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Legge Ordinaria n. 441 del 29/10/1987 (Pubblicata nella G. U del 31 ottobre 1987 n. 255)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il  decreto-legge  31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni
urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti, e' convertito in legge
con le seguenti modificazioni:
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  1.  -  1.  I  comuni,  i consorzi di comuni e le comunita'
montane  sono  autorizzati  ad assumere mutui ventennali con la Cassa
depositi  e  prestiti,  fino ad un limite massimo complessivo di lire
1.350  miliardi,  per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del
Presidente  della  Repubblica  10  settembre  1982,  n. 915, e per il
potenziamento  degli  impianti  esistenti  alla  data del 31 dicembre
1986,  nonche'  per  la  realizzazione  di  nuovi impianti e relative
attrezzature  e  infrastrutture  per  il  trattamento e lo stoccaggio
definitivo  dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento sono
a totale carico dello Stato.
    2.  Il  Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,
inoltra  alla  Cassa  depositi  e prestiti l'elenco dei progetti che,
sulla  base delle indicazioni tecniche gia' fornite dalla commissione
tecnico-scientifica  per  la valutazione dei progetti di protezione o
risanamento ambientale di cui al comma 7 dell'articolo 14 della legge
28  febbraio  1986,  n. 41, risultano da finanziare con priorita'. La
Cassa  depositi e prestiti provvede alla concessione del mutuo previa
domanda dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto, fino ad un importo complessivo massimo di lire 275
miliardi".
  Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:
  "Art.  1-bis.  -  1.  Entro  trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di
cui al comma 1 dell'articolo 1 presentano alle regioni i progetti per
l'adeguamento  ed il potenziamento degli impianti esistenti alla data
del 31 dicembre 1986 con l'indicazione dei tempi e delle modalita' di
attuazione  dei lavori nonche' dei costi previsti, accompagnati dalla
relativa  richiesta  di  mutuo  indirizzata  alla  Cassa  depositi  e
prestiti e da uno studio di impatto ambientale.
  2.  Entro  i  successivi  novanta  giorni  la regione, o altro ente
delegato  a  tale  funzione  in  base  a  leggi regionali, approva il
progetto, previo accertamento dell'idoneita' delle soluzioni proposte
e  delle  loro  compatibilita'  ambientali,  al  fine  di  assicurare
l'osservanza  delle  disposizioni  vigenti nonche' l'efficienza della
gestione e la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti.
  3. Entro ulteriori trenta giorni, la regione predispone e trasmette
al  Ministro  dell'ambiente  l'elenco  dei  progetti  approvati  e le
relative richieste di mutuo in ordine di priorita'.
  4.  Il  Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni,
provvede alla ripartizione dei fondi disponibili tra le regioni, fino
ad   un   importo  complessivo  massimo  di  650  miliardi  di  lire,
assicurando priorita' ai progetti che realizzano recupero di energia,
di  calore  e  di  materie seconde, e trasmette alla Cassa depositi e
prestiti  le  domande  di  mutuo  relative  ai  progetti  ammessi  al
finanziamento.
  Art.  1-ter.  -  1.  Entro  trenta  giorni dalla data di entrata in
vigore  della  legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente  definisce,  ai  sensi  dell'articolo  4,  primo comma,
lettera  a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982,  n. 915, per le finalita' del presente articolo, criteri per la
elaborazione  e  la  predisposizione dei piani per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, relativi alla realizzazione di nuovi impianti,
con  particolare  riferimento alle soluzioni indicate all'articolo 3,
comma 1.
  2.  Le  regioni, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono al
Ministro  dell'ambiente  i  piani  di  cui  al comma 1, ai fini della
ripartizione dei fondi disponibili, che e' effettuata con decreto del
medesimo Ministro entro gli ulteriori trenta giorni.
  3.  I  soggetti  di cui al comma 1 dell'articolo 1, individuati dai
piani  regionali,  predispongono i progetti e li inoltrano, corredati
dalle  relative  richieste  di mutuo, alla regione, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  per  l'approvazione  secondo  le procedure di cui
all'articolo 3-bis.
  4.  Entro i successivi centocinquanta giorni le regioni trasmettono
alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'ambiente l'elenco
dei  progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di
priorita'.
  Art.  1-quater.  -  1.  I lavori di adeguamento degli impianti o di
realizzazione  di nuovi impianti di smaltimento devono iniziare entro
centoventi  giorni dalla data di concessione del mutuo da parte della
Cassa  depositi  e  prestiti  e devono essere ultimati entro diciotto
mesi  dal  loro  inizio. L'affidamento dei lavori puo' avvenire sulla
base   di   gare   esplorative   volte   ad   identificare  l'offerta
economicamente  e  tecnicamente  piu'  vantaggiosa  in  base  ad  una
pluralita'  di  elementi  prefissati  dall'amministrazione  secondo i
criteri  di cui all'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge
8 agosto 1977, n. 584.
