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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti
urgenti per la finanza locale, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge
20 luglio 1987, n. 293, e 19 settembre 1987, n. 384, il termine per
l'adozione della deliberazione relativa al conto consuntivo
dell'esercizio finanziario 1986 e' prorogato al 31 marzo 1988".
Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente:
"Art. 1-bis (Esercizio provvisorio del bilancio). - 1. L'esercizio
provvisorio del bilancio delle province, dei comuni e dei relativi
consorzi e delle comunita' montane non puo' essere superiore a 4
mesi".
All'articolo 2, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Per l'anno 1988 la facolta' di cui al comma 1 puo' essere
esercitata dai comuni e dalle province, ove la comunicazione non sia
avvenuta entro il termine del 15 novembre 1987".
All'articolo 3:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Lo Stato concorre per gli anni 1987 e 1988 al finanziamento dei
bilanci dei comuni, delle province e delle comunita' montane con i
seguenti fondi:
a) fondo ordinario per la finanza locale, in misura pari alle
erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 del successivo articolo
4;
b) fondo perequativo per la finanza locale, determinato in lire
2.652 miliardi per il 1987 e lire 3.370 miliardi per il 1988, di cui
rispettivamente lire 2.231 miliardi e lire 2.720 miliardi per i
comuni, e lire 421 miliardi e lire 650 miliardi per le province. La
quota annua del fondo perequativo per le province e' comprensiva
degli importi corrispondenti alle riduzioni apportate ai contributi
ordinari secondo il criterio di cui al successivo articolo 4, comma
1, lettera a). Per il solo anno 1987, il fondo perequativo per i
comuni e' maggiorato, in via straordinaria, di lire 840 miliardi.
c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle
province pari, per l'anno 1987, ai contributi dello Stato concessi
per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1986.
Detto fondo e' maggiorato per ciascuno degli anni 1988 e 1989 di lire
1.050 miliardi annui, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire
115 miliardi per le province;
d) fondo ordinario per il finanziamento delle comunita' montane
per un ammontare di lire 40 miliardi per il 1987 e lire 31,2 miliardi
per il 1988;
e) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunita'
montane per un ammontare di lire 20 miliardi per l'anno 1988";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I fondi perequativi per i comuni e le province e il fondo
ordinario per le comunita' montane sono maggiorati del complessivo
importo di lire 623 miliardi per l'anno 1987 e di lire 745 miliardi
per l'anno 1988, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e
comma 2, lettera b), del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355,
concernente il finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi
contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del
fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale,
nonche' per consentire la corresponsione di anticipazioni al
personale";
al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per l'anno 1988 il riparto del fondo di lire 745 miliardi a
comuni, province e comunita' montane e' effettuato con la stessa
proporzione adottata con il citato decreto del 19 maggio 1987".
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Fondo ordinario per la finanza locale). - 1. A valere sul
fondo ordinario per la finanza locale di cui al precedente articolo
3, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a
corrispondere per gli anni 1987 e 1988:
a) a ciascuna provincia un contributo pari all'ammontare delle
somme spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ridotto
progressivamente del 5 per cento annuo costante calcolato sul
contributo ordinario spettante per l'anno 1986. L'importo della
detrazione confluisce annualmente al fondo perequativo;
b) a ciascun comune un contributo pari all'ammontare delle somme
spettanti per l'anno 1986, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del
decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, al netto delle somme la cui
erogazione e' stata rinviata al 1987 ai sensi dello stesso articolo
4, comma 4.
2. Ferma restando l'erogazione dei contributi stabiliti con
l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922, con
l'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55, con l'articolo 4
del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167, e con l'articolo 4 del
decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256, il residuo contributo spettante
a ciascun comune e a ciascuna provincia, per l'anno 1987, e'
corrisposto entro il 31 ottobre 1987. Per l'anno 1988, alla
corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno
entro il primo mese di ciascun trimestre.
3. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro al
Ministero dell'interno, entro il 15 settembre 1987, per l'anno 1987,
ed entro il 30 giugno 1988, per l'anno 1988, della certificazione del
bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo
del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal
legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove
esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai
comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, e' trasmessa dal
Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica e alla Corte dei conti - sezione enti
locali.
