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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
(Disposizioni generali)
Art. 1.
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di
previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni e
Aziende autonome, approvati con la legge 22 dicembre 1986, n. 911,
sono introdotte, per l'anno finanziario 1987, le variazioni di cui
alle annesse tabelle.