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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, recante misure
urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale
militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili
e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed
equiparato, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Al maresciallo maggiore aiutante e gradi
corrispondenti, e' attribuito il sesto livello-bis all'atto
dell'assegnazione della qualifica";
al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per i sottufficiali delle Forze armate che alla data del 1
gennaio 1983 si trovavano nel 1° livello retributivo della carriera
di appartenenza, l'inquadramento nel suddetto livello viene
effettuato sulla base degli anni di servizio militare comunque
prestato antecedentemente alla predetta data";
al comma 7, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "A
tutto il personale militare senza distinzione per il ruolo di
appartenenza, compreso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, con trattamento stipendiale inferiore a
quello spettante al pari grado, avente pari o minore anzianita' di
servizio, ma promosso successivamente, e' attribuito nel tempo lo
stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma non si
applica tra il personale delle tre Forze armate e quello delle Forze
militari di polizia";
i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"8. A decorrere dal 1 giugno 1987, in attesa di una legge
organica di riordino sia per quanto riguarda il trattamento
retributivo che le norme di avanzamento per tutto il personale
militare, quale parziale omogeneizzazione stipendiale con le Forze
militari di polizia, agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano
prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, sono
corrisposti gli importi annui lordi a fianco di ciascun grado
indicati:
=====================================================================
Con 15 anni lire
Con 25 anni lire
=====================================================================
a) capitano
1.500.000
3.600.000
b) maggiore
2.000.000
3.600.000
c) tenente colonnello
2.400.000
3.600.000
d) colonnello
-
3.600.000
Le norme del presente comma si applicano anche ai maggiori ed
ai tenenti colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi al
compimento del diciannovesimo e del ventinovesimo anno di servizio
militare comunque prestato. Ai tenenti e ai capitani provenienti da
carriere e ruoli diversi, al compimento del diciannovesimo e
ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato e'
attribuito un importo annuo lordo rispettivamente di 1.500.000 e
2.000.000 di lire. I predetti importi non sono in alcun caso tra loro
cumulabili e si aggiungono alla retribuzione individuale di
anzianita' per gli ufficiali sino al grado di tenente colonnello; per
gli ufficiali tenenti colonnelli il rispettivo importo e' riassorbito
in caso di promozione al grado superiore; per gli ufficiali
colonnelli il rispettivo importo non costituisce base per
l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed e'
riassorbito in caso di promozione al grado superiore.
9. A decorrere dal 1 giugno 1987 ai sottufficiali che abbiano
compiuto 19 anni di servizio e' attribuito un assegno funzionale
annuo lordo pari a lire 1.200.000; detto importo e' elevato a lire
1.800.000 annue lorde al compimento di 29 anni di servizio. I
predetti importi non sono cumulabili tra loro, ne' con i benefici di
cui al comma 8, e si aggiungono alla retribuzione individuale di
anzianita'";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino
al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai
sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori
e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal
servizio per eta' o perche' divenuti permanentemente inabili al
servizio incondizionato o perche' deceduti, sono attribuiti, ai soli
fini pensionistici e della liquidazione dell'indennita' di
buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro
beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai
sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio
per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano
compiuto trent'anni di servizio effettivamente prestato. Di detto
beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennita' di
ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212.
15-ter. I marescialli maggiori "carica speciale" sono nominati
mediante concorso da bandire con decreto del Ministro della difesa
nel limite delle vacanze esistenti nel numero organico fissato dalla
legge 24 luglio 1985, n. 410. I vincitori del concorso sono impiegati
dal comando generale dell'Arma dei carabinieri in incarichi
corrispondenti alla loro qualifica secondo le esigenze di servizio.
Sono abrogati l'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, come
sostituito dalla legge 14 dicembre 1942, n. 1717, e l'articolo 2
della legge 29 marzo 1951, n. 210.