4. Per l'anno 1987, le modalita' delle certificazioni sono state
stabilite dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
in data 3 aprile 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987. Per l'anno 1988, le
modalita' delle certificazioni sono stabilite con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione
nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia,
entro il 15 novembre 1987.
5. Il certificato del bilancio e' allegato al bilancio di
previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di
controllo, il quale e' tenuto ad attestare che il certificato stesso
e' regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del
bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame
del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le
modalita' stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 4, al
Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente".
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Fondo perequativo per la finanza locale). - 1. A valere
sul fondo perequativo di lire 421 miliardi per il 1987 e lire 650
miliardi per il 1988 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il
Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascuna
provincia:
a) quote pari a lire 261 miliardi per il 1987 e lire 229 miliardi
per il 1988, secondo i seguenti criteri:
1) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente
al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione
secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;
2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione di eta'
compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima
rilevazione dell'ISTAT;
3) per il 20 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade
provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;
4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni
territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT;
5) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente
in ciascuna provincia, come sopra indicata, moltiplicata per il
reciproco del reddito medio pro capite della provincia stessa, quale
risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per
l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi
dati disponibili al momento della ripartizione;
b) le quote di lire 160 miliardi e di lire 421 miliardi consolidate
per ciascuno degli anni 1987 e 1988 nelle misure corrisposte, per
ciascun ente, negli esercizi precedenti.
2. A valere sui fondi perequativi di lire 2.231 miliardi per l'anno
1987 e di lire 2.720 miliardi per l'anno 1988, di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno e' autorizzato a
corrispondere:
a) le quote pari a lire 591 miliardi e 459 miliardi relative,
rispettivamente, agli anni 1987 e 1988, secondo i seguenti criteri:
1) per l'80 per cento in proporzione alla popolazione residente
al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di
ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un
coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo
di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun
comune. Il coefficiente moltiplicatore e' ulteriormente ponderato con
il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro
1,12 per i comuni interamente montani, purche' il coefficiente
massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di
montanita' e' quella fissata per legge. A tal fine e' definita,
secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione
di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel
logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati
mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi
quadrati delle medie pro capite delle spese correnti dei vari servizi
dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa
corrente e' quella risultante dal certificato del conto consuntivo
1983 dei comuni che, nelle varie classi demografiche, hanno un
comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto
delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi
passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e
compensative delle entrate. Le classi demografiche sono cosi'
definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da
2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a
19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999,
da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre.
Per il 1988 si applica il coefficiente 2 per i comuni individuati in
applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293, e 19 settembre
1987, n. 384;
2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente
in ciascun comune, moltiplicata per il reciproco del reddito medio
pro capite della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime
appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente
articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento
della ripartizione;
b) una quota pari a lire 200 miliardi per l'anno 1987 e lire 30
miliardi per l'anno 1988 tra i comuni il cui contributo pro capite,
ordinario e perequativo, spettante per l'anno 1986 ai sensi degli
articoli 4, comma 4, e 5, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 1986,
n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n.
488, risulti pari o inferiore all'80 per cento della media nazionale
dei contributi ordinari e perequativi della classe di appartenenza. A
questo fine le ultime due classi demografiche sono unificate. La
ripartizione e' effettuata secondo i criteri di cui alla precedente
lettera a), numeri 1) e 2);
c) le quote di lire 1.440 miliardi e di lire 2.231 miliardi; tali
quote sono consolidate per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
3. I contributi perequativi sono integralmente corrisposti entro il
31 maggio di ciascun anno.
4. L'importo di lire 840 miliardi di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b), e' attribuito dal Ministero dell'interno a ciascun comune
secondo i criteri di cui al comma 2, lettera a), del presente
articolo.