  2.  La  provincia  territorialmente competente esercita funzioni di
controllo  sullo  stato di avanzamento dei lavori e sulla rispondenza
dei  medesimi  al  progetto  approvato, riferendo semestralmente alla
regione.
  Art.   1-quinquies.  -  1.  All'onere  derivante  dall'applicazione
dell'articolo  1, valutato in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno
1988, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai
fini  del  bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato
di  previsione  della  spesa  del  Ministero  del tesoro per il 1987,
quanto a lire 100 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Giacimenti  ambientali"  e,  quanto a lire 50 miliardi, parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla
tutela ambientale"".
  L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  2.  -  1. I progetti per l'adeguamento alle disposizioni del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
degli  impianti di trattamento e di stoccaggio definitivo dei rifiuti
urbani,  speciali nonche' tossici e nocivi esistenti alla data del 31
dicembre  1986,  di  cui  non  siano titolari i soggetti indicati dal
comma  1 dell'articolo 1, devono essere presentati alle regioni entro
novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della legge di
conversione  del presente decreto con l'indicazione dei tempi e delle
modalita'  di  attuazione dei lavori nonche' dei costi previsti e con
una relazione sulla compatibilita' ambientale degli impianti.
  2.  Entro  i  successivi  novanta  giorni  la regione, o altro ente
delegato  a  tale  funzione  in  base  a  leggi regionali, approva il
progetto, previo accertamento dell'idoneita' delle soluzioni proposte
e  delle  loro  compatibilita'  ambientali,  al  fine  di  assicurare
l'osservanza  delle  disposizioni  vigenti nonche' l'efficienza della
gestione e la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti".
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  3.  -  1.  Le regioni adempiono ai compiti che loro derivano
dalle  competenze  di  cui  all'articolo  6, lettere a), b) e f), del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
entro  il  1  marzo  1988 e trasmettono gli atti adottati al Ministro
dell'ambiente. Nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 6,
lettera  a),  del  predetto  decreto  n.  915  del  1982,  le regioni
determinano  le modalita' di realizzazione del piano e favoriscono la
raccolta  differenziata  e le soluzioni di smaltimento che consentano
il  riutilizzo,  il  riciclaggio  e  l'incenerimento  con recupero di
energia. Le regioni debbono, in particolare, determinare le modalita'
di  selezione,  preliminare  all'incenerimento,  al compostaggio e al
riciclaggio,  dei  rifiuti  solidi  urbani, con specifico riferimento
alle   materie   plastiche   cloro-derivate.  I  comuni  istituiscono
obbligatoriamente,  entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  legge di conversione del presente decreto, il servizio
di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  pericolosi,  come
definito   dalla   delibera   del   27   luglio   1984  del  Comitato
interministeriale  di  cui  all'articolo  5  del  citato  decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 915 del 1982. L'individuazione delle
zone  ai  sensi  dell'articolo  6,  lettera b), del medesimo decreto,
costituisce variante agli strumenti urbanistici.
  2.  Il  Ministro  dell'ambiente  esamina,  ai fini dell'articolo 4,
lettere a), b), c) ed h), del decreto del Presidente della Repubblica
10  settembre 1982, n. 915, i piani inviati dalle regioni e trasmette
nei  successivi  sessanta giorni eventuali osservazioni per opportune
modifiche ed integrazioni dei piani medesimi.
  3.  Decorso  inutilmente  il termine di cui al comma 1, provvede in
via sostitutiva il Ministro dell'ambiente".
  Dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente:
  "Art.  3-bis.  -  1.  Fatti salvi i progetti gia' approvati o per i
quali  l'istruttoria  sia  stata  positivamente  conclusa, la regione
provvede   all'istruttoria   dei   progetti  dei  nuovi  impianti  di
trattamento  e  di  stoccaggio  dei  rifiuti urbani, speciali nonche'
tossici  e  nocivi,  mediante  apposite  conferenze cui partecipano i
responsabili    degli   uffici   regionali   competenti   nonche'   i
rappresentanti   degli   enti   locali   interessati.  La  conferenza
acquisisce  e  valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita'
del  progetto  con  le esigenze ambientali e territoriali. Sulla base
delle  risultanze  della  conferenza,  la giunta regionale approva il
progetto  entro  centoventi  giorni  dalla data di presentazione agli
uffici regionali competenti.
  2.  L'approvazione,  ai  sensi  del  comma  1, sostituisce, ad ogni
effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di
organi  regionali,  provinciali e comunali; costituisce, ove occorra,
variante  dello  strumento  urbanistico  generale  e  comporta  -  la
dichiarazione  di  pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei
lavori.
