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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' istituita, in Pisa, la Scuola superiore di studi universitari
e di perfezionamento S. Anna, nella quale confluiscono la Scuola
superiore di studi universitari e di perfezionamento di cui alla
legge 7 marzo 1967, n. 117, e il regio Conservatorio Sant'Anna di cui
al regio decreto 13 febbraio 1908, n. LXXVIII, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 1908.
2. Essa e' dotata di personalita' giuridica ed autonomia
amministrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti
dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, e successive modificazioni.
NOTE
Note all'art. 1:
- La legge n. 117/1967 concerne l'istituzione in Pisa
della Scuola superiore di studi universitari e di
perfezionamento.
- Il R.D. 13 febbraio 1908, n. LXXVIII, ha approvato lo
statuto organico e il ruolo del personale del regio
Conservatorio femminile di S. Anna in Pisa.
- Il R.D. n. 1592/1933 ha approvato il testo unico delle
leggi sull'istruzione superiore.