5. L'ammontare delle somme spettanti ai comuni e alle province ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, e' attribuito:
a) per le province, con i criteri di cui al comma 1, lettera a),
numeri da 1) a 4) del presente articolo, con la conseguente
rideterminazione proporzionale delle quote;
b) per i comuni, con i criteri di cui al comma 2, lettera a),
numero 1) del presente articolo".
All'articolo 6:
al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
"b) per i mutui contratti dai comuni in ciascuno degli anni 1987 e
1988, entro il limite massimo di lire 14.327 per abitante, maggiorato
di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20
milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i
comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999,
da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a
19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno antecedente,
rilevati dall'ISTAT;
c) per i mutui contratti dalle province in ciascuno degli anni 1987
e 1988, in misura pari a lire 2.048 per abitante. La popolazione
residente e' computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo
anno antecedente, rilevati dall'ISTAT".
al comma 3, le parole: "negli anni 1986 e 1987" sono sostituite
dalle seguenti: "negli anni 1986, 1987 e 1988".
al comma 4, dopo le parole: "28 febbraio 1988" sono aggiunte le
seguenti: "e del 28 febbraio 1989 per i mutui contratti nel 1988"; e
le parole: "per i mutui contratti nell'anno 1987" sono sostituite
dalle seguenti: "per i mutui contratti negli anni 1987 e 1988";
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. All'articolo 7, comma 13, della legge 22 dicembre 1986, n.
910, le parole da: "e' posto a carico del bilancio dello Stato" fino
a: "citata legge n. 887 del 1984" sono sostituite dalle seguenti: "e'
posto a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 1987,
con analoga corrispondente riduzione del contributo erariale per lo
sviluppo degli investimenti attribuito ai sensi dell'articolo 6,
quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887";
al comma 6, le parole: "per i mutui contratti nell'anno 1987"
sono sostituite dalle seguenti: "per i mutui contratti negli anni
1987 e 1988".
Dopo l'articolo 6, e' aggiunto il seguente:
"Art. 6-bis (Interpretazione autentica). - 1. Le disposizioni di
cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre
1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1978, n. 43, devono intendersi applicabili alle annualita' dovute dal
comune di Napoli, ai sensi del terzo e del quarto comma dell'articolo
3 della legge 27 gennaio 4962, n. 7, a titolo di rimborso delle somme
anticipate dallo Stato a tutto il 31 dicembre 1980.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione
autentica".
All'articolo 7:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle
comunita' montane, di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera
d), il Ministero dell'interno assegna una quota di lire 40 milioni a
ciascuna comunita' montana, al netto, per l'anno 1987, del contributo
stabilito con l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n.
922. La restante disponibilita' del fondo viene ripartita tra le
comunita' montane in proporzione alla popolazione montana residente
al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati
pubblicati dall'ISTAT";
al comma 2, le parole: "L'erogazione del contributo" sono
sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 1987, l'erogazione del
contributo"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per
l'anno 1988, l'erogazione del contributo spettante e' subordinata
alla presentazione, entro il 30 giugno 1988, ai Ministeri
dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, di apposita certificazione del bilancio di previsione e
del conto consuntivo del penultimo anno precedente, le cui modalita'
sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
sentita l'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani, entro il
15 novembre 1987. Alla erogazione del residuo contributo provvede il
Ministero dell'interno entro il 31 luglio 1988";
al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale
norma esplica efficacia anche nei confronti dei consorzi costituiti
tra comuni e province".
All'articolo 8:
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. E' autorizzata la spesa di lire 157 miliardi per l'anno 1987 e
di lire 168 miliardi per l'anno 1988, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero del bilancio e della programmazione
economica, per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93";
al comma 9, le parole: "28 febbraio 1988" sono sostituite dalle
seguenti: "28 febbraio dell'anno successivo a quello della
contrazione del mutuo".
All'articolo 9:
al comma 5, le parole da: "L'importo delle perizie" sino alla
fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "L'importo delle
perizie suppletive e di variante ai progetti esecutivi approvati
successivamente al 1 gennaio 1983 non puo' superare il 30 per cento
dell'importo dei lavori previsti nel progetto originale deliberato.