  3. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai
sensi  della  legge  29  giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27
giugno  1985,  n.  312,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto  1985,  n.  431,  si  applicano le disposizioni di cui al nono
comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio  1977,  n.  616, come modificato dal medesimo decreto-legge n.
312 del 1985".
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  4.  -  1.  Qualora  i  soggetti  di  cui  all'articolo 1 non
provvedano,   nei   termini   previsti   dal   presente   decreto  al
potenziamento  e  all'adeguamento  degli impianti di cui all'articolo
1-bis  alle  disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
10  settembre  1982,  n.  915,  la  regione  puo'  intervenire in via
sostitutiva  anche avvalendosi dei finanziamenti, ove disponibili, di
cui al medesimo articolo 1.
  2.  Qualora  gli  enti  individuati  dai  piani  regionali  di  cui
all'articolo 1-ter, quali titolari della realizzazione degli impianti
di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi urbani non provvedano alla loro
realizzazione   nei   termini  stabiliti  dalla  regione,  questa  si
sostituisce  ad  essi  nell'esecuzione delle opere, anche avvalendosi
dei finanziamenti, ove disponibili, di cui all'articolo 1.
  3. In caso di inadempienza della regione, il Ministro dell'ambiente
puo' provvedere, in via sostitutiva, nominando un commissario ad acta
che,   ove   occorra,  si  avvale  anche  dei  finanziamenti  di  cui
all'articolo 1.
  4.  Nell'ipotesi  di  esercizio  dei  poteri  sostitutivi di cui al
presente articolo, gli oneri comunque derivanti dalla realizzazione e
gestione  degli  impianti  sono posti a carico dei comuni che debbono
utilizzarli".
  L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  5.  - 1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto, approvano
piani  per  la  bonifica  di  aree  inquinate che, entro i successivi
trenta  giorni,  sono  trasmessi  al  Ministro dell'ambiente il quale
provvede alla ripartizione tra le regioni delle disponibilita' di cui
al comma 5.
  2. I piani di cui al comma 1 devono prevedere:
    a) l'ordine di priorita' degli interventi;
    b)    l'individuazione   dei   siti   da   bonificare   e   delle
caratteristiche generali degli inquinanti presenti;
    c)  i  soggetti  cui  compete l'intervento e gli enti che ad essi
devono sostituirsi in caso di inadempienza;
    d)  le  modalita'  per  l'intervento  di  bonifica  e risanamento
ambientale;
    e) la stima degli oneri finanziari;
    f) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare;
    g)  le  eventuali  misure cautelari a carattere di urgenza per la
tutela dell'ambiente.
    3.  In  caso  di inadempienza regionale il Ministro dell'ambiente
provvede  in  via  sostitutiva  in  relazione  alle  singole  aree di
intervento,   tenendo   conto   anche   dell'attivita'   tecnica   ed
amministrativa eventualmente gia' posta in essere dalla regione.
    4. Il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente al Parlamento,
a partire dal 30 settembre 1988, sullo stato di avanzamento dei piani
di bonifica.
    5.  All'onere  derivante  dagli  interventi  di  cui  al presente
articolo,  valutato in lire 50 miliardi annui per ciascuno degli anni
1988  e  1989,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al
capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per il 1987 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale"".
  All'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Il Ministro dell'ambiente predispone, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
la  mappa  completa  delle discariche e degli impianti di smaltimento
dei  rifiuti  solidi  urbani  e dei rifiuti speciali, compresi quelli
tossici  e  nocivi.  A  tal  fine,  le regioni e gli enti locali sono
tenuti  a  trasmettere  i  dati e le informazioni in loro possesso su
richiesta del Ministro dell'ambiente".
  Dopo l'articolo 6, e' aggiunto il seguente.
  "Art.  6-bis.  -  1.  A partire dal 1 gennaio 1989 i sacchetti e le
buste  utilizzati  per  l'asporto  di  merci  e  gli  imballaggi  e i
contenitori  per liquidi alimentari devono consentire uno smaltimento
senza  comportare  gravi problemi di inquinamento ne' pregiudizio per
la  salute  e l'igiene pubblica; devono, inoltre, favorire una rapida
biodegradabilita'   o   un   agevole  recupero  con  possibilita'  di
riciclaggio.
  2.  A  partire dal 1 gennaio 1989 su tali contenitori dovra' essere
indicato  un  marchio  che  consenta  di  identificare  il  materiale
impiegato  per  la  fabbricazione  ed  un invito a non abbandonare il
contenitore nell'ambiente.
  3.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto,  il  Ministro dell'ambiente,
d'intesa   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato,   fissa  le  norme  attuative  e  le  modalita'  di
attuazione  dei  commi  1 e 2. Sono di conseguenza cosi' modificati i
termini  previsti  dal secondo comma dell'articolo 15 del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre
1984,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 356 del 29 dicembre
1984".
