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Legge Ordinaria n. 436 del 27/10/1987 (Pubblicata nella G. U del 28 ottobre 1987 n. 252)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia.
     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. Il decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, recante provvedimenti
urgenti  per  il  personale  dell'Amministrazione della giustizia, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 1:
      al  comma  1,  le  parole:  "108  unita'" sono sostituite dalle
seguenti: "200 unita'";
      al  comma  2,  e'  aggiunto,  infine,  il  seguente periodo: "I
reggenti i centri di servizio sociale per adulti, che alla data del 1
gennaio  1984 erano preposti alla direzione dei centri medesimi e che
lo  sono  da  almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto, sono inquadrati nella
qualifica  di  direttore  di  sezione, con decorrenza giuridica dal 1
novembre 1986, ed economica dalla data del decreto di inquadramento";
al comma 3, le parole: "155 unita'" sono sostituite dalle
seguenti: "250 unita'".
    All'articolo 2:
      il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1.  L'organico  del  Corpo degli agenti di custodia, stabilito
dalla  legge  22  dicembre  1981,  n.  773, modificato dalla legge 12
febbraio  1986,  n.  27,  e  dalla legge 22 dicembre 1986, n. 905, e'
aumentato  di  100  unita'  nel  grado di maresciallo maggiore, di 96
unita'  nel  grado  di  maresciallo  capo,  di 96 unita' nel grado di
maresciallo  ordinario,  di  97 unita' nei gradi di vice brigadiere e
brigadiere  e  di  1611  unita'  nel  ruolo  degli  appuntati e delle
guardie".
    All'articolo 3:
      il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1.  Alla  copertura  del 30 per cento dei posti di vigilatrice
penitenziaria disponibili alla data di entrata in vigore del presente
decreto  si  provvede  mediante  l'assunzione  di  coloro che abbiano
prestato  servizio  per  almeno  centottanta  giorni  effettivi negli
istituti   di   prevenzione   e   pena  in  qualita'  di  vigilatrici
penitenziarie straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica  31 marzo 1971, n. 276, anche se sono superati i limiti di
eta' per l'assunzione".
    L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  4  (Provvidenze per il personale civile e per il personale
militare  degli istituti di prevenzione e pena). - 1. A decorrere dal
1  gennaio  1987, la tabella allegata alla legge 3 marzo 1983, n. 65,
relativa  all'indennita'  di  servizio penitenziario per il personale
civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, e'
sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.
    2.  A  decorrere  dal  1  novembre 1987, la tabella allegata alla
legge  3  marzo  1983,  n.  65,  relativa  all'indennita' di servizio
penitenziario  per  il  personale  civile  di  ruolo  e  non di ruolo
dell'Amministrazione   penitenziaria,  e'  sostituita  dalla  annessa
tabella  B.  Le  misure  dell'indennita'  di  servizio  penitenziario
indicate  nella  predetta  tabella  B sono interamente pensionabili e
vanno  corrisposte  anche  con la tredicesima mensilita'. Con decreto
del  Ministro  di  grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del
tesoro   e  per  la  funzione  pubblica,  sentite  le  organizzazioni
sindacali  nazionali  maggiormente  rappresentative  del  settore, le
misure  dell'indennita'  saranno  correlate  ai profili professionali
individuati    per    il    personale   civile   dell'Amministrazione
penitenziaria.  A decorrere dalla stessa data del 1 novembre 1987, e'
abrogato  il  secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 marzo 1983,
n. 65".
    Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:
    "Art.  4-bis (Trattamento economico per gli impiegati direttivi e
per  i  primi  dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria). - 1. In
favore   del   personale   civile   di   ruolo   e   non   di   ruolo
dell'Amministrazione  penitenziaria, a decorrere dal 1 novembre 1987,
si   applicano   le   disposizioni  di  cui  all'articolo  43,  commi
ventiduesimo  e  ventitreesimo,  della legge 1 aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni, riguardanti rispettivamente:
      a)  l'attribuzione  agli  impiegati della carriera direttiva, i
quali, abbiano comunque prestato servizio senza demerito per 15 anni,
del trattamento economico spettante al primo dirigente;
      b)  l'attribuzione agli impiegati della carriera direttiva e ai
primi   dirigenti,  che  abbiano  comunque  prestato  servizio  senza