Qualora il finanziamento dell'opera venga effettuato con il ricorso
al credito, l'importo del mutuo suppletivo potra' essere comprensivo,
oltre che delle variazioni di spesa dei lavori nella misura massima
di cui al precedente comma, anche delle variazioni delle altre
componenti il quadro economico, compresa la revisione prezzi";
al comma 7, dopo le parole: "alla costruzione" sono aggiunte le
seguenti: "o ristrutturazione";
al comma 9, dopo la parola: "relativi" sono aggiunte le seguenti:
"a domande gia' presentate alla data del 31 agosto 1987 ed".
All'articolo 10:
al comma 2, le parole: "Per l'anno 1987" sono sostituite dalle
seguenti: "Per ciascuno degli anni 1987 e 1988"; dopo le parole: "600
miliardi" sono aggiunte le seguenti: "annui"; ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "I mutui di cui al presente comma possono
essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari,
direttamente ai consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni
stessi facciano parte, purche' l'intervento sia realizzato sul
proprio territorio";
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Per l'anno 1987 rimane fermo il termine del 31 maggio 1987
stabilito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 maggio 1987,
n. 167. Per l'anno 1988 tale termine e' fissato al 31 marzo. Gli enti
locali devono inoltrare le richieste di finanziamento alla Cassa
depositi e prestiti sulla base di progetti esecutivi approvati, entro
i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"13-bis. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere i
mutui di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 1 luglio
1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
1986, n. 488, anche ai consorzi di comuni e di province".
Dopo l'articolo 10, e' aggiunto il seguente:
"Art. 10-bis (Indebitamento delle aziende locali). - 1. I mutui
contratti dalle aziende speciali degli enti locali devono essere
garantiti con delegazioni di pagamento sulle proprie entrate
effettiva accertate in base al conto aziendale dell'esercizio
precedente, reso dalla commissione amministratrice e deliberato dal
consiglio comunale o provinciale ovvero dall'assemblea consortile, ai
sensi dell'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 15
ottobre 1925, n. 2578. Il rilascio delle delegazioni di pagamento e'
effettuato secondo le modalita' di cui all'articolo 2, secondo comma,
della legge 4 luglio 1967, n. 537, con esclusione della
sottoscrizione da parte del rappresentante legale dell'ente locale.
2. Nessun mutuo puo' essere direttamente contratto dalle aziende se
l'importo degli interessi di ciascuna rata annuale di ammortamento,
gravante sul bilancio della azienda, sommato all'ammontare degli
interessi dei mutui precedentemente contratti, supera il 25 per cento
delle entrate di cui al comma 1. Nessun mutuo puo', comunque, essere
contratto se dal conto consuntivo del penultimo esercizio e dal
bilancio preventivo dell'esercizio in cui e' deliberata l'assunzione
del mutuo risulti un disavanzo di gestione.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo,
terzo e quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843.
4. L'indebitamento per anticipazioni di tesoreria o di cassa delle
aziende non puo' superare complessivamente il limite dei tre
dodicesimi delle entrate ordinarie accertate nell'anno precedente.
5. Ai fini del ricorso alle anticipazioni di tesoreria o di cassa
l'azienda e' tenuta, nel caso in cui il servizio di tesoreria o di
cassa sia espletato da piu' istituti di credito, a comunicare
all'istituto interessato l'ammontare dell'anticipazione al momento
disponibile sulla base di quanto disposto al comma 4. E' fatto
comunque divieto all'istituto di credito di concedere l'anticipazione
in mancanza della predetta comunicazione.
6. Le disposizioni del presente articolo sono estese, in quanto
applicabili, alle societa' per azioni a prevalente capitale di enti
locali territoriali che gestiscono pubblici servizi".
Dopo l'articolo 11, e' aggiunto il seguente:
"Art. 11-bis (Interpretazione autentica). - 1. Alle disposizioni
recate dall'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come
sostituito dall'articolo 16-bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n.
318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n.
488, continuano ad applicarsi le norme stabilite dalla legge 29
ottobre 1984, n. 720".
