Novità: Tempo di Natale, GENERA le cartelle per la tombola ed ESTRAI i numeri
Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 441 del 29/10/1987 (Pubblicata nella G. U del 31 ottobre 1987 n. 255)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. I comuni, i consorzi di comuni e le comunita' montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino ad un limite massimo complessivo di lire 1.350 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e per il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986, nonche' per la realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento sono a totale carico dello Stato. 2. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltra alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti che, sulla base delle indicazioni tecniche gia' fornite dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale di cui al comma 7 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, risultano da finanziare con priorita'. La Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione del mutuo previa domanda dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino ad un importo complessivo massimo di lire 275 miliardi". Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti: "Art. 1-bis. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 presentano alle regioni i progetti per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986 con l'indicazione dei tempi e delle modalita' di attuazione dei lavori nonche' dei costi previsti, accompagnati dalla relativa richiesta di mutuo indirizzata alla Cassa depositi e prestiti e da uno studio di impatto ambientale. 2. Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto, previo accertamento dell'idoneita' delle soluzioni proposte e delle loro compatibilita' ambientali, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti nonche' l'efficienza della gestione e la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti. 3. Entro ulteriori trenta giorni, la regione predispone e trasmette al Ministro dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorita'. 4. Il Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni, provvede alla ripartizione dei fondi disponibili tra le regioni, fino ad un importo complessivo massimo di 650 miliardi di lire, assicurando priorita' ai progetti che realizzano recupero di energia, di calore e di materie seconde, e trasmette alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo relative ai progetti ammessi al finanziamento. Art. 1-ter. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente definisce, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le finalita' del presente articolo, criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alla realizzazione di nuovi impianti, con particolare riferimento alle soluzioni indicate all'articolo 3, comma 1. 2. Le regioni, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono al Ministro dell'ambiente i piani di cui al comma 1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili, che e' effettuata con decreto del medesimo Ministro entro gli ulteriori trenta giorni. 3. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, individuati dai piani regionali, predispongono i progetti e li inoltrano, corredati dalle relative richieste di mutuo, alla regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'approvazione secondo le procedure di cui all'articolo 3-bis. 4. Entro i successivi centocinquanta giorni le regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorita'. Art. 1-quater. - 1. I lavori di adeguamento degli impianti o di realizzazione di nuovi impianti di smaltimento devono iniziare entro centoventi giorni dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio. L'affidamento dei lavori puo' avvenire sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente piu' vantaggiosa in base ad una pluralita' di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584. 2. La provincia territorialmente competente esercita funzioni di controllo sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla rispondenza dei medesimi al progetto approvato, riferendo semestralmente alla regione. Art. 1-quinquies. - 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, quanto a lire 100 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Giacimenti ambientali" e, quanto a lire 50 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale"". L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. I progetti per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti di trattamento e di stoccaggio definitivo dei rifiuti urbani, speciali nonche' tossici e nocivi esistenti alla data del 31 dicembre 1986, di cui non siano titolari i soggetti indicati dal comma 1 dell'articolo 1, devono essere presentati alle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con l'indicazione dei tempi e delle modalita' di attuazione dei lavori nonche' dei costi previsti e con una relazione sulla compatibilita' ambientale degli impianti. 2. Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto, previo accertamento dell'idoneita' delle soluzioni proposte e delle loro compatibilita' ambientali, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti nonche' l'efficienza della gestione e la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti". L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Le regioni adempiono ai compiti che loro derivano dalle competenze di cui all'articolo 6, lettere a), b) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, entro il 1 marzo 1988 e trasmettono gli atti adottati al Ministro dell'ambiente. Nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 6, lettera a), del predetto decreto n. 915 del 1982, le regioni determinano le modalita' di realizzazione del piano e favoriscono la raccolta differenziata e le soluzioni di smaltimento che consentano il riutilizzo, il riciclaggio e l'incenerimento con recupero di energia. Le regioni debbono, in particolare, determinare le modalita' di selezione, preliminare all'incenerimento, al compostaggio e al riciclaggio, dei rifiuti solidi urbani, con specifico riferimento alle materie plastiche cloro-derivate. I comuni istituiscono obbligatoriamente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, come definito dalla delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982. L'individuazione delle zone ai sensi dell'articolo 6, lettera b), del medesimo decreto, costituisce variante agli strumenti urbanistici. 2. Il Ministro dell'ambiente esamina, ai fini dell'articolo 4, lettere a), b), c) ed h), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, i piani inviati dalle regioni e trasmette nei successivi sessanta giorni eventuali osservazioni per opportune modifiche ed integrazioni dei piani medesimi. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva il Ministro dell'ambiente". Dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente: "Art. 3-bis. - 1. Fatti salvi i progetti gia' approvati o per i quali l'istruttoria sia stata positivamente conclusa, la regione provvede all'istruttoria dei progetti dei nuovi impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti urbani, speciali nonche' tossici e nocivi, mediante apposite conferenze cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti nonche' i rappresentanti degli enti locali interessati. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali e territoriali. Sulla base delle risultanze della conferenza, la giunta regionale approva il progetto entro centoventi giorni dalla data di presentazione agli uffici regionali competenti. 2. L'approvazione, ai sensi del comma 1, sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta - la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 3. