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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme
in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti
vitivinicoli, nonche' sanzioni per l'inosservanza di regolamenti
comunitari in materia agricola, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Nelle campagne vitivinicole per le quali, in
relazione a circostanze climatiche sfavorevoli, viene autorizzato, ai
sensi dell'articolo 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87
del 16 marzo 1987, l'aumento del titolo alcolometrico delle uve
fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e
del vino nuovo ancora in fermentazione, i produttori di mosto
concentrato rettificato, come definito nell'allegato I del citato
regolamento CEE n. 822/87, ottenuto da uve prodotte in Italia,
possono beneficiare di un aiuto stabilito con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste all'inizio di ciascuna campagna e
riferito ad ogni grado volumico potenziale di alcole per ettolitro di
mosto concentrato rettificato da essi prodotto. Per la campagna
1987-1988 il predetto decreto ministeriale e' emanato entro quindici
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
legge di conversione del presente decreto.
2. Col decreto di cui al comma 1 e' determinato, sentiti gli
organismi nazionali di settore, il prezzo massimo di vendita del
mosto concentrato rettificato per la cui produzione viene concesso
l'aiuto.
3. Ferma restando la sottoposizione della produzione dei mosti
concentrati rettificati all'autorizzazione sanitaria ed al regime di
controllo fiscale delle imposte di fabbricazione e all'apposita
licenza annuale di esercizio, la concessione dell'aiuto di cui al
comma 1 e' subordinata, a decorrere dal 1 settembre 1988, alla
preventiva autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di produzione
dei mosti concentrati rettificati, da rilasciarsi da parte del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste alle condizioni stabilite
con decreto da emanarsi da parte dello stesso Ministro, volte anche a
specificare le modalita' relative alle fasi della produzione e della
commercializzazione, nonche' gli adempimenti posti a carico dei
produttori e degli utilizzatori ai fini dei controlli da parte
dell'ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle
frodi.
4. L'aiuto, il cui ammontare include l'importo corrispondente
all'aiuto fissato dalla CEE, che l'Azienda di Stato per gli
interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' tenuta ad anticipare, e'
corrisposto ai singoli produttori di mosto concentrato rettificato da
parte dell'AIMA, in base al programma di intervento approvato dal
CIPE ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 14 agosto
1982, n. 610.
5. Per la campagna vitivinicola 1987-1988 l'aiuto di cui al comma
1 e' concesso direttamente ai produttori di vino da tavola, di vino a
denominazione di origine controllata e di vino a denominazione di
origine controllata e garantita, dietro dimostrazione
dell'utilizzazione del mosto concentrato rettificato ai fini
dell'aumento del titolo alcolometrico di cui al comma 1. Con il
decreto ministeriale di cui al comma 1 sono determinati gli
adempimenti da osservarsi ai fini dell'anzidetta dimostrazione".
Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. 1. Il termine di quarantotto ore, previsto dal comma 3
dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1965, n. 162, come modificato dall'articolo 9 del
decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e' elevato a settantadue ore per i
trasporti con percorrenze superiori ai mille chilometri o che
comportino comunque il passaggio via mare".
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: "dei vini frizzanti" sono inserite le
seguenti: "e dei vini frizzanti gassificati" e le parole: "un anno"
sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";
il comma 2 e' soppresso;
al comma 4, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"tre mesi";
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. La trasgressione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire
seicentomila a lire tre milioni".
All'articolo 3:
al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: "di concerto con il
Ministro della sanita'" sono inserite le seguenti: ", da emanarsi
entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto";
e' soppresso il capoverso 4;
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. L'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica
12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dal seguente:
"Art. 97. - 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli
articoli 53 e 61 e' punito con la sanzione amministrativa da lire
seicentomila a lire tre milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle
disposizioni emanate con il decreto ministeriale di cui al primo e
secondo comma dell'articolo 56, nonche' l'esercizio dell'attivita' di
produzione e di commercializzazione delle sostanze per uso enologico
senza la prescritta autorizzazione, comporta l'assoggettamento alla
sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire tre milioni"".
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: "ad un anno" sono sostituite dalle
seguenti: "a sei mesi";
al comma 7, sono soppresse le parole: "con l'arresto fino ad un
anno o";
al comma 11, e' aggiunto, infine, il seguente periodo:
"L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla
distillazione previsto dall'articolo 39 del regolamento CEE del
Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 e dal regolamento CEE della
commissione n. 854/86 del 24 marzo 1986, e successive modificazioni,
comporta, a partire dalla campagna 1987-1988, l'applicazione della
sanzione di lire cinquantamila per quintale o frazione di quintale di
vino da avviare alla distillazione obbligatoria".
All'articolo 5:
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1; del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, per la presentazione della domanda
di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo, e' riaperto
ed e' fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Nel comma 5 dell'articolo
1 del predetto decreto-legge n. 10 del 1987, convertito dalla legge
n. 119 del 1987, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "centoventi giorni"";
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e' da intendersi nel
senso che la sanzione penale si applica solo quando concorrono
congiuntamente le condizioni ivi previste, ossia che la somma
indebitamente percepita risulti pari o superiore ad un decimo del
beneficio legittimamente spettante e che essa sia comunque superiore
a lire venti milioni.
3-ter. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1986,
n. 898, e' sostituito dal seguente:
"1. Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto
indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore e' tenuto in
ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo
stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente
percepito".
3-quater. Chi commette, anche in tempi diversi, piu' violazioni
della stessa disposizione del presente decreto o del decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, per le quali
sia prevista sanzione amministrativa, soggiace alla sanzione
amministrativa prevista per la sanzione piu' grave, aumentata sino al
triplo".
All'articolo 6:
al comma 1, dopo le parole: "14 gennaio 1986, n. 211,", sono
inserite le seguenti: "e dall'articolo 113 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269,";
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
2-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 12 del
decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, si applicano anche per la
copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle
carriere del personale dell'AIMA di cui alla tabella B allegata alla
legge 14 agosto 1982, n. 610";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Alla spesa conseguente alla applicazione dei benefici di
cui al comma 1, calcolata in lire 500 milioni, si provvede mediante
riduzione del capitolo 263 e contestuale incremento del capitolo 107
del bilancio di funzionamento dell'AIMA per il 1987".
Dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - 1. Il fondo di incentivazione di cui all'articolo
50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266,
e' incrementato, per l'anno 1988, per il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, di lire 2.800 milioni da utilizzare, limitatamente al
personale dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la
repressione delle frodi agro-alimentari, con la procedura di
contrattazione decentrata e con le modalita' di cui al predetto
decreto.
2. Per il personale dirigente e delle qualifiche ad esaurimento
in servizio presso l'Ispettorato centrale, il compenso incentivante
la produttivita', previsto dall'articolo 4 della legge 17 aprile
1984, n. 79, e' maggiorato per l'anno 1988 del 130 per cento, secondo
le condizioni e le modalita' previste dalla predetta legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato,
per l'anno 1988, rispettivamente in lire 2.800 milioni ed in lire 190
milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste al capitolo 5002 per lire 280 milioni, al capitolo
5051 per lire 60 milioni, al capitolo 5053 per lire 400 milioni, al
capitolo 5054 per lire 50 milioni, al capitolo 5055 per lire 650
milioni, al capitolo 5058 per lire 400 milioni, al capitolo 5059 per
lire 1.150 milioni, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 5, del
decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1986, n. 462".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti-legge 8 maggio 1987, n. 179, e 10 luglio 1987, n.
273.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 novembre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
211 del 10 settembre 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 25 novembre 1987.