All'articolo 12:
al comma 1, dopo le parole: "32 per cento per l'anno 1987" sono
aggiunte le seguenti: "ed al 36 per cento per l'anno 1988"; e dopo la
parola: "danneggiati" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' per i
comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987,
n. 293 e 19 settembre 1987, n. 384,";
al comma 2, le parole: "per l'anno 1987" sono sostituite dalle
seguenti: "per l'anno 1988"; e le parole: "entro il 31 marzo 1988"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1989";
al comma 3, le parole: "30 settembre 1987" sono sostituite dalle
seguenti: "31 marzo 1988";
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. La cremazione di cui al titolo XVI del decreto del Presidente
della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e' servizio pubblico
gratuito al pari della inumazione in campo comune indicata
all'articolo 68 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.
Il costo per le cremazioni di salme di persone non indicate
all'articolo 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
803 del 1975, eseguite per conto di comuni sprovvisti di apposita
area, e' rimborsato dai comuni nei quali le persone avevano in vita
la residenza all'ente gestore dell'impianto secondo una tariffa
stabilita entro il 31 dicembre 1987 con decreto del Ministro
dell'interno, sentiti l'ANCI e la CISPEL".
All'articolo 13, al comma 1, le parole: "Per l'anno 1987" sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 1987 e 1988".
All'articolo 15, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. A decorrere dalle bollette e fatture emesse dall'impresa
distributrice dell'energia elettrica dal 1 gennaio 1988, e
comprendenti tra i mesi indicati quello di febbraio 1988, le misure
dell'addizionale di lire 14, lire 6 e lire 8, di cui al comma 1, sono
aumentate rispettivamente a lire 15, lire 6,5 e lire 8,5".
All'articolo 16, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"8-bis. Per il 1988 la copertura di cui al comma 2 non puo' essere
inferiore al 60 per cento. Il relativo aumento delle tariffe deve
essere deliberato entro il 31 dicembre 1987. Si applica la
disposizione di cui al comma 3.
8-ter. La facolta' di cui al comma 5 puo' essere esercitata, nei
limiti e secondo le modalita' ivi previsti, anche per l'anno 1988. Le
relative deliberazioni devono essere adottate entro il 31 dicembre
1987.
8-quater. Gli aumenti deliberati per l'anno 1988 ai sensi del comma
8-bis e la maggiorazione deliberata ai sensi del comma 8-ter sono
iscritti a ruolo e sono riscossi in due rate con scadenza nei mesi di
giugno e settembre 1988.
8-quinquies. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni per
l'anno 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio pro
capite provinciale, e' corrisposta a titolo provvisorio in attesa che
l'ente abbia dimostrato di aver iscritto a ruolo per l'anno stesso un
ammontare della tassa non inferiore alla misura prevista dal comma
8-bis. L'ente e' tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1989,
apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal
segretario e dal ragioniere ove esista. In caso di mancata
osservanza, l'ente e' tenuto alla restituzione della quota.
8-sexies. Le modalita' delle certificazioni sono stabilite entro il
30 settembre 1988, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni italiani".
Dopo l'articolo 16, e' aggiunto il seguente:
"Art. 16-bis (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).
- 1. A decorrere dall'anno 1988, e' obbligatoria per i comuni e le
province l'istituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche prevista dagli articoli 192 e seguenti del testo unico per
la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.
1175, e successive modificazioni ed integrazioni. Le relative tariffe
sono aumentate, con effetto dal 1 gennaio 1988, del 30 per cento.
2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 273 del citato
testo unico per la finanza locale, le tariffe per l'anno 1988
dovranno essere deliberate entro il 31 dicembre 1987.
3. L'omologazione del Ministero delle finanze, richiesta a norma
del combinato disposto degli articoli 102 del testo unico della legge
comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n.
383, 21 e 273 del citato testo unico per la finanza locale, non
condiziona l'esecutivita' dei provvedimenti che sono soggetti
all'omologazione".
All'articolo 18:
il comma 3 e' soppresso;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"6-bis. Con effetto dal 1 gennaio 1988 e' soppressa la facolta'
dell'ulteriore aumento del 30 per cento di cui alla lettera b)
dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.