  All'articolo 7, al comma 1, sono soppresse le parole:
  "tipo,   approvata  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di
concerto con il Ministro del tesoro,".
  All'articolo 8:
    al  comma  1,  le  parole:  "sono differiti al 1 marzo 1988" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "sono differiti fino al centottantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto";
    i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
    "2.  I  termini  di  adeguamento di cui al comma 1 sono differiti
alla  data di ultimazione dei lavori prevista dall'articolo 1-quater,
qualora  l'impianto  sia  stato  finanziato  ai  sensi  del  presente
decreto.
    3. Per i soggetti di cui all'articolo 1 che non ottengano i mutui
dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  nonche'  per  i  soggetti di cui
all'articolo  2,  le  regioni  stabiliscono i termini entro i quali i
lavori  di  adeguamento  devono  iniziare ed essere ultimati. In ogni
caso  i  lavori  devono  essere  iniziati non oltre centoventi giorni
dall'approvazione   del  progetto  e  devono  essere  ultimati  entro
diciotto mesi dal loro inizio".
  All'articolo 10:
    al  comma  1,  dopo  il  primo  periodo, e' aggiunto il seguente:
"L'albo  nazionale  e'  articolato  in  sezioni  regionali, istituite
presso  le  camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
del  capoluogo di regione, che provvedono alla raccolta delle domande
di  iscrizione  delle  imprese  interessate e alla trasmissione delle
stesse all'albo nazionale";
    al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
    "Per  le  imprese esercenti l'attivita' di trasporto dei rifiuti,
l'iscrizione  all'albo  sostituisce l'autorizzazione di cui al citato
articolo  6,  lettera  d).  Le  relative  garanzie  finanziarie  sono
prestate a favore dello Stato secondo modalita' stabilite con decreto
del Ministro dell'ambiente".
  Dopo l'articolo 10, e' aggiunto il seguente:
  "Art.   10-bis.  -  1.  Salvo  quanto  disposto  dall'ultimo  comma
dell'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10
settembre  1982, n. 915, debbono essere considerati rifiuti speciali,
a  tutti  gli  effetti,  quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa
agricola sul fondo e relative pertinenze".
  All'articolo 11, al comma 1, le parole "di concerto con il Ministro
dei trasporti," sono sostituite dalle seguenti:
  "sentiti i Ministri della sanita' e dei trasporti e".
  All'articolo 12:
    al   comma   1,  le  parole:  "e  nel  rispetto  delle  normative
comunitarie in materia" sono sostituite dalle seguenti:
    ",  nel  rispetto delle normative comunitarie in materia e con la
garanzia del rispetto delle norme legislative dei Paesi riceventi";
    al   comma   2,  dopo  le  parole:  "Al  Ministero  della  marina
mercantile"   sono  aggiunte  le  seguenti:  "e  al  Ministero  della
sanita'";
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "2-bis.  Fino  alla  data di entrata in vigore del regolamento di
cui  al  comma  1, le spedizioni dei rifiuti dall'Italia possono aver
luogo solo previa comunicazione, per iscritto, agli uffici competenti
della  regione  o  della  provincia  autonoma nel cui territorio sono
depositati   i   rifiuti  oggetto  della  spedizione  e  al  Ministro
dell'ambiente.  Se la regione o il Ministro dell'ambiente non muovono
obiezioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la
spedizione puo' essere effettuata".
  All'articolo 14:
    al  comma  5,  dopo  le  parole:  "Ministero  dell'ambiente" sono
aggiunte le seguenti: ", sulla base di programmi regionali,";
    il comma 8 e' sostituito dal seguente:
    "8.  All'onere  derivante dall'applicazione del comma 5, valutato
in  lire 25 miliardi per l'anno 1988 e in lire 50 miliardi per l'anno
1989,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al
capitolo  9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il   1987,   parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  "Giacimenti
ambientali"".
  Dopo l'articolo 17, e' aggiunto il seguente:
  "Art. 17-bis. - 1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo
4,  secondo comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847,
sono  ricomprese  le  opere,  le costruzioni e gli impianti destinati
allo  smaltimento,  al  riciclaggio  o  alla  distruzione dei rifiuti
urbani solidi e liquidi, eseguiti per conto degli enti territoriali".
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi  gli  effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei  decreti-legge 31 dicembre 1986, n. 924, 28 febbraio 1987, n. 54,
2 maggio 1987, n. 168 e 30 giugno 1987, n. 258.
  3.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 ottobre 1987

                               COSSIGA

                              GORIA,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              RUFFOLO, Ministro dell'ambiente

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA

            Il  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  361,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          203 del 1 settembre 1987.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 16 novembre 1987.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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