
esclusivamente  dall'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato,
di  beni  mobili  iscritti  nei  pubblici  registri,  di carburanti e
lubrificanti  per  autotrazione,  di  combustibili liquidi sfusi e di
giornali quotidiani e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli
effettuate  dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 9 febbraio
1963,  n.  59,  nonche' per le cessioni di beni risultanti da fatture
accompagnatorie  o da bolle di accompagnamento e, dal 1 gennaio 1988,
per le cessioni di libri"".
    All'articolo  7,  al  comma  1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "Alle  minori  entrate  recate  dai  commi  4-bis  e  4-ter
dell'articolo 1, valutate per ciascuno degli anni 1988 e 1989 in lire
10  miliardi,  si  fa  fronte mediante la riduzione dell'aggio di cui
all'articolo 3, comma 1".
  All'articolo 8, il comma 2 e' soppresso.
  2.  Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 4 ottobre 1986,
n. 657, e' prorogato al 31 gennaio 1988.
  3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi  gli  effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei  decreti-legge 22 dicembre 1986, n. 881, 13 febbraio 1987, n. 23,
16  aprile  1987,  n. 142, e 8 giugno 1987, n. 221, non convertiti in
legge.
  4.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 ottobre 1987

                               COSSIGA

                              GORIA,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli VASSALLI
 
          AVVERTENZA:

            Il   decreto-legge  4  agosto  1987,  n.  326,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          180 del 4 agosto 1987.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 21 ottobre 1987.

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