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Legge Ordinaria n. 417 del 09/10/1987 (Pubblicata nella G. U del 12 ottobre 1987 n. 238)
Delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1

  1.  Il  Governo  della Repubblica e' delegato ad emanare fino ai 31
dicembre  1988,  con  uno  o  piu'  decreti  aventi  valore  di legge
ordinaria,  su proposta del Ministro delle finanze di concreto, con i
Ministri  del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, le disposizioni
occorrenti per l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione
e  della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali
diverse  dall'acqua  ragia  minerale,  sulla  benzina,  sul  petrolio
diverso da quello lampante; nonche' sul prodotto denominato "Jet Fuel
JP/4", sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento
domestico,  sugli  oli  da gas da usare come combustibile e sugli oli
combustibili   diversi  da  quelli  speciali,  semifluidi,  fluidi  e
fluidissimi,  di  cui  rispettivamente alle lettere E), punto 1), D),
punto  3), F), punto 1), e H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della tabella
B  allegata  alla  legge  19  marzo  1973,  n. 32, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
    a)  l'aumento  o la riduzione di imposta saranno disposti tenendo
conto  delle  variazioni  dei  prezzi  medi  europei,  che comportino
riduzioni  o aumenti dei corrispondenti prezzi di consumo all'interno
calcolati secondo il metodo CIP vigente;
    b) l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in misura
pari  all'importo  della variazione dei prezzi medi europei e, per il
"Jet  Fuel  JP/4", in misura corrispondente al rapporto di tassazione
rispetto  all'aliquota  normale;  per gli oli combustibili diversi da
quelli  speciali,  semifluidi,  fluidi  e  fluidissimi l'aumento o la
riduzione  di  imposta saranno disposti in misura corrispondente alla
variazione  di  aliquota  apportata  agli  oli da gas e tenendo conto
della  quantita'  di  essi  mediamente  contenuta  nei  predetti  oli
combustibili;
    c) per gli oli da gas l'aumento o la riduzione di imposta saranno
disposti  in  relazione  alla sola variazione dei prezzi medi europei
relativa  alla destinazione per uso autotrazione; nella stessa misura
saranno  disposti l'aumento o la riduzione di imposta per il petrolio
lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico.
  2.  I  decreti  di  riduzione dell'imposta di fabbricazione e della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  di  cui al comma 1 potranno
essere  adottati  nei  limiti  di copertura consentiti dalle maggiori
entrate  gia'  acquisite, rivenienti da precedenti decreti di aumento
dell'imposizione, emanati ai sensi della presente legge.
  3.  I  decreti  di  cui  al comma 1 ed il comunicato del CIP devono
essere  pubblicati  contestualmente nella Gazzetta Ufficiale ed hanno
effetto dalla data della loro pubblicazione.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            La  legge n. 32/1973 reca modificazioni al regime fiscale
          di  alcuni  petroliferi da ammettere ad aliquota ridotta di
          imposta  di  fabbricazione  sotto  l'osservanza delle norme
          prescritte.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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