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al nono comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 312 del 1985". L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 1 non provvedano, nei termini previsti dal presente decreto al potenziamento e all'adeguamento degli impianti di cui all'articolo 1-bis alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la regione puo' intervenire in via sostitutiva anche avvalendosi dei finanziamenti, ove disponibili, di cui al medesimo articolo 1. 2. Qualora gli enti individuati dai piani regionali di cui all'articolo 1-ter, quali titolari della realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani non provvedano alla loro realizzazione nei termini stabiliti dalla regione, questa si sostituisce ad essi nell'esecuzione delle opere, anche avvalendosi dei finanziamenti, ove disponibili, di cui all'articolo 1. 3. In caso di inadempienza della regione, il Ministro dell'ambiente puo' provvedere, in via sostitutiva, nominando un commissario ad acta che, ove occorra, si avvale anche dei finanziamenti di cui all'articolo 1. 4. Nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo, gli oneri comunque derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti sono posti a carico dei comuni che debbono utilizzarli". L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approvano piani per la bonifica di aree inquinate che, entro i successivi trenta giorni, sono trasmessi al Ministro dell'ambiente il quale provvede alla ripartizione tra le regioni delle disponibilita' di cui al comma 5. 2. I piani di cui al comma 1 devono prevedere: a) l'ordine di priorita' degli interventi; b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti; c) i soggetti cui compete l'intervento e gli enti che ad essi devono sostituirsi in caso di inadempienza; d) le modalita' per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale; e) la stima degli oneri finanziari; f) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare; g) le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente. 3. In caso di inadempienza regionale il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva in relazione alle singole aree di intervento, tenendo conto anche dell'attivita' tecnica ed amministrativa eventualmente gia' posta in essere dalla regione. 4. Il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente al Parlamento, a partire dal 30 settembre 1988, sullo stato di avanzamento dei piani di bonifica. 5. All'onere derivante dagli interventi di cui al presente articolo, valutato in lire 50 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale"". All'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Ministro dell'ambiente predispone, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mappa completa delle discariche e degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali, compresi quelli tossici e nocivi. A tal fine, le regioni e gli enti locali sono tenuti a trasmettere i dati e le informazioni in loro possesso su richiesta del Ministro dell'ambiente". Dopo l'articolo 6, e' aggiunto il seguente. "Art. 6-bis. - 1. A partire dal 1 gennaio 1989 i sacchetti e le buste utilizzati per l'asporto di merci e gli imballaggi e i contenitori per liquidi alimentari devono consentire uno smaltimento senza comportare gravi problemi di inquinamento ne' pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica; devono, inoltre, favorire una rapida biodegradabilita' o un agevole recupero con possibilita' di riciclaggio. 2. A partire dal 1 gennaio 1989 su tali contenitori dovra' essere indicato un marchio che consenta di identificare il materiale impiegato per la fabbricazione ed un invito a non abbandonare il contenitore nell'ambiente. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa le norme attuative e le modalita' di attuazione dei commi 1 e 2. Sono di conseguenza cosi' modificati i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 29 dicembre 1984". All'articolo 7, al comma 1, sono soppresse le parole: "tipo, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro,". All'articolo 8: al comma 1, le parole: "sono differiti al 1 marzo 1988" sono sostituite dalle seguenti: "sono differiti fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"; i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. I termini di adeguamento di cui al comma 1 sono differiti alla data di ultimazione dei lavori prevista dall'articolo 1-quater, qualora l'impianto sia stato finanziato ai sensi del presente decreto. 3. Per i soggetti di cui all'articolo 1 che non ottengano i mutui dalla Cassa depositi e prestiti nonche' per i soggetti di cui all'articolo 2, le regioni stabiliscono i termini entro i quali i lavori di adeguamento devono iniziare ed essere ultimati. In ogni caso i lavori devono essere iniziati non oltre centoventi giorni dall'approvazione del progetto e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio". All'articolo 10: al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: "L'albo nazionale e' articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione, che provvedono alla raccolta delle domande di iscrizione delle imprese interessate e alla trasmissione delle stesse all'albo nazionale"; al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le imprese esercenti l'attivita' di trasporto dei rifiuti, l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione di cui al citato articolo 6, lettera d). Le relative garanzie finanziarie sono prestate a favore dello Stato secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente". Dopo l'articolo 10, e' aggiunto il seguente: "Art. 10-bis. - 1. Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, debbono essere considerati rifiuti speciali, a tutti gli effetti, quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze". All'articolo 11, al comma 1, le parole "di concerto con il Ministro dei trasporti," sono sostituite dalle seguenti: "sentiti i Ministri della sanita' e dei trasporti e". All'articolo 12: al comma 1, le parole: "e nel rispetto delle normative comunitarie in materia" sono sostituite dalle seguenti: ", nel rispetto delle normative comunitarie in materia e con la garanzia del rispetto delle norme legislative dei Paesi riceventi"; al comma 2, dopo le parole: "Al Ministero della marina mercantile" sono aggiunte le seguenti: "e al Ministero della sanita'"; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le spedizioni dei rifiuti dall'Italia possono aver luogo solo previa comunicazione, per iscritto, agli uffici competenti della regione o della provincia autonoma nel cui territorio sono depositati i rifiuti oggetto della spedizione e al Ministro dell'ambiente. Se la regione o il Ministro dell'ambiente non muovono obiezioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la spedizione puo' essere effettuata". All'articolo 14: al comma 5, dopo le parole: "Ministero dell'ambiente" sono aggiunte le seguenti: ", sulla base di programmi regionali,"; il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5, valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1988 e in lire 50 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Giacimenti ambientali"". Dopo l'articolo 17, e' aggiunto il seguente: "Art. 17-bis. - 1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani solidi e liquidi, eseguiti per conto degli enti territoriali". 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 dicembre 1986, n. 924, 28 febbraio 1987, n. 54, 2 maggio 1987, n. 168 e 30 giugno 1987, n. 258. 3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 ottobre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri RUFFOLO, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 203 del 1 settembre 1987. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 16 novembre 1987.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)