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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 il compenso previsto, per i
medici incaricati, dal secondo comma dell'articolo 38 della legge 9
ottobre 1970, n. 740, modificato dall'articolo 2 della legge 7 giugno
1975, n. 199, e dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 246, e'
aumentato di L. 280.000 mensili lorde.
2. Per i medici incaricati in servizio presso le case di reclusione
di Asinara, Capraia, Favignana, Gorgona e Pianosa, a decorrere dalla
stessa data, il suddetto compenso e' ulteriormente aumentato di L.
130.000 mensili lorde.
NOTE
Nota all'art. 1:
La legge n. 740/1970 concerne l'ordinamento delle
categorie di personale sanitario del quale si occupa la
presente legge. Il secondo comma dell'art. 38 della
predetta legge fissa il compenso lordo mensile spettante ai
medici incaricati del servizio ordinario, i quali
disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi
indicate nella tabella B allegata alla legge stessa.