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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare fino ai 31
dicembre 1988, con uno o piu' decreti aventi valore di legge
ordinaria, su proposta del Ministro delle finanze di concreto, con i
Ministri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le disposizioni
occorrenti per l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione
e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali
diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio
diverso da quello lampante; nonche' sul prodotto denominato "Jet Fuel
JP/4", sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento
domestico, sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli
combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e
fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), D),
punto 3), F), punto 1), e H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della tabella
B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti tenendo
conto delle variazioni dei prezzi medi europei, che comportino
riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi di consumo all'interno
calcolati secondo il metodo CIP vigente;
b) l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in misura
pari all'importo della variazione dei prezzi medi europei e, per il
"Jet Fuel JP/4", in misura corrispondente al rapporto di tassazione
rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da
quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi l'aumento o la
riduzione di imposta saranno disposti in misura corrispondente alla
variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto
della quantita' di essi mediamente contenuta nei predetti oli
combustibili;
c) per gli oli da gas l'aumento o la riduzione di imposta saranno
disposti in relazione alla sola variazione dei prezzi medi europei
relativa alla destinazione per uso autotrazione; nella stessa misura
saranno disposti l'aumento o la riduzione di imposta per il petrolio
lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico.
2. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della
corrispondente sovrimposta di confine di cui al comma 1 potranno
essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori
entrate gia' acquisite, rivenienti da precedenti decreti di aumento
dell'imposizione, emanati ai sensi della presente legge.
3. I decreti di cui al comma 1 ed il comunicato del CIP devono
essere pubblicati contestualmente nella Gazzetta Ufficiale ed hanno
effetto dalla data della loro pubblicazione.
NOTE
Nota all'art. 1:
La legge n. 32/1973 reca modificazioni al regime fiscale
di alcuni petroliferi da ammettere ad aliquota ridotta di
imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme
prescritte.