6-ter. Con effetto dal 1 gennaio 1988 le tariffe in materia di
imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche
affissioni sono aumentate del 50 per cento. L'aumento e' del 20 per
cento se e' stata esercitata entro il 31 dicembre 1987 la facolta' di
cui alla lettera b) dell'articolo 25 del decreto-legge citato al
comma 6-bis.
6-quater. Con effetto dal 1 gennaio 1988 le tariffe di cui al comma
6-ter si applicano nella misura massima".
All'articolo 19:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le tariffe degli acquedotti comunque gestiti dagli enti locali
devono, nel secondo semestre dell'anno 1987, assicurare la copertura
di almeno il 60 per cento di tutti i costi di gestione, comprese le
spese di personale, per beni, servizi e trasferimenti e per gli oneri
di ammortamento dei mutui, esclusi quelli finanziati con contributo
statale o regionale, che per gli stessi sono stati contratti sia
direttamente dall'ente gestore o dall'azienda, sia dagli enti
proprietari o consorziati. Il consiglio dell'ente delibera, entro il
30 settembre 1987, per l'anno 1987 e per gli anni seguenti, nella
stessa seduta in cui approva il bilancio annuale, l'adeguamento della
tariffa in relazione alla quantita' di acqua erogata o
convenzionalmente determinata nell'esercizio precedente. Per l'anno
1988 le tariffe degli acquedotti devono coprire almeno il 70 per
cento dei costi di gestione";
al comma 4, le parole: "per l'anno 1987" sono sostituite dalle
seguenti: "per gli anni 1987 e 1988"; e dopo le parole "entro il 31
marzo 1988" sono aggiunte le seguenti: "ed entro il 31 marzo 1989";
al comma 5, dopo le parole: "entro il 30 settembre 1987" sono
aggiunte le seguenti: "ed entro il 30 settembre 1988".
Dopo l'articolo 19, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 19-bis (Canone per la raccolta e la depurazione delle acque).
- 1. Il limite massimo previsto dal trentesimo comma dell'articolo 6
della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' elevato a lire 400. I
conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del
servizio per l'anno 1987 entro il 30 ottobre 1987 e per l'anno 1988
entro il 31 dicembre 1987.
"Art. 19-ter (Diritti di segreteria). - 1. I diritti di segreteria
di cui al numero 4 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962,
n. 604, come modificata dall'articolo 27 del decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 1983, n. 131, sono cosi' modificati:
a) sulle prime lire 100.000, lire 12.000;
b) sugli importi eccedenti lire 100.000 fino a lire 2 milioni, il
2,5 per cento;
c) sugli importi eccedenti lire 2 milioni fino a lire 10 milioni,
l'1,3 per cento;
d) sugli importi eccedenti lire 10 milioni fino a lire 60
milioni, lo 0,80 per cento;
e) sugli importi eccedenti lire 60 milioni fino a lire 300
milioni, lo 0,60 per cento;
f) sugli importi eccedenti lire 300 milioni fino a lire un
miliardo, lo 0,30 per cento;
g) oltre lire un miliardo, lo 0,15 per cento".
All'articolo 21, al comma 1, le parole: "non oltre il periodo 1
gennaio 1987-31 marzo 1988" sono sostituite dalle seguenti: "non
oltre il periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988".
All'articolo 22:
al comma 1, le parole: "1 gennaio 1988" sono sostituite dalle
seguenti: "1 gennaio 1989"; e dopo le parole: "retribuzione soggetta
a contributo" sono aggiunte le seguenti: ", l'ammontare dei
contributi indicati nei mandati";
al comma 3, e' soppressa la parola: "direttamente";
al comma 4, sono soppresse le parole: ", gli importi dei
versamenti effettuati, nonche' copia delle distinte relative all'anno
precedente";
al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con
effetto dal 1 gennaio 1989, il disposto del comma 21 dell'articolo 2
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' esteso alle
variazioni di carattere individuale del trattamento economico di
attivita' di servizio";
al comma 7, le parole: "31 dicembre 1987" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1988".
All'articolo 23, al comma 1, dopo la parola: "comuni" sono aggiunte
le seguenti: ", dai consorzi di comuni".