15-quater. Al personale militare trattenuto o richiamato che,
alla data del 1 gennaio 1985, si sia trovato in prestazione effettiva
di servizio senza soluzione di continuita', si applicano i benefici
previsti dal comma 9 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n.
224".
All'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Con decorrenza 1 dicembre 1987 al personale militare
delle Capitanerie di porto e al personale militare destinato presso
gli stabilimenti militari di pena di cui al primo comma dell'articolo
1 della legge 10 agosto 1981, n. 475, con esclusione del personale in
servizio militare obbligatorio di leva, compete l'indennita'
pensionabile prevista dal terzo comma dell'articolo 43 della legge 1
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nella misura del 25
per cento. La citata indennita' e' cumulabile con le altre indennita'
previste dal presente decreto e dalla legge 23 marzo 1983, n. 78".
All'articolo 3:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e
del personale ad essi collegato ed equiparato, cessati dal servizio
con decorrenze successive al 1 gennaio 1979, sono riliquidate in base
agli stipendi derivanti dall'applicazione del decreto-legge 27
settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 1982, n. 869; della legge 17 aprile 1984, n. 79; del
decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, nonche' del decreto-legge 10 maggio
1986, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
1986, n. 341. Per i dirigenti militari si applica la norma di cui
all'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, come
modificato dall'articolo 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915. Le
disposizioni previste per i dirigenti civili dello stato dal presente
comma si applicano anche ai dirigenti dell'ex Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1985";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"6-bis. Gli oneri relativi ai miglioramenti delle pensioni dei
segretari generali provinciali e comunali sono a carico della "Cassa
pensioni dipendenti enti locali" amministrata dalla Direzione
generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.
6-ter. I provvedimenti di cessazione dal servizio degli
ufficiali e dei sottufficiali sono assoggettati al visto di
legittimita' da parte degli organi di controllo in via successiva.
6-quater. La direzione provinciale del Tesoro e gli enti
amministrativi interni delle singole amministrazioni sono autorizzati
a corrispondere, in attesa del perfezionamento dei decreti
attributivi della riliquidazione delle pensioni, acconti in misura
del 90 per cento delle competenze spettanti".
Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. Per far fronte ad urgenti ed indilazionabili
esigenze che comportano eccezionali prestazioni di lavoro da parte
del personale civile della Difesa, correlate con i processi di
ammodernamento e ristrutturazione dell'amministrazione, il Ministro
della difesa e' autorizzato ad attivare il fondo di incentivazione
previsto dal combinato disposto dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e dell'articolo
50 del decreto del presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266,
attraverso l'utilizzazione dei fondi per compenso per lavoro
straordinario per la somma di lire 13 miliardi per il 1987.
2. Tale fondo sara' incrementato a lire 53 miliardi per il 1988.
3. Sul fondo di cui ai commi 1 e 2 gravano anche i compensi da
corrispondere al personale dirigente e dei ruoli ad esaurimento per
le esigenze di cui ai commi medesimi.
4. Le modalita' di attribuzione e ripartizione del fondo di cui
al comma 1 sono determinate, d'intesa con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative in sede nazionale, con decreto del
Ministro della difesa, tenendo conto delle professionalita' e delle
particolari condizioni di impiego, di disagio e di rischio del
personale.
5. All'onere di lire 13 miliardi per il 1987 e di lire 53
miliardi per il 1988, derivante dall'applicazione del presente
articolo, si provvede, per l'anno 1987, mediante corrispondente
riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 1602 dello stato
di previsione del Ministero della difesa per il medesimo anno, e, per
l'anno 1988, mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno
degli stanziamenti iscritti al capitolo 4001 dello stato di
previsione del Ministero della difesa".
