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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, recante finanziamento
integrativo della spesa per rinnovi contrattuali del pubblico
impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e
del fondo ordinario per la finanza locale, nonche' autorizzazione
alla corresponsione di anticipazioni al personale, e' convertito in
legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b) relativamente agli anni 1988 e 1989, quanto a lire 510
miliardi per ciascuno dei detti anni con utilizzo di quota parte
delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al
capitolo 5935 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1987 e quanto a lire 435 miliardi per ciascuno dei detti anni
mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1987, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti:
"Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria" per lire 177
miliardi e lire 197 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1988 e
1989; "Onere per prepensionamento nel settore dei pubblici trasporti
e ferrovie dello Stato" per lire 198 miliardi per ciascuno degli anni
1988 e 1989; "Aumento degli indennizzi previsti dalla legge 24
dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitu'
militari ed altri oneri connessi" per lire 60 miliardi e lire 40
miliardi, rispettivamente, per gli anni 1988 e 1989".
All'articolo 3, al comma 1, sono soppresse le parole:
", nonche' da quelli che saranno recepiti con decreti del
Presidente della Repubblica, anche se in corso di registrazione
presso la Corte dei conti".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 29 aprile 1987, n. 163, e 30 giugno 1987, n. 251,
nonche' sulla base di disposizioni del decreto-legge 28 agosto 1987,
n. 355, soppresse dalla presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 ottobre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
201 del 29 agosto 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 10 novembre 1987.