demerito   per  25  anni,  del  trattamento  economico  spettante  al
dirigente superiore.
  Art. 4-ter (Ufficiali distaccati al Corpo degli agenti di custodia.
Istituzione  del ruolo ad esaurimento). - 1. Gli ufficiali distaccati
da  almeno  cinque  anni  al  Corpo degli agenti di custodia ai sensi
dell'articolo  41  del  decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto
1945,   n.   508,   come  modificato  dall'articolo  26  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, e
dall'articolo  unico  della  legge  25  giugno  1956,  n.  703,  sono
iscritti,  a  domanda,  con  il  grado  rivestito,  in  un  ruolo  ad
esaurimento  degli  ufficiali  del  Corpo  degli  agenti  di custodia
istituito  ai  sensi  della legge di conversione del presente decreto
con effetto dal 1 gennaio 1988.
  2.  Essi  conseguono  l'avanzamento a ruolo aperto fino al grado di
tenente  colonnello  nell'osservanza  dei criteri di cui alla legge 4
agosto 1971, n. 607.
  3. Il servizio prestato nel Corpo dalla data del distacco fino alla
data  di iscrizione nel ruolo ad esaurimento e' computato a tutti gli
effetti.
  4.  Agli  ufficiali  iscritti nel ruolo ad esaurimento si applicano
tutte  le  norme previste per gli ufficiali del Corpo degli agenti di
custodia".
  All'articolo 6:
    il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1.  L'onere  derivante dall'applicazione del presente decreto e'
valutato  in lire 49.117 milioni per l'anno finanziario 1987, in lire
109.828 milioni per l'anno finanziario 1988 e in lire 109.908 milioni
per l'anno finanziario 1989. Ad esso si provvede:
      a)  quanto  a  lire  12.660  milioni  per l'anno 1987 ed a lire
21.775  milioni  per  ciascuno  degli  anni  1988  e  1989,  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1987-1989,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1987,  all'uopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  "Provvedimenti  per  il
personale  dell'Amministrazione  penitenziaria,  relativi ai reggenti
dei  centri  di servizi sociali, al ruolo delle suore incaricate, dei
medici  incaricati  provvisori,  all'organico  degli operai, al ruolo
degli informatici, nonche' a quello dei conducenti di automezzi e del
personale degli uffici UNEP dell'Amministrazione giudiziaria";
      b)  quanto a lire 32.950 milioni per l'anno 1987, a lire 69.435
milioni  per  l'anno  1988  e  lire  69.515  milioni  per l'anno 1989
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini  del  bilancio  triennale  1987-1989,  al medesimo capitolo 6856
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987,
all'uopo   parzialmente   utilizzando   lo  specifico  accantonamento
"Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";
      c)  quanto  a  lire  3.507  milioni  per  l'anno 1987, mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1987-1989, al medesimo capitolo 6856 dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro per l'anno 1987, all'uopo
parzialmente    utilizzando   l'accantonamento   "Riordinamento   del
Ministero  degli  affari  esteri";  quanto  a lire 18.618 milioni per
ciascuno  degli  anni  1988  e  1989,  con quota parte delle maggiori
entrate  derivanti dalla variazione di inquadramento nella tariffa di
vendita  di  marche,  di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed
estera,  nonche'  modifica  di inquadramento di una marca estera e di
denominazione  di  altra marca estera, di cui al decreto del Ministro
delle  finanze 5 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
233 del 6 ottobre 1987".
    La  tabella  allegata  al  decreto-legge  e' sostituita da quelle
annesse alla presente legge.
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi  gli  effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 29 aprile 1987, n. 164, e 30 giugno 1987, n. 252.
  3.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge; munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
  Data a Roma, addi' 27 ottobre 1987

                               COSSIGA

                                GORIA,  Presidente  del Consiglio dei
                                Ministri
                                VASSALLI,   Ministro   di   grazia  e
                                giustizia

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

 
          AVVERTENZA

            Il  decreto-legge  28  agosto  1987,  n.  356,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          201 del 29 agosto 1987.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 11 novembre 1987.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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