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. All'onere di lire 276,909 miliardi - esclusi quello
di lire 40 miliardi di cui all'articolo 3, e quello di lire 291
milioni di cui al comma 3 del presente articolo limitatamente al
personale militare delle Capitanerie di porto - derivante
dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto
delle somme dovute a titolo di anzianita' ed ivi compreso l'onere
relativo all'anno 1986, si provvede, quanto a lire 15 miliardi, a
lire 112 miliardi ed a lire 16 miliardi, mediante corrispondente
riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli
5957, 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1987; quanto a lire 73,909 miliardi, mediante
corrispondente riduzione di lire 22.009 miliardi, 4 miliardi, 4,9
miliardi, 2 miliardi, 34 miliardi e 7 miliardi degli stanziamenti
iscritti ai capitoli, rispettivamente, 1168, 2806, 2807, 3003, 4001 e
4600 dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo
stesso anno; e, quanto a lire 60 miliardi, mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1987, utilizzando la quota per il 1987 dei seguenti
accantonamenti: "Istituzione del ruolo del personale delle segreterie
delle commissioni tributarie" per lire 23 miliardi; "Nuove norme
sull'ordinamento penitenziario militare e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta' derivante dalla legge
penale di pace" per lire 4 miliardi; "Riordinamento dell'osservatorio
geofisico di Trieste" per lire 4 miliardi; "Aumento delle dotazioni
organiche del personale operaio del Corpo della guardia di finanza"
per lire 4 miliardi; "Amministratori giudiziari di beni sequestrati
in applicazione della normativa antimafia" per lire 4 miliardi;
"Incentivi per il lavoro penitenziario" per lire 8 miliardi;
"Abrogazione della ritenuta dei tre decimi della mercede dei
detenuti. Riordinamento delle competenze dei consigli di aiuto
sociale e della cassa delle ammende" per lire 11 miliardi e
"Rivalutazione delle indennita' di imbarco e di navigazione di cui
alla legge 27 luglio 1967, n. 631, spettanti alle Forze di polizia"
per lire 2 miliardi.
2. All'onere di lire 394 miliardi - esclusi quello di lire 100
miliardi di cui all'articolo 3 e quello di lire 3,7 miliardi di cui
al comma 3 del presente articolo limitatamente al personale militare
delle Capitanerie di porto - derivante dall'applicazione del presente
decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme
dovute a titolo di anzianita', si provvede, quanto a lire 53 miliardi
ed a lire 17 miliardi, mediante utilizzo di quota parte delle
proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti,
rispettivamente, ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1987; quanto a lire 132 miliardi,
mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli
stanziamenti iscritti al capitolo 1168, per lire 47,1 miliardi, ai
capitoli 2104 e 2107, per lire 20 miliardi ciascuno, al capitolo
2807, per lire 10 miliardi, al capitolo 4001, per lire 35,9 miliardi,
dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1987
e, quanto a lire 192 miliardi, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1987, utilizzando le quote per il 1988 e il
1989 dei seguenti accantonamenti: "Onere per prepensionamenti nel
settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato" per lire 37
miliardi; "Interventi finalizzati alla ristrutturazione del mercato
dell'autotrasporto (rifinanziamento legge n. 404 del 1985)" per lire
40 miliardi; "Interventi urgenti per autoservizi pubblici di linea di
competenza statale" per lire 25 miliardi e "Misure di sostegno delle
associazioni ed enti con finalita' di interesse collettivo" per lire
90 miliardi.
3. All'onere di lire 300 milioni per il 1987 derivante
dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 2 si provvede, quanto
a lire 291 milioni e quanto a lire 9 milioni, mediante riduzione
degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, al capitolo 2001 dello
stato di previsione del Ministero della marina mercantile per il 1987
ed al capitolo 1168 dello stato di previsione del Ministero della
difesa per il 1987; all'onere di lire 3,8 miliardi per ciascuno degli
anni 1988 e 1989 si provvede, quanto a lire 3,7 miliardi e quanto a
lire 100 milioni, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi
anni degli stanziamenti rispettivamente iscritti agli stessi
capitoli.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
L'articolo 6 e' soppresso.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 18 marzo 1987, n. 92, 18 maggio 1987, n. 189, e 18
luglio 1987, n. 282.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 novembre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
217 del 17 settembre 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 26 novembre 1987.