Dopo l'articolo 24, e' aggiunto il seguente:
"Art. 24-bis (Atti di pignoramento delle somme degli enti sui conti
di tesoreria unica). - 1. Dopo l'articolo 1 della legge 29 ottobre
1984, n. 720, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. I pignoramenti ed i sequestri, a carico degli
enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1,
delle somme affluite nelle contabilita' speciali intestate ai
predetti enti ed organismi pubblici si eseguono, secondo il
procedimento disciplinato al capo III del titolo II del libro III del
codice di procedura civile, con atto notificato all'azienda o
istituto cassiere o tesoriere dell'ente od organismo contro il quale
si procede nonche' al medesimo ente od organismo debitore.
2. Il cassiere o tesoriere assume la veste del terzo ai fini della
dichiarazione di cui all'articolo 547 del codice di procedura civile
e di ogni altro obbligo e responsabilita' ed e' tenuto a vincolare
l'ammontare per cui si procede nelle contabilita' speciali con
annotazione nelle proprie scritture contabili.
3. In caso di pignoramenti o sequestri di entrate proprie degli
enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1
eseguiti anteriormente al versamento di queste in contabilita'
speciale, il cassiere o tesoriere provvede ugualmente al dovuto
versamento nella contabilita' speciale con annotazione del relativo
vincolo.
4. Restano ferme le cause di impignorabilita', insequestrabilita'
ed incedibilita' previste dalla normativa vigente, nonche' i vincoli
di destinazione imposti, o derivanti dalla legge"".
L'articolo 29 e' sostituito dal seguente:
"Art. 29 (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante
dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quello
derivante dagli articoli 3, comma 2, 10, comma 11, e 23, valutato in
lire 22.213.400 milioni per l'anno 1987, lire 23.126.200 milioni per
l'anno 1988 e lire 2.220.000 milioni per l'anno 1989, si provvede:
a) quanto a lire 21.105.000 milioni per l'anno 1987 e lire
21.738.200 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1987, utilizzando l'accantonamento
"Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese
comunita' montane)";
b) quanto a lire 850.000 milioni per l'anno 1987, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987,
utilizzando l'accantonamento "Contributo aggiuntivo in favore degli
enti locali";
c) quanto a lire 157.000 milioni per l'anno 1987 e lire 168.000
milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1987, utilizzando l'accantonamento "Contributi in favore delle
comunita' montane";
d) quanto a lire 1.100.000 milioni per l'anno 1988 e lire
2.200.000 milioni per l'anno 1989, utilizzando le proiezioni per gli
stessi anni 1988 e 1989 dell'accantonamento "Concorso statale per
mutui contratti dagli enti locali per finalita' di investimento"
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;
e) quanto a lire 1.400 milioni per l'anno 1987 e lire 20.000
milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1987, utilizzando parte dell'accantonamento
"Incentivi per lo sviluppo economico dell'arco alpino";
f) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1987, mediante
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7232 dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987, riduzione
conseguente alle economie risultanti per effetto della cessazione
nell'anno 1987 dei contributi erariali di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, sui mutui contratti dai comuni e
dalle province;
g) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1988, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Somme da
corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi
soppressi nonche' per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR -
Contributi straordinari alle camere di commercio".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Dopo l'articolo 29, e' aggiunto il seguente:
"Art. 29-bis (Ulteriore disposizione finanziaria). - 1. A valere
sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 1592, 1598 e 1599 dello stato
di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987, una
ulteriore quota pari, rispettivamente, a lire 6 miliardi, a lire 889
miliardi ed a lire 105 miliardi e' ripartita secondo le disposizioni
dell'articolo 5, comma 4, del presente decreto".
L'articolo 30 e' soppresso.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 30 dicembre 1986, n. 922, 2 marzo 1987, n. 55, 2
maggio 1987, n. 167, e 30 giugno 1987, n. 256, non convertiti in
legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 ottobre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
AMATO, Ministro del tesoro
FANFANI, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
203 del 1 settembre 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 14 novembre 1987.