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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, recante interventi
urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati
a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno
delle attivita' culturali, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. E' autorizzata la spesa di lire 620 miliardi nell'anno 1987,
di cui non meno del 50 per cento da localizzare nel Mezzogiorno, per
la realizzazione di un programma di interventi urgenti volto a
garantire:
a) l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili
statali e di enti pubblici destinati a musei, archivi e biblioteche,
delle aree archeologiche e delle altre sedi del Ministero per i beni
culturali e ambientali, che puo' comprendere, ove necessario,
l'installazione e l'adeguamento di impianti tecnologici e di
sicurezza;
b) il restauro conservativo e il consolidamento degli edifici
in particolari condizioni di precarieta' statica e funzionale di
interesse artistico e storico dello Stato e di enti pubblici, nonche'
il restauro dei beni mobili connessi e del patrimonio archivistico e
librario;
c) il restauro conservativo e il consolidamento di edifici in
particolari condizioni di precarieta' statica e funzionale e il
restauro dei beni mobili connessi, di interesse artistico e storico,
di proprieta' di privati, fondazioni ed associazioni legalmente
riconosciute;
d) l'acquisto di beni mobili ed immobili di interesse artistico
e storico, anche mediante l'esproprio e l'esercizio del diritto di
prelazione;
e) la modernizzazione delle strutture e dei servizi degli
organi centrali, degli istituti centrali e degli organi periferici
del Ministero per i beni culturali e ambientali ivi compresa
l'attivazione del Sistema bibliotecario nazionale".
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: "250 miliardi" sono sostituite dalle
seguenti: "400 miliardi";
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il programma, nei quindici giorni successivi, e'
trasmesso alla competente commissione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni, il Ministro per i
beni culturali e ambientali adotta il programma con proprio
decreto".
All'articolo 3, al comma 1, le parole: "puo' richiedere" sono
sostituite dalla seguente: "richiede".
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Per le attivita' e le iniziative connesse alla
celebrazione del XXX anniversario della costituzione del Festival dei
Due Mondi, il Ministero per i beni culturali e ambientali partecipa
con iniziative proprie e con contributi al comune di Spoleto per
quelle promosse dal comune medesimo o dall'apposito comitato per la
costituzione della fondazione "Festival dei Due Mondi".
E' autorizzata a tal fine, per l'anno 1987, la spesa di lire 2.500
milioni.
2. Per le attivita' e le iniziative connesse alle celebrazioni di
anniversari di eventi culturali per le quali, alla data del 30
ottobre 1987, risulti istituito con decreto del Presidente della
Repubblica apposito comitato nazionale, e' autorizzata la spesa di
lire 5.000 milioni.
3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali ripartisce, con
proprio decreto, la somma di cui al comma 2 tra le diverse
manifestazioni celebrative. I contributi destinati a ciascuna
manifestazione sono assegnati ai rispettivi comitati nazionali.
4. Per il sostegno di attivita' ed iniziative di particolare
prestigio culturale promosse, nell'anno 1987, da amministrazioni
comunali e provinciali ovvero da enti o fondazioni, con il patrocinio
del Presidente della Repubblica e con il contributo finanziario delle
regioni, e' autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni. Il Ministro
per i beni culturali e ambientali, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
assegna tali contributi agli enti promotori.
5. Le attivita' e le iniziative di cui ai precedenti commi
riguardano il restauro di beni culturali pubblici e privati e la
realizzazione di manifestazioni culturali, artistiche, congressuali e
scientifiche, a carattere anche internazionale.
6. In occasione del duecentocinquantesimo anniversario della
fondazione del Teatro San Carlo di Napoli, e' autorizzata, nel 1987,
la spesa di lire 3.000 milioni da destinare al "Centro di
documentazione e cultura musicale e teatrale" del Teatro San Carlo.
Il predetto contributo e' assegnato all'Ente lirico Teatro San Carlo.
7. All'onere di lire 3.000 milioni, derivante dall'attuazione del
comma 6, nell'anno 1987, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio
finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Iniziative per il
duecentocinquantesimo anniversario del Teatro San Carlo di Napoli"".
Dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 4-bis. - 1. Per interventi volti al consolidamento e al
restauro conservativo del patrimonio artistico, monumentale e storico
caratterizzato dal "barocco leccese", e' autorizzata, per l'anno
1987, la spesa di lire 10.000 milioni. Il Ministro per i beni
culturali e ambientali promuove, in accordo con la regione Puglia, il
comune, la provincia e l'Universita' di Lecce, un programma di
interventi in cui convergano anche altri finanziamenti.
Qualora entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto il predetto accordo non sia
intervenuto, il Ministro per i beni culturali e ambientali approva il
programma degli interventi statali, sentito il Consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali.
2. Sulla base di un programma predisposto dalla regione Sicilia per
interventi volti alla conservazione ed al recupero del patrimonio
artistico, monumentale e storico dei centri della Sicilia sud
orientale caratterizzati dal "barocco siciliano", sentito il
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, e' concesso
alla regione Sicilia, nell'anno 1987, un contributo di lire 10.000
milioni.
3. All'onere di lire 20.000 milioni derivante, per l'anno 1987,
dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo
esercizio finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento
"Conservazione e recupero del patrimonio artistico, monumentale e
storico dei centri della Sicilia sud orientale caratterizzati dal
"barocco coloniale" (Noto, Scicli, Ispica, Modica, Ragusa e Ibla) e
dei centri caratterizzati dal 'barocco leccese'".
Art. 4-ter. - 1. E' concesso all'Accademia nazionale dei Lincei un
contributo, per l'anno 1987, di lire 2.800 milioni.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1987 all'uopo utilizzando
l'accantonamento "Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei"".
All'articolo 5, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. All'onere di lire 620 miliardi derivante dall'applicazione
dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando, quanto a lire 550
miliardi, parte dell'accantonamento "Iniziative per la tutela, la
valorizzazione e il restauro dei beni culturali, compreso il
rifinanziamento dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41"
e, quanto a lire 70 miliardi, l'accantonamento "Manutenzione
straordinaria del patrimonio di interesse storico e artistico".
2. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 4
dell'articolo 4, pari a lire 10.000 milioni per l'anno 1987, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando gli
accantonamenti "Provvedimenti organici per il sostegno e lo sviluppo
delle attivita' culturali" e "Rifinanziamento della legge n. 123 del
1980 concernente norme per l'erogazione di contributi statali ad enti
culturali"".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 11 marzo 1987, n. 76, 8 maggio 1987, n. 180, e 10
luglio 1987, n. 274.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 ottobre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
VIZZINI, Ministro per i beni culturali
e ambientali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
211 del 10 settembre 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 21 novembre 1987.